Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 07-10-2021
Numero provvedimento: 1771
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 08-10-2021
Numero gazzetta: 356

Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione del 7 ottobre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 07/10/2021, n. 2021/1771, pubblicato in G.U.U.E. 8 ottobre 2021, n. L 356)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell’allegato I dello stesso regolamento.

(2) Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione ha iscritto, tra l’altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell’allegato I e l’ha collegato al prodotto «cavoli ricci» che figura nella parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.

(3) Poiché al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2018/62 non erano disponibili dati relativi alle sperimentazioni sui residui che confermassero l’adeguatezza di tale classificazione, il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione prevedeva un periodo di transizione. Per consentire agli Stati membri di generare tali dati, era stata inserita una nota a piè di pagina in riferimento al prodotto «foglie di ravanello», che esentava tale prodotto dall’applicazione dell’LMR per i «cavoli ricci» fino al 31 dicembre 2021.

(4) Poiché gli Stati membri che stanno generando tali dati hanno recentemente informato la Commissione che l’operazione non è ancora stata ultimata, il periodo di transizione in questione dovrebbe essere prorogato di altri tre anni per consentire di portare a termine le sperimentazioni e la relativa valutazione.

(5) La nota a piè di pagina di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, il testo della nota a piè di pagina (3) è sostituito dal seguente:

«(3) Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1o gennaio 2025.».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN