Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 15-07-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Irrogazione di sanzione amministrativa per avere aggiunto mosto concentrato al mosto muto - Violazione del disposto dell'allegato I e dell'art. 3 del Reg. CE n. 606/2009 - Insufficienza dei fatti attestati nel verbale per individuare con certezza gli elementi costitutivi dell'illecito - Accoglimento dell'opposizione.


SENTENZA

pubbl. 15/07/2021

(Giudice: dott.ssa Lucia Santoro)



nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8734/2015 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione

tra

N.G., in proprio e nella qualità di amministratore unico della N.C. Coop. SpA, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Garzone, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

- ricorrente -

e

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato

- resistente -


FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso depositato il 15.12.2015, N.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della N.C. Coop. Spa, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 130/2015 emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in persona del Direttore pro tempore, il 16.11.2015 e notificata il 19.11.2015, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di Euro 7.753,70, a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica, per aver violato il disposto dell'allegato I e dell'art. 3 Reg. CE n. 606/2009, avendo aggiunto mosto concentrato al mosto muto, comportamento sanzionato dall'art. 1 punto 7 D.Lgs. n. 260 del 2000, secondo quanto emerso dal verbale elevato dai funzionari dello stesso Dipartimento ingiungente in data 18.7.2013, a conclusione di accertamenti iniziati il 17.5.2013.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di opposizione: inesistenza dell'illecito ascritto sulla base della normativa richiamata; nullità dell'opposta ordinanza-ingiunzione per indeterminatezza, mancando la precisa indicazione della pratica enologica compiuta in violazione delle norme precettive di riferimento; attribuzione al presunto trasgressore di fatto diverso rispetto a quello contestato; mancata previsione legislativa della condotta illecita contestata.

Costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha confermato il proprio assunto, richiamando le risultanze del verbale di accertamento, integranti gli estremi dell'illecito.

Disposta dal primo giudice designato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa è stata rinviata per la duplice sostituzione del magistrato e per ragioni connesse alla sopravvenuta situazione emergenziale; con provvedimento di riorganizzazione dei ruoli n. 52/2020, è stata infine assegnata al sottoscritto giudice onorario e decisa all'esito di trattazione e discussione.

L'opposizione è fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Giova ricordare che l'ordinanza - ingiunzione rappresenta il provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita la propria potestà sanzionatoria e che la contestazione della violazione amministrativa costituisce un mero atto endoprocedimentale diretto a comunicare l'addebito al trasgressore, mentre solo l'ordinanza - ingiunzione integra il provvedimento finale con cui si applica la sanzione amministrativa.

Tuttavia, per quanto la contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, essa assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare se e come predisporre le proprie difese.

Ne consegue che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'atto di contestazione deve contenere gli estremi di fatto e di diritto della violazione, che successivamente non possono essere modificati dall'amministrazione" (Cass. n. n. 23018/2006) e che "sussiste la violazione del principio tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 L. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo; la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità" (Cass. n. 18883/28.7.2017; n .9790/2011; n.10145/2006; n. 9528/1999).

Nel caso sub iudice, nel verbale di accertamento si legge testualmente che "la partita di q.li 300 (hl 225) di mosto concentrato, risultata alle analisi non conforme per la produzione di aceto balsamico di Modena, è stata aggiunta ad una partita di hl 9229.10 di mosto da uve di vino mutizzato con anidrite solforosa, ottenendo un coacervo di hl 9454,10. In data odierna dall'esame del registro di produzione ... è stato accertato che dalla predetta partita di coacervo, pari ad hl 9454,10, hl 7550 sono stati concentrati ottenendo q.li 2630.20 di mosto concentrato, successivamente venduti, mentre hl 1886.92 di mosto mutizzato sono stati venduti tal quali".

I fatti attestati nel verbale non sono sufficienti ad individuare con certezza gli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che il trattamento sanzionatorio viene comminato in virtù della mancata previsione - tra le pratiche enologiche autorizzate - dell'operazione di aggiunta di mosto concentrato al mosto muto, deducendosene l'illiceità ed il conseguente assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1 comma 7 D.Lgs. n. 260 del 2000, in realtà applicabile a violazioni previste da precedente regolamento comunitario, successivamente modificato.

In altri termini, gli agenti verbalizzanti si sono limitati a descrivere i quantitativi di mosto rilevati, asserendo la non conformità di un primo quantitativo alla produzione dell'aceto balsamico, attestando l'operazione di aggiunta di un quantitativo di mosto ad un altro e dei quantitativi venduti, ma omettendo ogni riferimento probatorio al fine della oggettiva qualificazione del presunto illecito, rimasto privo di concreto inquadramento giuridico.

In sede di ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione procedente - operando una sintesi dei fatti accertati e modificando in parte i termini dell'addebito - ha nuovamente dedotto la violazione dell'allegato 1 e dell'art. 3 Reg. CE n. 606/2009 qualificando come "non consentita" l'operazione di aggiunta del mosto concentrato al mosto muto e riformulando l'addebito -senza alcuna indicazione di quantitativi- del seguente tenore: "una partita di q.li 300 di mosto concentrato destinato alla produzione dell'Aceto balsamico di Modena, risultato irregolare alle analisi, è stato aggiunto ad una partita di mosto da uve da vino, mutizzato con anidrite solforosa e venduto tal quale".

Dall'esame del verbale accertamento, in disparte la mancata allegazione delle prove a sostegno delle dichiarazioni rese dai funzionari (esito delle analisi da cui sarebbero emerse le irregolarità enunciate e la composizione delle partite di mosto in esame) emerge una diversa rappresentazione del dato fattuale posto a base della contestazione, rispetto a quella su cui si fonda l'ingiunzione definitiva, e precisamente nel verbale si rileva la produzione e la commercializzazione di due tipi di mosto (q.li 2630,20 di mosto concentrato e hl 1886,92 di mosto mutizzato) mentre il provvedimento sanzionatorio oggi opposto riporta quale fatto integrante l'illecito l'aggiunta di mosto concentrato ad una partita di uve da vito mitizzato con anidride solforosa, venduto interamente nella composizione così ottenuta.

L'indeterminatezza dell'addebito ascritto, per effetto di un generico richiamo alla norma in termini negativi, e la differente individuazione degli elementi costitutivi della condotta illecita, attribuita al presunto trasgressore in sede di contestazione ha compromesso l'esercizio delle facoltà difensive dello stesso.

Sotto altro profilo, trattandosi di accertamento fondato essenzialmente su rilievi di natura tecnica, l'omessa allegazione di concreti elementi probatori a sostegno della dedotta difformità dalle pratiche enologiche consentite a supporto delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti - coperte da fede privilegiata solo in ordine ai fatti avvenuti in loro presenza e non per irregolarità emerse da pregresse analisi - non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'amministrazione procedente, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, in ordine alla sussistenza dell'illecito.

Pertanto, in mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, l'opposizione deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 150 del 2011, con il conseguente annullamento dell'ordinanza - ingiunzione impugnata.

Le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta.


P.Q.M.

 

Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con ricorso da N.G., in proprio e nella qualità di amministratore unico della N.C. Coop. SpA avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 130/15 emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in persona del Direttore pro tempore, in data 16.11.2015, così dispone:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;

- condanna l'amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.881,50 (di cui Euro 1.617,50 per compensi ed Euro 264,00 per esborsi), oltre al 15% rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge.


Così deciso in Taranto, il 8 luglio 2021

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2021