OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893.
(D.M. 06/08/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
In attuazione del presente decreto ministeriale è stato emanato il decreto 10 agosto 2021, prot. 362715.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell’ambito della sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
CONSIDERATA l’evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, nei mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi;
TENUTO CONTO che oltre alle difficoltà dovute alla pandemia mondiale di COVID-19 gli operatori del settore vitivinicolo subiscono ancora le gravi conseguenze della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019;
RITENUTO OPPORTUNO favorire la maggiore spesa possibile del sostegno unionale previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino al fine di sostenere le aziende del settore vitivinicolo e di favorire dinamiche di riequilibrio dei mercati legati a tale settore;
RITENUTO pertanto di dover inserire elementi di flessibilità nell’attuazione dei programmi di promozione approvati, anche in attuazione di quanto previsto in particolare dal regolamento delegato (UE) 2020/419 e dal regolamento delegato (UE) 2020/884, e per favorire la maggiore spesa possibile anche per evitare eventuali effetti economici negativi per i beneficiari del sostegno, causati dal sistema sanzionatorio per mancate spese introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/374;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;
DECRETA
Articolo 1
1. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 10 aprile 2019, n. 3893 e in ottemperanza al regolamento delegato (UE) 2020/419, può essere prorogata, oltre il periodo di cinque anni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, ma non oltre il 15 ottobre 2023, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un Paese terzo per la misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se giustificato in vista degli effetti dell’operazione.
2. Nell’avviso di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 10 aprile 2019, n. 3893 sono definite le modalità di presentazione della richiesta di proroga della durata del contributo di cui al precedente comma 1, per un periodo superiore a quello stabilito dall’articolo 13, comma 4, del medesimo decreto.
Articolo 2
1. A partire dall’annualità 2021/2022, si dispone la modifica dell’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, come segue:
“7. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo.
Qualora il Paese terzo a cui è destinato il programma sia un mercato emergente, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 120.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 240.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo.
Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale”.
Articolo 3
1. Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
2. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, può essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro il 15 settembre 2021, tramite le modalità definite con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come successivamente modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, la variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, può prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 120.000 euro o a 240.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio avviso, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, commi 7 e 8 del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore a quanto ivi indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a euro 5.000 nel caso in cui il Paese terzo sia un Paese emergente di cui all’allegato R del medesimo decreto direttoriale oppure a quanto previsto dalle Regioni o dalle Province autonome con proprio avviso.
4. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, può prevedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l’eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
5. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lett. g) che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese indicato all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510. Essa può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle autorità competenti.
6. Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o più Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
7. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. a), b), c), d), e), ed f) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, nell’ambito della variazione straordinaria di cui al comma 6, è possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.
8. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. h) i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, i soggetti partecipanti, nell’ambito della variazione straordinaria di cui al comma 6, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.
9. Qualora lo spostamento di risorse del progetto da uno dei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi nell’ambito di una variazione straordinaria di cui al comma 6 sia parziale, esclusivamente per l’annualità 2020/2021, non si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresì, l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante di cui all’articolo 5, comma 7 e 8, del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a euro 5.000, nel caso di spese destinate a Paesi emergenti di cui all’allegato R del medesimo decreto direttoriale, oppure a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso.
10. La variazione straordinaria di cui al comma 6 non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno.
11. La variazione straordinaria di cui al comma 6 non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lett. g) che si riferisce all’importo minimo di contributo indicato all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto. Tale variazione straordinaria può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.
12. La variazione straordinaria di cui al comma 6 può essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro il 30 novembre 2021, tramite le modalità definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
13. Ove il soggetto beneficiario intenda richiedere sia la variante in riduzione di cui al comma 1 che la variazione straordinaria di cui al comma 6, quest’ultima deve seguire la variante in riduzione.
14. La variante in riduzione di cui al comma 1 e la variazione straordinaria di cui al comma 6 non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2020/2021.
Articolo 4
1. A partire dall’annualità 2021/2022, l’articolo 14, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 viene emendato come segue:
“AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti a ciascuna autorità competente entro 45 giorni dalla trasmissione delle graduatorie”.
2. A partire dall’annualità 2021/2022, all’articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 viene inserito il seguente comma 1 bis:
“AGEA, in accordo con il Ministero, redige e pubblica sul proprio portale un manuale dei controlli effettuati sulle domande di pagamento, sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi”.
Articolo 5
1. A partire dall’annualità 2020/2021, l’articolo 15, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, viene emendato come segue:
“pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Solo nel caso in cui tali variazioni comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario deve comunicare, prima della loro realizzazione, ad AGEA la modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione, nel quale indicare le eventuali modifiche delle tempistiche di realizzazione delle operazioni o del loro numero, secondo modalità che indicate con apposito decreto direttoriale emanato dal Ministero. Esse vengono verificate ex- post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. In caso di mancata comunicazione del cronoprogramma o di comunicazione successiva alla realizzazione delle attività di promozione tali spese non sono riconosciute. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto”.
2. A partire dall’annualità 2020/2021, l’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 viene emendato
come segue:
“b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante ma saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre varianti superiori al 20%”.
3. A partire dall’annualità 2021/2022, l’articolo 15, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 viene emendato come segue:
“Nel caso di inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto nel suo complesso i beneficiari devono richiedere autorizzazione a ciascuna autorità competente, seguendo la procedura di istanza di variazione descritta al precedente comma 1, lett. b)”.
4. Nel caso di soggetti beneficiari di cui alle lett. h), i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, qualora si verifichino economie nell’utilizzo dei contributi richiesti ed approvati da parte dei soggetti partecipanti nel corso dell’esecuzione del programma di promozione, è data facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare i fondi non utilizzati purché in fase di rendicontazione sia garantito il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9 e dell’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, nonché il rispetto dei parametri che attestano il rispetto del possesso di sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, così come definiti nell’avviso predisposto dal Ministero.
Articolo 6
1. A partire dall’annualità 2020/2021, in ottemperanza al regolamento delegato (UE) 2021/374, il sostegno in favore dei soggetti beneficiari viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli effettuati ex post dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.
2. Se i controlli dimostrano che il programma oggetto del contributo non è stato completamente attuato ma l’obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100 % dell’importo relativo alle azioni o alle sub-azioni non realizzate.
3. Se dai controlli risulta che l’intero programma finanziato non è stato completamente attuato per motivi diversi da quelli indicati ai precedenti comma 1 e 2, gli Stati membri procedono al ritiro del sostegno e al recupero di somme eventualmente versate sotto forma di anticipo.
4. I soggetti beneficiari che non siano riusciti a realizzare completamente il programma oggetto del sostegno per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, presentano nella domanda di pagamento apposita relazione, corredata da documentazione circostanziata, comprovante la sussistenza di tali stati impeditivi.
5. I soggetti beneficiari, che non siano riusciti a realizzare completamente le azioni del programma oggetto del sostegno, ma siano riusciti a conseguire l’obiettivo generale del progetto, presentano nella domanda di pagamento apposita relazione sui risultati ottenuti che illustri l’eventuale raggiungimento degli obiettivi proposti.
6. Se dai controlli risulta che l’intero programma finanziato non è stato completamente attuato e in assenza delle relazioni di cui ai precedenti comma 4 e 5, gli Stati membri procedono al ritiro del sostegno e al recupero di somme eventualmente versate sotto forma di anticipo.
Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione
ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
Stefano Patuanelli
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005