Viticoltura - Agevolazioni - Presentazione al MIPAAF di domanda di ammissione al contributo di cui al D.M. 17 febbraio 2003 per un’iniziativa a sostegno del DOCG Asolo prosecco superiore e delle produzioni DOP e IGP di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 - Impugnazione del provvedimento perfezionativo del procedimento di concessione e attributivo del diritto all’erogazione delle somme - Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2011, proposto da
Comune di Cornuda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Malvestio e Luigi Manzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, 33, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi;
contro
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale prot. 37067 del 28 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità SAQ IX – notificato in data 23 febbraio 2011;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 19 febbraio 2010 il Comune di Cornuda presentava al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una domanda di ammissione al contributo di cui al d.m. 17 febbraio 2003 per un’iniziativa a sostegno del Docg Asolo prosecco superiore e delle produzioni Dop e Igp di cui al regolamento CE 510/2006.
Con nota del 7 aprile 2010, il Ministero comunicava al Comune che il progetto da esso presentato era stato ammesso a contributo per un importo pari a € 66.000,00.
In data 28 dicembre 2010, il Ministero emanava il d.m. perfezionativo del procedimento di concessione e attributivo del diritto all’erogazione delle somme, con il quale al Comune ricorrente veniva concesso un contributo di € 24.300, pari al 90% del preventivo di spesa ammessa (€ 27.000).
Tale ultimo atto veniva impugnato con il ricorso in esame, affidato alle censure di “eccesso di potere per contraddittorietà, eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere per difetto di motivazione”.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si costituiva in resistenza.
Con memoria depositata in data 26 marzo 2021, il Comune di Cornuda rappresentava che, in pendenza del ricorso, erano intercorsi contatti tra i legali del Comune e l’Avvocatura dello Stato, all’esito dei quali l’ente locale aveva espresso al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la volontà di accettare il contributo per l’importo di euro 24.300,00, come liquidato nel d.m. oggetto del ricorso.
Il Comune pertanto, dato atto del fatto che allo stato rimaneva in attesa di conoscere i tempi e le modalità di erogazione del contributo da parte del Ministero, richiamava in via cautelativa i motivi di ricorso già articolati.
Con successiva memoria del 26 aprile 2021 il Comune formulava una “dichiarazione di rinuncia con richiesta di compensazione delle spese con la precisazione che tale rinuncia viene formulata “a fronte del riconoscimento da parte del Ministero a favore del Comune di Cornuda delle somme non contestate (ammontanti ad € 24.300,00) già accantonate con decreto ministeriale del 28.12.2010”.
All’odierna udienza - rimasta inadempiuta l’ordinanza istruttoria del 27 aprile 2021, con la quale il Collegio aveva chiesto all’amministrazione resistente “specifici e dettagliati chiarimenti in ordine alle questioni prospettate in ricorso, con particolare riferimento agli esiti dei contatti intercorsi contatti tra i legali del Comune ricorrente e l’Avvocatura di Stato per formalizzare la volontà di accettare un contributo di euro 24.300,00” - il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, pur in assenza dei richiesti chiarimenti, può essere definito con una pronuncia di improcedibilità, atteso che emerge, dalle memorie depositate da parte ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse del Comune alla contestazione del provvedimento impugnato, con il quale gli è stata attribuita una somma inferiore a quelle originariamente concessa.
Eventuali questioni attinenti all’erogazione della stessa (erogazione alla quale il Ministero è tenuto sulla base dell’atto da esso stesso emanato) dovranno, in assenza di adempimento da parte del Ministero, formare oggetto di un futuro giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere