Aggiornamento del Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
(Decreto 22/10/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
VISTO il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 – serie generale;
VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2010 che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali, il “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” di cui all’allegato 14 del suddetto decreto al quale ogni fabbricante deve essere iscritto prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato;
VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2010 secondo cui l’istituzione, la gestione e la conservazione del Registro dei fabbricanti di fertilizzanti è in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2012, relativo all’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, con il quale sono state definite le modalità per la presentazione delle domande per l’iscrizione nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il D.P.C.M. n. 53 del 24/03/2020 recante modifica del D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto ministeriale 04 dicembre 2020, n. 9361300, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n.99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, così come integrata dalla direttiva n. 0149040 del 30/03/2021, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
VISTE le domande di iscrizione al Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti presentate dalle ditte interessate dal 4 maggio 2021 al 20 ottobre 2021;
CONSIDERATA la correttezza delle informazioni contenute nelle domande di iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti;
RITENUTO necessario aggiornare il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti; RITENUTO di dover procedere in conformità;
DECRETA
Articolo 1
1. I fabbricanti di fertilizzanti elencati nell’allegato I al presente decreto sono iscritti al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui al l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2010.
2. Il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, completo e aggiornato conformemente al presente decreto, è pubblicato nel portale SIAN e consultabile anche sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale:
https://www.protezionedellepiante.it/registro-dei-fabbricanti-di-fertilizzanti-e-registro-dei- fertilizzanti/
Articolo 2
1. Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione nel sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.
IL DIRETTORE GENERALE Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005
AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 123/2011.