Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-11-2021
Numero provvedimento: 2068
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-11-2021
Numero gazzetta: 421

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione del 25 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 24/11/2021, n. 2021/2049, pubblicato in G.U.U.E. 26 novembre 2021, n. L 421)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive dimossistrobina, mecoprop-P, metiram, oxamil e pyraclostrobin fino al 31 gennaio 2022 e il periodo di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat fino al 28 febbraio 2022.

(3) Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione. La procedura di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 continua tuttavia ad applicarsi in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione.

(4) Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.

(5) È inoltre necessaria una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram e pyraclostrobin per lasciare il tempo necessario a effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(6) La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) alla riga 57 (Mecoprop-P), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;

2) alla riga 81 (Pyraclostrobin), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;

3) alla riga 115 (Metiram), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;

4) alla riga 116 (Oxamil), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;

5) alla riga 128 (Dimossistrobina), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;

6) alla riga 187 (Flutolanil), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»;

7) alla riga 188 (Benfluralin), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»;

8) alla riga 189 (Fluazinam), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»;

9) alla riga 191 (Mepiquat), nella sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2023».