Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 13/12/2021, n. 2021/2204, pubblicato in G.U.U.E. 14 dicembre 2021, n. L 446)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.
(2) Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, nell’ultima versione modificata dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione (3), non recepisce ancora le nuove classificazioni come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/1182 (4) e (UE) 2021/849 (5). È pertanto opportuno aggiungere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 al regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6.
(4) La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1o marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B dal regolamento delegato (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1182.
(5) La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B nel regolamento delegato (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2021/849.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica come segue:
— le righe relative alle sostanze fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1), dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio], butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetichetone ossima e N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022;
— le righe relative alle sostanze tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.
Il punto 3 dell’allegato si applica come segue:
— le righe relative alle sostanze tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2], ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo, bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco, flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one e perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022;
— le righe relative alle sostanze mancozeb (ISO), complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco, 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido, 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC], dimetomorf (ISO); (E, Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina, 1,2,4-triazolo e 3-metilpirazolo si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato XVII è così modificato:
1) nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
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Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
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«Fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1) |
014-048-00-5 |
206-991-8 |
409-21-2 308076-74-6» |
|
|
«dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene |
601-092-00-0 |
205-886-4 |
191-30-0» |
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|
«tetrafluoroetilene |
602-110-00-X |
204-126-9 |
116-14-3» |
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|
«1,4-diossano |
603-024-00-5 |
204-661-8 |
123-91-1» |
|
|
«m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo |
603-065-00-9 |
202-987-5 |
101-90-6» |
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|
«7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido |
603-066-00-4 |
203-437-7 |
106-87-6» |
|
|
«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo |
603-240-00-X |
221-967-7 |
3296-90-0» |
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|
«N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio] |
607-746-00-1 |
274-357-8 |
70161-44-3» |
|
|
«butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima |
616-014-00-0 |
202-496-6 |
96-29-7» |
|
|
«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] |
616-230-00-5 |
213-103-2 |
924-42-5»; |
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2) nell’appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
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Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
|
«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo |
603-240-00-X |
221-967-7 |
3296-90-0» |
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|
«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] |
616-230-00-5 |
213-103-2 |
924-42-5»; |
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3) nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
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