Settore vinicolo - Opposizione all’ordinanza ingiunzione a seguito di condanna per il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 6, c. 1, lett. e), della legge n. 82/2006 - Divieto di detenzione di un aroma all’interno di uno stabilimento vinicolo - Morte del trasgressore che determina il venir meno dell’obbligazione sanzionatoria nei suoi confronti e nei confronti degli eredi ed espande l’effetto estintivo all’intera fattispecie illecita.
SENTENZA
(Giudice: dott.ssa Elisa Barro)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3572/2019 promossa da:
(….) in persona del l.r.p.t., entrambi con patrocinio dell’avv. Zanchetta Stefano
RICORRENTI
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI – DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, in persona del suo l.r.p.t.
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. l. 689/1981.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: chiede la dichiarazione di estinzione dell’obbligazione nei confronti di entrambi gli opponenti, con annullamento dell’ordinanza ingiunzione.
Parte resistente nulla oppone in quanto l’ipotesi in cui interviene la morte del trasgressore è l’unico caso in cui decade anche la responsabilità dell’obbligato solidale.
MOTIVAZIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.09.2019, (…) formulavano opposizione all’ordinanza ingiunzione a loro diretta, che li condannava in solido a pagare la sanzione amministrativa di € 18.007,95, per la violazione dell'art. 6 c. 1 lett. e) della legge n. 82/06 (divieto di detenzione di un aroma all’interno di uno stabilimento vinicolo), punita dall’art. 35 c. 4, primo periodo, della medesima legge.
Si costituiva con memoria di costituzione il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.
In sede di prima udienza il legale dei ricorrenti dichiarava l’intervenuta morte del sig. (….) (trasgressore individuato).
Il Giudice, preso atto della dichiarazione di intervenuta morte del trasgressore opponente, acquisito agli atti il certificato di morte, fissava udienza di discussione per il 23.12.2020.
Va infatti preliminarmente precisato che, in materia di illeciti amministrativi, l’art. 6 della legge 689/1981 prevede che, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, vi è una obbligazione solidale per la sanzione amministrativa tra autore dell’illecito e persona giuridica, salvo il diritto di regresso a favore di chi ha pagato la sanzione, nei confronti dell’autore della violazione.
L’art. 7 della medesima legge prevede, inoltre, che in caso di morte del trasgressore, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Il punto dirimente della questione nel caso di specie è quale sia, in caso di morte del trasgressore, la sorte della obbligazione di pagare la somma dovuta da parte del soggetto obbligato in solido, posto che l’art. 7 citato, esplicitamente stabilisce l’estinzione dell’obbligazione solo per gli eredi del trasgressore.
Va rilevato che, fin dal 1994, la Giurisprudenza di legittimità si è orientata nel riconoscere l’effetto estintivo del decesso del trasgressore anche con riguardo ai soggetti obbligati in solido (Cass. n. 2064/1994).
Ciò sia in forza di una interpretazione estensiva dell’art. 7 della legge 689/1981 anche all’obbligato in solido, sia in forza dell’impossibilità di un eventuale regresso, giacchè non è ipotizzabile, pena la disapplicazione dell’art. 7 della stessa legge, che gli eredi del defunto siano tenuti a ristorare dell’avvenuto pagamento l’obbligato in solido. Sulla scorta della suddetta Giurisprudenza e di altre pronunce più recenti (Cassazione n. 2501/2000, Cassazione n. 5717/2011), il Ministero del Lavoro con nota n. 164/2004 ha stabilito, in caso di morte dell’autore, l’estinzione della procedura sanzionatoria anche a carico dell’obbligato solidale, avvallando la valutazione del vincolo di solidarietà in termini di accessorietà.
Pertanto, in caso di morte del trasgressore non viene meno solo l’obbligazione sanzionatoria nei suoi confronti e nei confronti degli eredi, ma l’effetto estintivo si espande all’intera fattispecie illecita.
Così nel caso che ci occupa, la morte del trasgressore (…) ha comportato l’estinzione dell’obbligazione nei confronti di entrambi gli opponenti.
In termini processuali, quindi, la società costituita (…) non ha alcun interesse a far dichiarare l’annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, determinando così la cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese, avendo la PA aderito alle conclusioni del ricorrente.
P.Q.M.
v. gli artt. 6 e 2 del d. l.vo n. 150/2011 e 429 c.p.c. e gli artt. 6 e 7 della l. 689/1981
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara estinta l'obbligazione contenuta nell’ordinanza ingiunzione opposta, sia nei confronti del sig. (…) (deceduto), sia nei confronti dell’obbligato solidale società (…) e per l’effetto dichiara cessata la materia del contendere.
- Nulla sulle spese.
- Motivazione riservata nel termine di legge.
Così deciso in Udine 23.12.2020
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Elisa Barro