Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 n. 360369.
(Decreto 10/08/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2019;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, recante “Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”;
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, prevede che “Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta”;
TENUTO CONTO che al medesimo articolo 3, comma 2, dispone che con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica vengano definite le modalità per la presentazione dell’istanza di variante in riduzione di cui al comma 1;
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, prevede che “Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o più Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12”;
TENUTO CONTO che al medesimo articolo 3, comma 12, dispone che con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica vengano definite le modalità per la presentazione dell’istanza di variante in riduzione di cui al comma 6;
CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, prevede che a partire dall’annualità 2020/2021, l’articolo 15, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, viene emendato come segue “pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Solo nel caso in cui tali variazioni comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario deve comunicare, prima della loro realizzazione, ad AGEA la modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione, nel quale indicare le eventuali modifiche delle tempistiche di realizzazione delle operazioni o del loro numero, secondo modalità che indicate con apposito decreto direttoriale emanato dal Ministero. Esse vengono verificate ex- post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. In caso di mancata comunicazione del cronoprogramma o di comunicazione successiva alla realizzazione delle attività di promozione tali spese non sono riconosciute. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto”;
RITENUTO necessario ottemperare a quanto predisposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, tramite l’emanazione di un decreto direttoriale che fornisca le modalità operative per la richiesta delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1 e 6, e all’articolo 5, comma 1;
DECRETA
Articolo 1
1. La variante che riduce i costi totali del progetto, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, deve essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2021 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato A al presente decreto, debitamente compilato. Tale istanza viene valutata dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.
2. La variante di cui al comma 1 può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale. Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante di cui al comma 1 può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per uno o più dei Paesi target previsti.
3. Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.
Articolo 2
1. La variazione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2021 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato B al presente decreto, debitamente compilato. Tale istanza viene valutata dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.
2. Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.
Articolo 3
1. Le varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del del 6 agosto 2021, n. 360369, devono essere presentate ad Agea, a mezzo di posta elettronica certificata, dell’allegato C al presente decreto.
2. In caso di mancata comunicazione del cronoprogramma o di comunicazione successiva alla realizzazione delle attività di promozione tali spese non sono riconosciute. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto.
Oreste Gerini
Direttore Generale
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005