Settore vinicolo - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzione amministrativa - Violazione della deliberazione della Giunta Regionale consistita nell’inosservanza dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento per la pratica dell’arricchimento dei prodotti vitivinicoli - Valore del titolo alcolometrico volumico indicato nella dichiarazione preventiva di arricchimento diverso da quello riscontrato all’analisi - Insufficienza di prove sulla responsabilità degli opponenti - Mancato accertamento della sottoposizione del prodotto vinicolo oggetto dell’ordinanza opposta a pratiche enologiche non autorizzate dalla normativa europea o nazionale ovvero in violazione delle regole stabilite dall’allegato VIII del regolamento UE 1308/2013.
SENTENZA
(Giudice: dott. Giovanni Campese)
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato il 15.9.2020,
DA
(…), in proprio e quale legale rappresentante della (,,,), con sede in (…), rappresentati e difesi, come da
procura congiunta al ricorso introduttivo, dall’Avv. Stefano Zanchetta presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Vittorio Veneto, viale Galileo Galilei n. 46
- ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - I.C.Q.R.F. NORD - OVEST, con sede in Torino, in persona del Direttore, contumace
- CONVENUTO OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
Gli attori hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“Voler provvedere,
in via principale: all’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione n° 36/2020, Prot. 9007214 del 16.7.20, emessa in data 13.7.20 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – Direttore dell’ICQRF NORD – OVEST, sia in riferimento alla sanzione ivi comminata, che alla disposizione circa l’invio alla distillazione del prodotto, in quanto l’illecito contestato non sussiste né vi sono prove sufficienti della responsabilità degli opponenti; all’ordine di restituzione degli importi già versati a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedimento;
con refusione delle spese di lite come da depositata in data 3.4.21.
Ed ove ritenuto necessario per la compiuta istruzione della causa, pur a fronte della non contestazione dei fatti descritti in ricorso da parte dell’amministrazione opposta, in via istruttoria, l’ammissione quali testimoni dei Signori:
-(…);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - L’opposizione proposta da (…), in proprio e quale legale rappresentante della )…), ha per oggetto l’ordinanza-ingiunzione n. 36/2020 emessa in data 13.7.2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - ICQRF Nord-Ovest, in persona del Direttore, con cui è stata applicata al (…) e a (…) quale obbligata in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 7.500,00, oltre a Euro 88,67 per spese di procedimento, ed è stato disposto l’invio alla distillazione del prodotto, a seguito dell’accertamento e della contestazione di cui al rapporto n. 2417 del 16.3.2020 per violazione della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 13.9.2019 in relazione all’allegato VIII, parte I, lett. B, punto 7-b del regolamento UE 1308/2013, sanzionata dall’art. 70, comma 7, l. 238/2016, consistita nell’inosservanza dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento per la pratica dell’arricchimento dei prodotti vitivinicoli (essendo risultato il valore del titolo alcolometrico volumico indicato nella dichiarazione preventiva di arricchimento diverso da quello riscontrato all’analisi).
Il procedimento conseguente all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione è regolato dall’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, il cui comma 11 prevede che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.
Orbene l’ICQRF Nord-Ovest - autorità che ha emesso il provvedimento impugnato - non ha provveduto agli adempimenti posti a suo carico dal comma 8 del citato art. 6 (deposito del rapporto con gli atti relativi all’accertamento), né ha prodotto ulteriori atti e documenti utili ai fini di detta prova e neppure si è costituito in giudizio.
2. - Tale condotta processuale ha avuto luogo nonostante la rituale notificazione telematica, a cura della cancelleria, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza all’indirizzo pec dell’ICQRF Nord- Ovest (si vedano le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in data 19.1.2021).
A questo riguardo va ricordato che l’art. 144 c.p.c. e l’art. 11, comma 1, r.d. 30.10.1933 n. 611 (come modificato dall’art. 1 l. 25.3.1958 n. 260) stabiliscono la regola generale dell’obbligatorietà della notificazione alle amministrazioni dello Stato presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e che solo in caso di espressa deroga a tale regola è possibile la notificazione dell’atto direttamente all’amministrazione destinataria.
Come chiarito anche dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. III, 8.11.2018 n. 28528), un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di difesa - e alla conseguente domiciliazione ex lege - delle amministrazioni statali riservata all’Avvocatura dello Stato è appunto rinvenibile nel giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione e a sanzione amministrativa, già regolato dagli artt. 22 ss. l. 24.11.1981 n. 689 e ora disciplinato dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 1.9.2011 n. 150.
L’art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. 150/2011 stabilisce infatti che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti deve essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l’autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati. Ciò comporta quindi, quanto meno per il giudizio di primo grado, una deroga all’obbligatorietà della notificazione all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi di un giudizio contro le amministrazioni erariali prevista dall’art. 11, comma 1, r.d. 1611/1933.
3. - Stante l’inerzia procedimentale e probatoria dell’autorità che ha emesso l’ordinanza opposta, si deve concludere che non risultano prove sufficienti della responsabilità degli opponenti.
Anzi la parte opponente ha dedotto e comprovato - a mezzo della documentazione allegata al ricorso - plurime circostanze di fatto che inducono a escludere la sua responsabilità in ordine alla violazione contestata dall’ICQRF Nord-Ovest, non risultando acclarata la sottoposizione del prodotto vinicolo oggetto dell’ordinanza opposta a pratiche enologiche non autorizzate dalla normativa europea o nazionale ovvero in violazione delle regole stabilite dall’allegato VIII del regolamento UE 1308/2013.
Da ciò deriva, ai sensi del comma 11 dell’art. 6 d.lgs. 150/211, l’accoglimento dell’opposizione con conseguente annullamento dell’ordinanza opposta.
Per effetto dell’annullamento dell’ordinanza va altresì dichiarato il diritto della società (…) a ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione dell’ordinanza medesima, a titolo di sanzione amministrativa e di spese del procedimento (rispettivamente pari a Euro 7.500,00 e a Euro 88,67: v. docc. 13 e 14 allegati al ricorso).
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, che si liquidano in Euro 2.500,00 (di cui Euro 264,00 per spese non imponibili), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Visto l’art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando,
1) - accoglie l’opposizione proposta da (…), nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - ICQRF Nord-Ovest e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta n. 36/2020 in data 13.7.2020. Ordina la restituzione a (…) degli importi di Euro 7.500,00 e di Euro 88,67, da questa versati a titolo di sanzione amministrativa e di spese del procedimento in esecuzione dell’ordinanza opposta;
2) - condanna la parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (di cui Euro 264,00 per spese non imponibili), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Vercelli, il 22 aprile 2021.
Il Giudice
Dott. Giovanni Campese