OCM Vino - Agevolazioni - Impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria relativa al bando OCM Vino-Misura “promozione sui mercati dei paesi terzi” e degli atti presupposti - Esclusione dell'azienda dall’accesso ai contributi comunitari stanziati per la promozione dei vini dell’Unione Europea “nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività” - Sanzione dell'esclusione nel caso di “sovrapposizione” in cui le domande sono imputabili ad un'impresa partecipante ad una ATI e, al contempo, ad un Consorzio con attività esterna ex art. 2602 cod. civ..
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2017, proposto da Nosio S.p.A. (in proprio e n.q. di mandataria della costituenda ATI Premium Quality Brands con le imprese Castello di Querceto S.p.A., Mottura Agricola Vini del Salento S.r.l., Azienda Agricola Croce di Mezzo e Crociona di Nannetti Roberto e Barbara - Società Agricola, Azienda Agricola Merotto Graziano), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via dei Pontefici, n. 3;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
ATI Capofila Santa Margherita S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda) n. 06631/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 76507 del 14 ottobre 2016 con il quale è stata modificata ed approvata la graduatoria relativa al bando OCM vino ed esclusa la ricorrente; dei verbali n°1 e 2 del 12 ottobre 2016 del Comitato di Valutazione; della “check list di controllo” AGECONTROL S.p.A.” e del relativo allegato F1; per il riconoscimento del diritto di accedere alla graduatoria, di sottoscrivere il contratto e percepire il contributo o del diritto al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR per il Lazio n.r.g. 12342/2016, la società odierna appellante impugnava il DM n. 76507 del 14 ottobre 2016 con cui era stata approvata la nuova graduatoria relativa al bando OCM Vino – Misura “promozione sui mercati dei paesi terzi” e gli atti presupposti, essendo stata esclusa dall’accesso ai contributi comunitari stanziati per la promozione dei vini dell’Unione europea “nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività” di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 32072 del 18.4.2016.
2. - La disciplina regolamentare attuativa della Misura (D.M. 32072 del 18 aprile 2016) precisava che i progetti possono essere nazionali, regionali e multiregionali (art. 6, comma 1 ) e non consentiva al beneficiario di ottenere il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei (art. 6, comma 3).
Analogamente disponeva il punto 6.6. del Decreto Direttoriale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali (d’ora in poi D.D.) n. 43478 del 25 maggio 2016 prevedendo che non sono ammessi a valutazione i progetti presentati da “proponenti che si presentino contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti temporanei di cui all’art.3, c.1, lett. g) del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016, nella medesima annualità per lo steso paese/mercato-bersaglio.”
3. - La ricorrente presentava domanda il 30 giugno 2016, inserendo tra le imprese partecipanti all’ATI anche la “Mottura Agricola Vini del Salento S.r.l.”, partecipante anche nella veste di consorziata al progetto proposto dal Consorzio “Movimento Turismo del vino Puglia” a valere sul bando (regionale) OCM Vino Regionale.
Inizialmente, la domanda conseguiva un punteggio insufficiente (graduatoria approvata con D.D. del 26.7.2016, prot. 58677, impugnata con altro ricorso) e, successivamente, con il decreto impugnato nel presente giudizio, la richiedente veniva esclusa.
Risulta dal verbale n. 2 del 13.10.2016 che il progetto è stato escluso in quanto “il soggetto beneficiario ha presentato un programma promozionale per l’anno 201672017 con Paesi target ...(tra cui sono ricompresi gli USA) e nell’ambito dell’ATI un’azienda facente parte del Raggruppamento (“Mottura Agricola Vini del Salento S.r.l.”) ha presentato per la stessa campagna e per lo stesso Paese un progetto regionale, come risulta dalle schede elaborate da Agecontrol S.p.a. per conto di AGEA”.
4.- La ricorrente contestava in giudizio la circostanza a fondamento dell’esclusione in quanto “Mottura Agricola Vini del Salento S.r.l.” non ha partecipato al bando della Regione Puglia in proprio ma quale partecipante al Consorzio (con attività esterna, ex art. 2602 c.c.) “Movimento Turistico del Vino Puglia” che, in quanto dotato di autonoma partita IVA e personalità giuridica, risulta l’unico titolare della domanda OCM Vino Regionale, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero con la FAC 7 del 27 maggio 2016 e dell’affidamento così ingenerato.
5. - La sentenza rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Il TAR affermava che il Consorzio di imprese costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c., o anche se costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., è un soggetto con identità plurisoggettiva.
La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contributi pubblici qualora la società consortile partecipi a procedure indette dalla P.A.
La circostanza che il Consorzio abbia personalità giuridica e che l’impresa di esso facente parte si proponga per i finanziamenti anche come impresa singola o associata in altro raggruppamento non comporta una deroga al divieto generale di “sovrapposizione” posto dal bando (al fine di tutelare lo svolgimento trasparente della procedura ed evitare che la presentazione di progetti formalmente autonomi possa indirizzare, previe intese, il risultato della competizione in violazione dei principi di segretezza e par condicio).
Inoltre, il TAR riteneva che il divieto di collegamento tra imprese rende infondata anche la censura relativa alla violazione dell’affidamento.
5.1. - La sentenza rigettava anche il motivo relativo alla violazione del divieto di sovrapposizione di cui al punto 6.6 del D.D. n. 43478 del 25 maggio 2016 per il fatto che i progetti riguardino lo stesso Paese terzo.
6. - Con l’appello in esame, la ricorrente lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma, con conseguente riconoscimento del diritto di accedere alla graduatoria, di sottoscrivere il contratto e percepire il contributo, o del risarcimento del danno per equivalente, per i danni quantificati in misura pari alle due annualità oggetto di domanda di contribuito.
7. - Si è costituito in giudizio il Ministero che chiede il rigetto dell’appello.
8. - Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021, a seguito di scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è infondato.
2. - L’appellante deduce l’error in iudicando, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6.3 del D.M. 18 aprile 2016, n° 32072, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6.6 del Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016, la violazione del principio di autovincolatività alla lex specialis e la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990.
In particolare, in primo grado la ricorrente aveva dedotto che la lex specialis non prevedeva affatto la sanzione dell'esclusione nel caso di “sovrapposizione” in cui le domande fossero imputabili, come nella fattispecie, ad un'impresa (la "Mottura Agricola Vini del Salento s.r.l.) partecipante ad una ATI e, al contempo, ad un Consorzio con attività esterna ex art. 2602 c.c. (nella specie, il Consorzio “Movimento Turismo del Vino Puglia”) che, in quanto soggetto comunque dotato di autonoma partita IVA e personalità giuridica, risultava, sulla base della disciplina della procedura e dei chiarimenti resi dall’Amministrazione, l’unico titolare della domanda OCM Vino Regionale.
L’appellante afferma che costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento la circostanza che le regole cristallizzate nella "lex specialis” vincolano rigidamente sia il concorrente che l'Amministrazione.
L’art. 6.3. del D.M. n. 32072/2016 e l’art. 6.6 del D.D. 43478/2016, la risposta n. 7 pubblicata on line sul sito del MIPAF, la specifica risposta all’impresa da parte della commissione giudicatrice (Doc.5) portano univocamente a definire che l’unica ipotesi di “sovrapposizione” sanzionata dal bando con l’esclusione è quella della presentazione di un progetto da parte di un’impresa in forma singola o in raggruppamenti temporanei di cui all’art. 3, comma 1, lett g) del Decreto Ministeriale 32072 del 18 aprile 2016, nella medesima annualità per lo stesso paese/mercato – bersaglio.
Ad avviso dell’appellante, la sentenza impugnata amplia in maniera del tutto illegittima il divieto posto nel bando, estendendolo a soggetti non contemplati, in violazione dell’univoca giurisprudenza in materia secondo la quale un’impresa può essere esclusa “solo per violazione di un obbligo che risulti chiaramente esternato dalla legge di gara”.
Nella specie, l’Amministrazione avendo chiarito che i Consorzi hanno un’autonoma soggettività giuridica a differenza dei componenti di una ATI, ha fornito anche una motivazione logico giuridica al differente trattamento riservato dalla procedura ai RTI.
La disciplina dei RTI determina l’imputabilità della commessa in capo a tutte le imprese associate e, conseguentemente, la responsabilità solidale delle stesse nei confronti del committente, a differenza di tutte le altre categorie di beneficiari descritte all’art. 3 del bando.
2.1. - Con il secondo motivo, peraltro, l’appellante approfondisce le proprie argomentazioni facendo rilevare che il primo giudice avrebbe fatto applicazione erroneamente di principi propri delle gare di appalto, non avvedendosi che nel caso di ammissione a finanziamenti non si è in presenza di gara per l’individuazione di un unico aggiudicatario.
3. - Il Ministero eccepisce l’inammissibilità e infondatezza dell’appello.
L ’art. 6, comma 3, del D.M. n. 32072/2016 laddove stabilisce che “il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità”, va letto in combinato disposto con l’art. 2 del medesimo Decreto, che specifica come per “beneficiario” debba intendersi non solo “il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il contratto”, ma anche, nella precipua ipotesi di partecipazione di operatori economici plurisoggettivi, “ogni singolo partecipante ad un raggruppamento”.
Conseguentemente, se beneficiario non è, nel caso di progetti presentati da soggetti collettivi, l’ente proponente in sé considerato, ma ogni singolo partecipante, allora, coerentemente, anche i requisiti previsti per i beneficiari devono, a loro volta, essere necessariamente posseduti da tutti i singoli partecipanti al raggruppamento.
Nella procedura in esame, vige il principio generale, previsto dall’art. 20 del Reg. (CE) n. 555/2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, del divieto di cumulo dell’incentivo o beneficio e, quindi, del divieto di duplicazione degli interventi comunitari, al fine di evitare qualsiasi genere di indebiti vantaggi e arricchimenti da parte dei beneficiari, fruitori di finanziamenti comunitari.
3.1. - Con la memoria depositata il 16.9.2021, il Ministero aggiunge che il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 hanno sottolineato la necessità che il maggior numero di operatori economici possa beneficiare del sostegno.
L’art. 6, comma 3, del Decreto in argomento, sarebbe coerente con lo scopo sotteso alla misura di aiuto di evitare la concentrazione dei contributi in capo agli stessi soggetti, e troverebbe applicazione per l’ipotesi in cui l’impresa partecipi a più progetti presentati da soggetti dotati di identità plurisoggettiva, quali appunto i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c.
3.2.- La FAQ richiamata dall’appellante si riferiva ai consorzi stabili e non ai consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 c.c.; soltanto i consorzi stabili sono dotati di personalità giuridica propria, distinta da quella dei propri consorziati, e possono competere anche soltanto per alcuni di essi, a condizione che indichino per quali consorziati il consorzio concorre.
Costituisce un principio giurisprudenziale acquisito e pacifico che i consorzi ordinari, anche se costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter, c.c., vengano a qualificarsi quali soggetti dotati di identità plurisoggettiva.
4. - Il Collegio condivide le considerazioni del primo giudice e dell’Amministrazione appellata per quanto concerne l’interpretazione delle norme regolamentari applicabili alla fattispecie.
4.1. - La lettera dell’art. 6, comma 3, del D.M. n. 32072/2016 e dell’art. 6, comma 6, del D.D. n. 43478/2016 e la ratio sottesa, risalente alle norme di natura comunitaria, depongono nel senso del divieto di duplicazione degli aiuti comunitari nei confronti di uno stesso beneficiario, per ciascuna annata.
Il divieto di cui al citato art. 6, comma 3, del citato D.M. non è circoscritto ai Raggruppamenti temporanei, ma a tutti i soggetti che analogamente si caratterizzano per l’assenza di una propria soggettività autonoma rispetto alle aziende dei singoli partecipanti.
4.2. - Come è noto, il RTI si costituisce mediante un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito con rappresentanza, conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. Capogruppo), che, perciò, assume la rappresentanza esclusiva delle mandanti e non dà vita ad un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono.
Allo stesso modo, il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna.
Sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome (Cassazione civile, Sez. trib. 09/03/2020, n.6569).
Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 18.3.2021 (nell’affrontare la diversa problematica del trattamento da riservare nelle gare di appalto al consorzio che si avvale dei requisiti di un consorziato "non designato” ove il requisito prestato venga meno), ha ribadito che il consorzio ordinario con attività esterna è un soggetto con identità plurisoggettiva, a differenza del consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett c) del D.lgs. n. 50/2016, in cui i singoli imprenditori istituiscono una comune struttura di impresa collettiva stabile, “la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto” (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165).
Da tali premesse discende che il divieto assoluto di duplicazione dei benefici in favore di uno stesso soggetto imprenditoriale è applicabile sia alle imprese che partecipano ad un raggruppamento temporaneo, quanto a quelle che fanno parte di un consorzio ordinario, stante l’impossibilità, nell’ambito di tali forme aggregative, di distinguere il modulo plurisoggettivo dai suoi componenti, con conseguente sovrapposizione dei contributi in capo a questi ultimi.
4.3. - L’appellante invoca l’affidamento ingenerato dalla stessa Amministrazione.
Alla domanda N. 7 (“Nel caso in cui il proponente sia un soggetto di cui alla lett. h) dell’art. 3, c.1, del DM 32072/2016, il beneficiario del contributo risulta essere il proponente stesso o le singole aziende ad esso associate che prendono parte al progetto di promozione?” il Ministero forniva la seguente risposta:
“I soggetti di cui alla lett. h) dell’art. 3, c.1, del DM 32072/2016 sono soggetti dotati di personalità giuridica propria e, pertanto, sono essi stessi i diretti beneficiari dell’agevolazione comunitaria e non i propri associati coinvolti nelle attività di promozione.”
Invero, la risposta fornita dall’Amministrazione non è diretta a risolvere il quesito se le aziende componenti del consorzio ordinario siano da considerare alla stessa stregua delle aziende raggruppate in ATI.
Nessun affidamento può essere fondato sul chiarimento dell’Amministrazione.
4.4. - Quanto alle critiche mosse alle argomentazioni della sentenza con cui è stato rigettato il secondo motivo di ricorso, va osservato che il principio del divieto assoluto di duplicazione trova applicazione per l’esigenza di consentire la più ampia partecipazione ai finanziamenti pubblici, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle considerazioni svolte dal primo giudice circa la violazione della par condicio e dei principi di trasparenza e segretezza delle offerte in tale tipo di procedure, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello.
4.5. - Infondato è il terzo motivo di appello.
Il giudice di prime cure non ha in alcun modo operato un’interpretazione estensiva del divieto di sovrapposizione del beneficio, ma solo si è limitato a darne una lettura coerente con la ratio ad esso sottesa, rintracciabile, come già detto, nella necessità di evitare la duplicazione della misura agevolativa a vantaggio di una stessa impresa.
4.6.- Con il quarto motivo l’appellante ha riproposto il motivo di ricorso, non esaminato dal giudice di prime cure, afferente alla violazione ed errata applicazione dell’art.11 comma 1 lett. b) del D.M.18.4.2016 n. 32072, indicata quale una delle due ragioni del diniego indifferentemente per i 10 progetti esclusi (tra cui quello della ricorrente), nonostante la mancata richiesta, da parte della Nosio S.p.A., del punteggio aggiuntivo di cui alla citata disposizione (ottenibile solo dalle imprese qualificatesi con autodichiarazione come “Nuovo Beneficiario”), con conseguente impossibilità di comminare l’esclusione della ricorrente per dichiarazione mendace sul possesso di tale requisito soggettivo.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
L’appellante precisa di riproporre il motivo al solo fine di evitare che si formi giudicato su un motivo di esclusione non pertinente, essendo stato chiarito a seguito dell’accesso agli atti che tale seconda contestazione non è stata mai mossa all’appellante (pag. 14 dell’appello).
4.7. - Con il quinto motivo di appello, l’appellante denuncia la violazione dell’art. 6.3. D.M. n. 32072/16 e afferma che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 64, comma 2, c.p.a., non avendo posto a fondamento della decisione le prove dedotte e i fatti non contestati da cui risulterebbe che, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza medesima, la “Mottura Vini del Salento S.r.l.” avrebbe presentato un progetto destinato al mercato negli U.S.A. soltanto nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese con capofila la Nosio S.p.A. e non anche nell’ambito del “Consorzio Movimento del Vino Puglia”.
Difatti, la “Mottura Agricola Vini del Salento S.r.l” richiedeva nell’ambito del RTI costituito con l’attuale mandataria un finanziamento per promuovere il proprio vino negli USA per €. 17.000,00 (Cfr. doc.1 e 2), mentre nell’ambito del progetto Regionale presentato dal Consorzio “Movimento Turismo del vino Puglia” richiedeva finanziamenti per promuovere i propri vini in altri Paesi non USA (precisamente: €. 39.000,00 per il Giappone; €. 2.000,00 per la Russia; €. 19.000,00 per la Cina; €. 110.000,00 per la Svizzera).
Questa circostanza esclude, ad avviso dell’appellante, il verificarsi della causa ostativa di una sovrapposizione “nella medesima annualità per lo stesso paese/mercato – bersaglio”.
Se, nel rispetto della disciplina comunitaria (cfr. Regolamento UE 1149/2016 e 1150/2016) che in un’ottica sostanzialistica riferisce i benefici alle singole imprese, la comparazione dei progetti va fatta con riguardo alla “Mottura Vini del Salento S.r.l.” - una volta in qualità di partecipante all’ATI e l’altra come consorziata nell’ambito del “Consorzio Movimento Vini di Puglia” - allora l’indagine in relazione alle due domande presentate dalla “Mottura Vini del Salento S.r.l.” conduce all’evidenza che i progetti non riguardano entrambi lo stesso Paese-bersaglio (USA) e va esclusa ogni sovrapposizione.
Il TAR avrebbe travisato completamente i fatti risultati pacifici in corso di giudizio.
L’appellante avanza, altresì, la richiesta di nomina di un verificatore finalizzata all’accertamento della circostanza.
4.8. - Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettata anche la richiesta istruttoria.
Dalle schede elaborate da Agecontrol S.p.a., su cui si è basata la decisione appellata, risulta che sia il RTI con capofila Nosio S.p.A., sia il “Consorzio Movimento del Vino Puglia” hanno presentato progetti con Paesi terzi, tra cui rientrano anche gli U.S.A.
Il fatto è pacifico.
Altrettanto pacifico è che l’impresa “Mottura vini del Salento S.r.l.” ha chiesto un finanziamento per promozione negli USA solo nell’ambito del progetto presentato dall’ATI appellante, (mentre in quanto componente del Consorzio chiede finanziamenti per promozione in altri Paesi).
Tuttavia, il dato va interpretato alla luce delle definizioni contenute nel Regolamento (art. 3 D.M. n. 32072/2016) e del quadro di riferimento comunitario.
L’art. 3 del D.M. citato definisce “soggetti beneficiari” i consorzi di tutela (lett. d) le associazioni temporanee di impresa (lett. g), i consorzi e le associazioni che abbiano tra gli scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari (lett. h) ed anche i “produttori di vino” che partecipino singolarmente o associati (lett. e che rinvia alle definizioni dell’art. 2).
Nel caso in esame, i progetti sono stati presentati dall’ATI ricorrente e dal “Consorzio Movimento Vini di Puglia” e al fine di escludere la sovrapposizione, deve aversi riguardo a tali “soggetti beneficiari”.
Al riguardo va anche considerato che:
Il considerando (8) del Regolamento 2016/1149 del 15 aprile 2016 stabilisce che “Al fine di garantire che il maggior numero di operatori possa beneficiare del sostegno e che le operazioni di informazione e di promozione siano il più diversificate possibile, tale sostegno dovrebbe limitarsi a un periodo massimo di tre anni per il medesimo beneficiario nello stesso paese terzo o mercato di paese terzo.”.
L’art. 4 del Regolamento, di conseguenza, prevede che “Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Stato membro per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013”.
L’art. 43 del regolamento (divieto di doppi finanziamenti) statuisce che “Gli Stati membri introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso un sostegno a norma rispettivamente degli articoli 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione.”.
Le iniziative di promozione da comparare ai fini di escludere la sovrapposizione sono quelle dei progetti proposti dai “soggetti beneficiari”, Raggruppamento e Consorzio, in quanto la singola azienda (“Mottura vini del Salento S.r.l.”) non ha partecipato singolarmente (o associata) quale “Produttore di vino”, ma in qualità di mandante e consorziata.
Diversamente ragionando la finalità di diversificare il più possibile le iniziative di promozione, anche sotto il profilo dei Paesi-bersaglio, ne rimarrebbe frustrata o sarebbe facilmente elusa, in quanto le stesse aziende potrebbero accaparrarsi i finanziamenti partecipando a più progetti promossi da varie ATI o Consorzi nei medesimi Paesi.
Pertanto, poiché nel caso in esame i progetti proposti dall’ATI appellante e dal Consorzio sono entrambi diretti alla promozione pubblicitaria in USA ricorre la causa di esclusione contemplata dall’art. 6.3. DM32072/16.
Né rileva a questi fini la circostanza che il Consorzio sia, come sopra chiarito, un soggetto plurisoggettivo: nell’interpretare l’art. 6.3 deve aversi riguardo al concetto di “soggetto beneficiario” in qualità di “proponente”, anche se la distribuzione interna delle somme erogate avverrà in favore delle singole aziende consorziate o raggruppate.
In altri termini, la sovrapposizione va riferita al progetto nel suo complesso finanziato.
5. - Sia la domanda di reintegrazione in forma specifica sia l’istanza risarcitoria devono essere rigettate, in conseguenza dei rilevati profili di infondatezza dell’appello.
6. - In conclusione, l’appello va rigettato.
7. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la novità delle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere