Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione del 7 ottobre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 07/10/2021, n. 2021/1771, pubblicato in G.U.U.E. 8 ottobre 2021, n. L 356)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell’allegato I dello stesso regolamento.
(2) Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione ha iscritto, tra l’altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell’allegato I e l’ha collegato al prodotto «cavoli ricci» che figura nella parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.
(3) Poiché al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2018/62 non erano disponibili dati relativi alle sperimentazioni sui residui che confermassero l’adeguatezza di tale classificazione, il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione prevedeva un periodo di transizione. Per consentire agli Stati membri di generare tali dati, era stata inserita una nota a piè di pagina in riferimento al prodotto «foglie di ravanello», che esentava tale prodotto dall’applicazione dell’LMR per i «cavoli ricci» fino al 31 dicembre 2021.
(4) Poiché gli Stati membri che stanno generando tali dati hanno recentemente informato la Commissione che l’operazione non è ancora stata ultimata, il periodo di transizione in questione dovrebbe essere prorogato di altri tre anni per consentire di portare a termine le sperimentazioni e la relativa valutazione.
(5) La nota a piè di pagina di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, il testo della nota a piè di pagina (3) è sostituito dal seguente:
«(3) Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1o gennaio 2025.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN