Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione del 9 dicembre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 09/12/2021, n. 2021/2202, pubblicato in G.U.U.E. 14 dicembre 2021, n. L 446)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flutolanil e imazamox sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze acequinocil e emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inserita nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
(2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda l'emamectina, è stata presentata una domanda simile per i kiwi e le pesche. Per quanto riguarda il flutolanil, è stata presentata una domanda simile per i fagioli (con baccello) e i carciofi. Per quanto riguarda l'imazamox, è stata presentata una domanda simile per i piselli (con baccello), i semi di soia, il mais/granturco e il riso.
(4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
(6) Per quanto riguarda il flutolanil, nel corso del riesame condotto a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi, la stabilità all'immagazzinamento e il metabolismo dei ruminanti.
(7) Per quanto riguarda l'imazamox, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito alle sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi e il metabolismo vegetale.
(8) Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha esaminato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (4). In tale contesto, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Tale ulteriore analisi è menzionata nella relazione di esame (5), nella quale si conclude che l'organismo non è patogeno per l'uomo e nessun metabolita tossico o tossina dovrebbe essere presente negli alimenti a seguito dell'impiego della sostanza attiva. Alla luce di tali conclusioni, la Commissione ritiene che sia opportuno inserire il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN