Settore vinicolo - Procedimento di rilascio dell’attestato di assolvimento delle prestazioni obbligatorie di distillazione dei sottoprodotti della produzione del vino ai fini della corresponsione successiva dell’aiuto comunitario relativo ai sensi dell’art. 47 del Regolamento CEE 822/87 per le annate vitivinicole 1999/2000 e 2000/2001 - Pendenza di procedimenti penali nei confronti della società richiedente - Pronuncia sfavorevole dell'ICRF disponendo la sospensione del procedimento di rilascio di quanto richiesto.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2015, proposto dalla Ditta Vinorte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valentino Vulpetti, in Roma, via Sabotino, n. 2/A;
contro
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione II, 29 maggio 2014, n. 649, che ha pronunciato sul ricorso n. 84/2012 R.G. proposto per l’annullamento:
del provvedimento 27 ottobre 2011, prot. n. 11878, ricevuto il 7 novembre successivo, con il quale l’Ufficio di Bari dell’Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha mantenuto nei confronti della Vinorte S.r.l. la già disposta sospensione:
del procedimento di rilascio dell’attestato di assolvimento delle prestazioni obbligatorie di distillazione dei sottoprodotti della produzione del vino ai fini della corresponsione successiva dell’aiuto comunitario relativo ai sensi dell’art. 47 del Regolamento CEE 822/87 per le annate vitivinicole 1999/2000 e 2000/2001;
del procedimento di rilascio dell’attestato di conformità delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica effettuate nell’annata vitivinicola 2001/2002;
e degli atti connessi.
In particolare, la sentenza ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento ed ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 ottobre 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte in sintesi del rilascio a favore della appellante, che è una società vinicola, di tre attestati da questa richiesti per accedere ai contributi europei previsti per il settore, ai sensi del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo appunto all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e vigente all’epoca dei fatti.
2. Si riportano per chiarezza le norme rilevanti.
2.1 Obiettivo del regolamento 822/87 in esame, come si ricava dal quarto “considerando”, è in sintesi quello di assicurare “la stabilizzazione de mercati” e inoltre “un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata”, in particolare attraverso “una politica di qualità”. Per raggiungere questo obiettivo, il regolamento disciplina per quanto qui interessa al titolo II le “pratiche” e i “trattamenti enologici”, ovvero le metodologie consentite per fabbricare il vino, e al titolo III il “regime dei prezzi” e le “norme relative agli interventi ed altre misure di risanamento del mercato”.
2.2 Ai fini di causa, rileva anzitutto l’art. 15 del titolo II, secondo il quale, in linea di principio, le pratiche enologiche consentite sono solo quelle previste nel titolo stesso; ne consegue, secondo logica, che il prodotto realizzato con il ricorso a pratiche non consentite non può essere messo in commercio, per lo meno non con la denominazione commerciale di “vino”, senza che con ciò si configuri una frode perseguibile anche penalmente.
Fra le pratiche enologiche, vi è in particolare il cd arricchimento, che consiste nell’aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, quindi addizionato di alcol, ad un vino di basso tenore alcolico, allo scopo di renderlo commercialmente più appetibile.
Questa pratica è in linea di principio vietata, ma ai sensi dell’art. 18 può essere consentita “quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario”, ovvero in poche parole per salvare un’annata sfortunata, e secondo precise modalità.
Per poter mettere in commercio il vino così arricchito, è allora necessaria una certificazione che attesti il regolare svolgimento della pratica così come autorizzata, certificazione che all’epoca dei fatti in Italia era denominata “modello C” ed era rilasciata dall’ICRF- Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro alimentari, ovvero dall’amministrazione intimata appellata (doc. 3 in primo grado dell’appellante).
2.3 Per altro verso il titolo III del regolamento prevede, per assicurare la qualità ed il prezzo del vino, una serie di misure, sia economico finanziarie, sia di altro tipo. Fra le misure economico finanziarie, vi sono anzitutto la fissazione di un prezzo di orientamento, ai sensi dell’art. 31, nonché per quanto direttamente interessa, la corresponsione di aiuti in denaro diretti, come l’aiuto al magazzinaggio di cui all’art. 33, e indiretti, come l’acquisto da parte degli organismi di intervento del prodotto della distillazione di cui si dirà subito.
2.4 Fra le misure di altro tipo, vi è poi la distillazione obbligatoria: in sintesi, il regolamento obbliga a trasformare in alcol i sottoprodotti della lavorazione dell’uva, cioè le fecce e le vinacce, ai sensi dell’art. 35, ovvero i vini ottenuti da uve di varietà non classificate come varietà di uve da vino, ai sensi dell’art. 36, ovvero ancora i vini da tavola prodotti in misura sovrabbondante in una data annata, ai sensi dell’art. 39. Anche la distillazione è poi assistita da aiuti economici, sotto forma di contributi per l’acquisto dell’alcol così ricavato.
2.5 Tutto il sistema degli aiuti di cui al titolo III è poi coordinato dall’art. 47, comma 1, del regolamento, per cui: “I produttori soggetti agli obblighi previsti all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39, possono beneficiare delle misure d'intervento previste dal presente titolo, sempreché abbiano soddisfatto gli obblighi summenzionati per un periodo di riferimento da determinare.” Per dimostrare di avere soddisfatto questi obblighi, e quindi per beneficiare degli aiuti, è necessario un apposito attestato, relativo alla singola annata vitivinicola, appunto il “periodo di riferimento”, attestato rilasciato anche in questo caso dall’ICRF, che ovviamente postula che l’impresa interessata abbia dichiarato il vero sulla propria produzione.
3. Tutto ciò posto, la vicenda ora all’esame del collegio si inizia fra il 2000 ed il 2001, allorquando l’appellante indirizza all’ICRF tre distinte richieste: la prima, datata 2 maggio 2000, intesa ad ottenere l’attestato di assolvimento delle prestazioni obbligatorie, intese come distillazione, per l’annata vinicola 1999/2000 (doc. 1 in primo grado dell’appellante); la seconda, datata 27 luglio 2001, intesa ad ottenere identico attestato per l’annata vinicola 2000/2001 (doc. 2 in primo grado dell’appellante), e la terza, datata 5 dicembre 2001, intesa ad ottenere, per l’annata vinicola 2001/2002 il modello C, ovvero la certificazione di regolarità dell’arricchimento, secondo logica autorizzato per quel periodo di riferimento (doc. 3 in primo grado dell’appellante).
4. Su queste istanze, l’ICRF si pronuncia in senso sfavorevole, disponendo la sospensione del procedimento di rilascio di quanto richiesto.
4.1 Sull’istanza 5 maggio 2000, l’ICRF, con nota 2 aprile 2001, prot. n. 2605, dà atto della pendenza a carico del legale rappresentante della ditta di un procedimento penale, n. 6803/2000 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Trani, sfociato in una perquisizione, per il reato di “associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa comunitaria e alla frode in commercio, commessi a far data dall’anno 2000” e quindi pertinenti sia l’annata vinicola 1999/2000, sia l’annata vinicola 2000/2001; ciò posto, rileva che “se tali ipotesi di reato trovassero riscontro… gli aiuti in argomento sarebbero del tutto indebiti” e sospende il procedimento di rilascio dell’attestazione, bloccando quindi la possibilità di incassare gli aiuti (doc. 4 in primo grado dell’appellante).
4.2 Similmente, sull’istanza 27 luglio 2001, l’ICRF, con nota 1° marzo 2002, prot. n. 5415, rileva che da accertamenti propri e della Guardia di finanza sarebbe emerso il carattere fittizio di una cessione di circa 2 tonnellate di uva da vino da una ditta denominata Agri Europa all’appellante, e quindi che la dichiarazione relativa all’annata 2000/2001 deve ritenersi inesatta, con le conseguenze di cui all’art. 13 del regolamento CE 1282/01 per cui “Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che abbiano presentato dichiarazioni riconosciute incomplete o inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri” non possono, di regola, beneficiare degli aiuti, e sospende anche in questo caso il rilascio dell’attestazione (doc. 5 in primo grado dell’appellante).
4.3 Sull’istanza 5 dicembre 2001, infine, l’ICRF, con nota 19 giugno 2002, prot. n. 4914, si riferisce ad un precedente proprio provvedimento, che non consta agli atti, e all’ordinanza del TAR, non meglio identificata, che ne respinge la domanda di sospensione cautelare, e sospende parimenti il rilascio dell’attestazione modello C fino a definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Trani, secondo logica quello citato nella nota 2 aprile 2001 di cui sopra, ravvisando un sospetto di falsità della dichiarazione relativa all’annata 2000/2001 (doc. 6 in primo grado dell’appellante).
5. A seguito degli sviluppi delle indagini, nei termini di cui si dirà riassumendo il contenuto del provvedimento impugnato, la società ha indirizzato all’ICRF una serie di istanze, volte a sollecitare un riesame in autotutela dei provvedimenti di sospensione sopra descritti; l’ICRF risponde negativamente appunto con il provvedimento 27 ottobre 2011, prot. n. 11878, qui impugnato, nel quale, per così dire, fa il punto della situazione.
6. Il provvedimento 27 ottobre 2011 motiva infatti così come segue, in ordine logico.
6.1 In via preliminare, esso argomenta dall’ordinanza di questo Consiglio 4 giugno 2010, n. 184, pronunciata nei ricorsi riuniti nn. 8713 e 8714/2005 proposti contro gli originari provvedimenti di sospensione per trattare unitariamente la vicenda.
6.2 Ciò posto, il provvedimento riepiloga lo stato dei procedimenti penali, dando atto anzitutto che l’originario procedimento 6803/2000 R.G.N.R. Tribunale di Trani ha dato origine, per stralcio, al procedimento 4785/2004 R.G.N.R. Tribunale di Foggia, definito con decreto di archiviazione del GIP 10 dicembre 2012 per bis in idem con il procedimento successivo; dà poi atto di altre due pendenze, ovvero il procedimento 312/2003 R.G.N.R. Tribunale di Foggia, relativo agli stessi fatti, definito quindi con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto del GUP 11 maggio 2005, n. 250, e il procedimento 9691/2002 R.G.N.R. sempre del Tribunale di Foggia, non definito.
6.3 Da questi tre procedimenti, il provvedimento desume di dover mantenere la sospensione. In primo luogo, afferma che sulla base di un processo verbale della Guardia di finanza i fatti oggetto del procedimento ancora aperto, 9691/2002 R.G., potrebbero essere ostativi al rilascio delle attestazioni, e mantiene la sospensione in attesa di una risposta dell’Autorità giudiziaria ad una propria richiesta di chiarimenti 20 ottobre 2011, prot. n. 11563.
6.4 In secondo luogo, il provvedimento osserva che sulla base dei fatti emersi nei procedimenti definiti -ovvero, si evidenzia, dei fatti per cui era stato instaurato l’originario procedimento 6803/2000 R.G.N.R. Tribunale di Trani- la Guardia di finanza ha emesso tre processi verbali di accertamento con relative ordinanze ingiunzione, ovvero i p.v. 29 marzo 2004 con l’ordinanza 3 dicembre 2007, n. 877, 1° dicembre 2005 con l’ordinanza 3 dicembre 2007 dal numero non citato e 5 novembre 2001 con l’ordinanza 28 ottobre 2004, n. 383, questa annullata con sentenza passata in giudicato.
6.5 Dalle prime due ordinanze sanzionatorie, l’Ufficio desume ulteriori elementi per mantenere la sospensione. Anzitutto, come rilievo comune, esso osserva che le ordinanze riguardano le stesse annate per cui sono state chieste le attestazioni e contestano la violazione dell’art. 3 della l. 23 dicembre 1986, n. 898, ovvero un illecito amministrativo, e non penale, di indebita percezione di aiuti comunitari, che comporta come pena accessoria la restituzione di quanto percepito.
Il provvedimento osserva poi che i due procedimenti di sanzione amministrativa ancora in essere mettono in discussione la correttezza delle dichiarazioni presentate sia per la campagna vinicola 1999/2000, sia per la campagna vinicola 2000/2001, perché in entrambe le annate risulterebbero contabilizzate forniture di uva dalla citata Agri Europa in realtà mai avvenute. Per questi motivi, ritiene di mantenere la sospensione del rilascio delle attestazioni relative alle annate in questione.
6.6 Il discorso è solo parzialmente diverso per il modello C dell’annata 2001/2002. L’Ufficio infatti dalla sentenza di annullamento dell’ordinanza 28 ottobre 2004, n. 383, desume la correttezza delle operazioni di arricchimento compiute in sé considerate; mantiene però la sospensione visto il perdurare della sospensione per il rilascio dell’attestazione per l’annata 2000/2001. In altre parole afferma che ritiene accertata la regolarità delle operazioni, ma non accertata la regolarità dei quantitativi sui quali esse furono compiute, evidentemente dipendente dalla produzione dell’annata precedente (per tutto ciò doc. 14 in primo grado, provvedimento citato).
7. La società ha impugnato questo provvedimento con il ricorso di primo grado e in corso di giudizio ha dato atto che “sono stati adottati gli atti richiesti dalla ricorrente” (sentenza, p. 5 terzo rigo), ovvero la pratica relativa agli aiuti si è sbloccata.
8. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento; ha poi ritenuto che la ricorrente avesse chiesto l’accoglimento del ricorso ai fini di una successiva domanda risarcitoria e lo ha quindi respinto nel merito, ritenendo la legittimità del provvedimento di sospensione, motivando così come segue.
8.1 In primo luogo, il TAR ha evidenziato i fatti storici in base ai quali l’ICRF ha ritenuto di disporre la sospensione. Si tratta precisamente di due forniture di uva dalla Agri Europa alla ricorrente, ovvero 6.833,20 quintali per l’annata 1999/2000 e 19.929 quintali per l’annata 2000/2001: si tratterebbe di forniture in realtà mai avvenute, da cui la falsità delle dichiarazioni relative alle due annate e l’impossibilità di percepire gli aiuti relativi.
8.2 Ciò posto, il TAR ha ritenuto sufficiente a giustificare la sospensione il mero fatto della pendenza del procedimento penale 9691/2002 R.G.N.R. Tribunale di Foggia di cui si è detto.
8.3 Il TAR ha comunque respinto i motivi di ricorso volti ad affermare che l’inesistenza dei fatti sopra descritti sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato dai provvedimenti giurisdizionali già intervenuti sulla vicenda. Lo ha escluso anzitutto per il decreto di archiviazione GIP Tribunale Foggia 10 dicembre 2012 e per la sentenza di proscioglimento GUP Tribunale Foggia 11 maggio 2005, n. 250, provvedimenti che notoriamente non hanno efficacia di giudicato, il primo in assoluto, il secondo fuori dal giudizio penale.
8.4 Il TAR ha poi escluso che la stessa efficacia di accertamento con forza di giudicato potesse desumersi anche dalla sentenza del Tribunale di Foggia di annullamento dell’ordinanza 28 ottobre 2004, n. 383, di cui si è detto, ritenendo diversa la causa petendi del giudizio, nonché da un lodo arbitrale pronunciato fra la ricorrente e l’AGEA, soggetto terzo rispetto alle parti in causa, con impossibilità di estendere il relativo giudicato (doc. 15 in I grado ricorrente appellante, lodo citato).
8.5 Infine il TAR ha ritenuto non rilevante la sospensione cautelare delle ordinanze 3 dicembre 2007 di cui sopra, disposta nei relativi giudizi di impugnazione avanti il Giudice civile, osservando che un provvedimento cautelare non pregiudica una difforme decisione di merito (doc. ti 16 e 17 in primo grado dell’appellante, provvedimenti cautelari citati).
9. Contro il capo di questa sentenza che respinge il ricorso nel merito, la società ha proposto impugnazione, con appello in cui chiede di dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato “previa declaratoria di ammissibilità dell’istanza ex art. 34 comma 3 c.p.a., sussistendo l’interesse ai fini risarcitori”, connesso al ritardato pagamento degli aiuti dovutile (appello, pp. 13 e 19).
A sostegno, la società ha dedotto due motivi:
- con il primo di essi, chiede che sia dichiarata appunto ammissibile la propria istanza di dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato ai fini risarcitori, sul presupposto, peraltro formulato in modo espresso “in via tuzioristica” (p. 12 dell’atto, dodicesimo rigo) che il Giudice di primo grado l’abbia dichiarata invece inammissibile;
- con il secondo motivo, ha dedotto il travisamento del fatto ed ha sostenuto che il procedimento penale 9691/2002 R.G.N.R. Tribunale di Foggia alla data del 27 novembre 2011 era già stato archiviato con provvedimento 28 maggio 2010 (doc. 2 appellante, decreto relativo) e che comunque dai provvedimenti giurisdizionali citati l’amministrazione avrebbe dovuto desumere l’estraneità dell’impresa ai fatti.
10. L’amministrazione ha resistito, con atto 25 febbraio 2015, ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
11. Con memoria 10 settembre e replica 21 settembre 2021 per la società e con replica 14 settembre 2021 per l’amministrazione, le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.
12. Alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
13. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito spiegate.
14. Il primo motivo dedotto è infondato in fatto. Come risulta dalla lettura del dispositivo, il Giudice di primo grado ha deciso nel merito la domanda volta ad accertare l’illegittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., ovvero ai fini di una futura causa risarcitoria, e in motivazione si è espresso diffusamente sulle ragioni per cui ha ritenuto di respingerla, appunto nel merito. A fronte di ciò, le considerazioni ulteriori, che pure si leggono nella motivazione, sulla possibilità di dichiarare invece inammissibile la domanda in questione sono all’evidenza da qualificare come semplice obiter, irrilevante ai fini di quanto deciso.
15. Va respinto anche il secondo motivo di appello, centrato su un presunto travisamento del fatto da parte dell’amministrazione, travisamento che in realtà non sussiste.
15.1 In primo luogo, va escluso che in base ai provvedimenti del Giudice penale di cui si è detto, ovvero il decreto di archiviazione GIP Tribunale Foggia 10 dicembre 2012, la sentenza di proscioglimento GUP Tribunale Foggia 11 maggio 2005, n. 250, e l’ulteriore decreto di archiviazione valorizzato nell’atto di appello, GIP Tribunale Foggia 28 maggio 2010, l’amministrazione dovesse in via automatica ritenere l’assenza di qualsiasi illecito nella condotta della appellante, meglio detto del suo rappresentante legale, e quindi l’insussistenza delle ragioni per cui era stata disposta la sospensione del rilascio delle certificazioni. Va richiamato quanto evidenzia in modo corretto anche il Giudice di primo grado: il decreto di archiviazione non ha alcuna efficacia di giudicato, come si desume in via logica dall’art. 414 c.p.p., che consente dopo che esso è stato pronunciato in ogni tempo la riapertura delle indagini; la sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito dell’udienza preliminare non è pronunciata “in seguito a dibattimento”, e quindi ai sensi degli artt. 651-654 c.p.p. non ha efficacia di giudicato al di fuori del processo penale.
15.2 L’operato dell’amministrazione non va qualificato illogico neanche nella parte in cui ha ritenuto di mantenere la sospensione in presenza delle ordinanze sanzionatorie di cui si è detto, senza valorizzare a favore dell’impresa la sospensione delle stesse disposta nel relativo giudizio di impugnazione. La sospensione (doc. ti 16 e 17 in primo grado dell’appellante) delle ordinanze ingiunzione in parola, come risulta dai relativi provvedimenti, è stata data per clausola di stile, ovvero ritenuti “gravi motivi” non altrimenti specificati, senza una parola sulla possibile sussistenza di un fumus di fondatezza nel ricorso. Su queste basi, le ragioni di cautela poste a base del provvedimento impugnato si dovevano quindi ritenere inalterate.
16. L’appello in conclusione va respinto; le spese a favore dell’amministrazione intimata appellata costituita seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell’amministrazione non costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.964/2015 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante a rifondere all’ amministrazione intimata appellata costituita Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Nulla per spese nei confronti dell’Ispettorato, non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere