Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche - Natura uniforme ed esaustiva - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 103, paragrafo 2, lettere a), ii) - Articolo 103, paragrafo 2 , lettera b) - Evocazione - Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Champagne” - Servizi - Comparabilità dei prodotti - Uso del nome commerciale “Champanillo”.
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Nella causa C-783/19,
DOMANDA di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (tribunale provinciale di Barcellona, Spagna), con decisione del 4 ottobre 2019, pervenuta alla Corte il 22 ottobre 2019, nel procedimento
Comitato Interprofessionale Vino Champagne
contro
GB,
LA CORTE (quinta camera),
composta dal sig. E. Regan, presidente di sezione, MM. M. Ilešič, E. Juhász (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: sig. G. Pitruzzella,
Cancelliere: Sig. A. Calot Escobar,
vista la procedura scritta,
viste le osservazioni presentate:
- per il Comitato Interprofessionale di Champagne Wine, di M e C. Morán Medina, abogado,
- per GB, da M e V. Saranga Pinhas, abogado, e M. F. Sánchez García, procurador,
- per il governo francese, inizialmente da M mes A.–L. Desjonquères, C. Mosser e E. de Moustier, poi da M my A.–L. Desjonquères e E. de Moustier, in qualità di agenti,
- per il governo italiano, dal sig . G. Palmieri, in qualità di agente, assistito dall'avv. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- la Commissione europea, dai miei signori F. Castilla Contreras e Morales Puerta e I. Naglis, in qualità di agenti,
udito l'Avvocato generale nelle sue conclusioni all'udienza del 29 aprile 2021,
ha emesso la seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 103 del regolamento (UE) n o 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) o 922 /72, (CEE) o 234/79, (CE) o 1037/2001 e (CE) o 1234/2007 (GU 2013, L 347, pag. 671).
2 Tale richiesta è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Comitato Interprofessionale per il Vino Champagne (di seguito il “CIVC”) e GB in merito ad una violazione della denominazione di origine protetta (DOP) “Champagne”.
Il quadro giuridico
Regolamento n . 1308/2013
3 Il considerando 97 del regolamento n . 1308/2013 recita:
“Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere protette contro qualsiasi uso volto a trarre profitto dalla reputazione associata a prodotti che soddisfano i requisiti corrispondenti. Al fine di promuovere una concorrenza leale e non indurre in errore i consumatori, tale protezione dovrebbe applicarsi anche a prodotti e servizi non contemplati dal presente regolamento, compresi quelli non elencati nell'allegato I dei trattati. "
4 La sezione 2 del capo I, titolo II, parte II, del suddetto regolamento, relativa alle «Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo», comprende una sottosezione 1, rubricata «Disposizioni preliminari», ai sensi della quale figura l'articolo 92 , a sua volta intitolato "Ambito", che prevede:
«1. Le norme relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali previste nella presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16 .
2. Le regole di cui al comma 1 mirano a:
(a) tutelare i legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
b) garantiscono il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti interessati, nonché
c) promuovere la produzione dei prodotti di qualità di cui alla presente sezione, pur consentendo misure nazionali di qualità. "
5 L’articolo 93 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», che compare nella sottosezione 2, rubricata «Denominazioni di origine e indicazioni geografiche», della stessa sezione 2 di tale regolamento, al paragrafo 1 dello stesso prevede:
“Ai fini della presente sezione, i seguenti termini si intendono significare:
a) per “denominazione di origine” si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un Paese, utilizzato per designare un prodotto di cui all'articolo 92, comma 1, che soddisfi i seguenti requisiti:
(i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai fattori naturali e umani ad esso inerenti;
(ii) è ottenuto esclusivamente da uve della zona geografica in questione;
(iii) la sua produzione è limitata all'area geografica considerata; così come
(iv) è ottenuto esclusivamente da vitigni della specie Vitis vinifera;
[…]”
6 Ai sensi dell'articolo 103 di tale regolamento, intitolato «Tutela»:
“1. Una denominazione di origine protetta e un'indicazione geografica protetta possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza un vino prodotto conformemente al relativo disciplinare.
2. Una denominazione di origine protetta e un'indicazione geografica protetta, nonché il vino che utilizza tale denominazione protetta in conformità del relativo disciplinare, sono protetti contro:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di questo nome protetto:
i) per prodotti comparabili non conformi alle specifiche legate alla denominazione protetta; In cui si
(ii) nella misura in cui tale uso sfrutta la notorietà di una denominazione di origine o indicazione geografica;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o servizio o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta, traslitterata o accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo” ,“ modo ”,“ imitazione ”,“ gusto ”,“ modo ”o un'espressione simile;
c) ogni altra indicazione falsa o fuorviante circa la provenienza, l'origine, la natura o le qualità sostanziali del prodotto che figura sugli imballaggi o imballaggi, sulla pubblicità o su documenti relativi al prodotto vitivinicolo in questione, nonché quella contraria all'uso per la imballaggio di un contenitore che possa creare un'impressione errata sull'origine del prodotto,
d) ogni altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
[…]”
7 L'articolo 107 del regolamento n. 1308/2013, dal titolo "Denominazione Vino attualmente sotto protezione', fornisce al paragrafo 1, che" [l] e denominazioni dei vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) o 1493/1999 [di 17 maggio 1999 relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU 1999, L 179, pag. 1)] e all'articolo 28 del regolamento (CE) n . 753/2002 la [Commissione del 29 aprile 2002 recante modalità di applicazione del regolamento ( CE) no 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU 2002, L 118, pag. 1),] sono automaticamente tutelati dal presente regolamento. La Commissione li iscrive nel registro previsto dall'articolo 104 del presente regolamento”.
8 L’articolo 230 del presente regolamento prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n . 1234/2007, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e delle disposizioni specifiche relative a taluni settori di prodotti agricoli ("regolamento unico OCM") (GU 2007, L 299, pag. 1 e rettifica GU 2011, L 313, pag. 47), come modificato dal regolamento (UE) n . 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1) (di seguito “Regolamento n. o 1234/2007”).
9 L'articolo 232 del regolamento prevede che esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1 ° gennaio 2014.
10 L' allegato VII, parte II, punto 5 del regolamento n . 1308/2013, che fa riferimento all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento definisce le caratteristiche del "vino spumante di qualità", che si riferisce allo champagne.
Regolamento (UE) n . 1151/2012
11 Il Regolamento (UE) n. o 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n . 510/2006 del 20 marzo 2006 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), con effetto dal 3 gennaio 2013.
12 Il considerando 32 di tale regolamento recita:
"E' necessario estendere la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni di denominazioni registrate relative a beni e servizi al fine di garantire un elevato livello di tutela e allinearlo a quello applicabile al settore vitivinicolo. Quando si utilizzano come ingredienti denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, si dovrebbe tener conto della comunicazione della Commissione intitolata “Linee guida sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP)”. "
13 L'articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», prevede, al suo paragrafo 2, che «[il] suo regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI b del regolamento (CE) n . 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino."
14 L'articolo 13 del Regolamento, intitolato “Tutela”, recita, al comma 1, lettera b), in termini comparabili a quelli dell'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
15 GB ha bar di tapas in Spagna e utilizza il segno CHAMPANILLO per designarli e promuoverli sui social network e attraverso volantini pubblicitari. Associa a questo segno, in particolare, un supporto grafico che rappresenta due tazze piene di una bevanda schiumosa che si scontrano.
16 In due occasioni, nel 2011 e nel 2015, l'Ufficio spagnolo brevetti e marchi ha accolto l'opposizione proposta dal CIVC, organismo preposto alla tutela degli interessi dei produttori di champagne, alle domande di registrazione del marchio CHAMPANILLO richieste da GB, con la motivazione che la registrazione di tale segno come marchio è incompatibile con la DOP “Champagne”, che gode di protezione internazionale.
17 Fino al 2015, la GB commercializzava una bevanda schiumosa denominata Champanillo e interrompeva tale commercializzazione su richiesta del CIVC.
18 Considerando che l'uso del segno CHAMPANILLO costituisce una violazione della DOP “Champagne”, il CIVC ha proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale commerciale di Barcellona, Spagna) chiedendo una sentenza contro GB di cessare l'uso il segno CHAMPANILLO, anche sui social network (Instagram e Facebook), di ritirare dal mercato e da Internet tutti i segni e documenti pubblicitari o commerciali sui quali il suddetto segno compare e di cancellare il nome a dominio "champanillo .es".
19 In difesa, GB ha sostenuto che l'uso del segno CHAMPANILLO come denominazione commerciale di esercizi destinati alla ristorazione non comporta alcun rischio di confusione con i prodotti oggetto della DOP «Champagne» e che non «non ha intenzione di sfruttare la notorietà di detta DOP.
20 Il Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale commerciale di Barcellona) ha respinto il ricorso del CIVC.
21 Egli ha ritenuto che l'uso del segno CHAMPANILLO da parte di GB non evocasse la DOP «Champagne», in quanto tale segno si riferiva non a una bevanda alcolica, ma a esercizi di ristorazione - che non commercializzano champagne - e, di conseguenza, a prodotti diversi da quelli tutelati dalla DOP, rivolti ad un pubblico diverso e, pertanto, non violavano tale designazione.
22 Il Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale commerciale di Barcellona) si è basata su un decreto del 1 ° marzo 2016 il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con la quale ha stabilito che l'uso del termine Champin a commercializzare un non- bevanda alcolica gassata a base di frutta destinata al consumo nelle feste dei bambini, ha violato la DOP “Champagne”, tenuto conto della differenza tra i prodotti interessati e il pubblico al quale erano rivolti e nonostante la somiglianza fonetica tra i due segni.
23 Il CIVC ha impugnato la sentenza del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale commerciale di Barcellona) dinanzi all'Audiencia Provincial de Barcelona (Tribunale provinciale di Barcellona, Spagna).
24 I specula Corte sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n o 510/2006, così come regola 103, paragrafo 2, b), del regolamento n o 1308/2013, in particolare per vedere se queste le disposizioni tutelano la DOP rispetto ai segni d'uso commerciale non per beni, ma per servizi.
25 È in tale contesto che l'Audiencia Provincial de Barcelona (Tribunale provinciale di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) L'ambito di protezione di una denominazione di origine consente di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche rispetto a servizi che potrebbero essere collegati alla distribuzione diretta o indiretta? di tali prodotti?
2) Il rischio di danno costituito dal riferimento cui si riferiscono gli articoli della normativa dell'Unione richiamati richiede principalmente un'analisi della denominazione utilizzata per determinarne l'impatto sul consumatore? significa, o, analizzare tale rischio di danno costituito da l'evocazione, si deve accertare preventivamente che si tratta degli stessi prodotti, prodotti simili o prodotti complessi che contengono, tra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione di origine?
3) Qualora il rischio di danno costituito dall'evocazione sia determinato mediante criteri oggettivi quando vi sia un'identità o una forte somiglianza dei nomi, o dovrebbe essere misurato tenendo conto dei prodotti e servizi evocativi ed evocato per concludere che il il rischio di evocazione è basso o irrilevante?
4) La tutela prevista dalla normativa di riferimento nei casi in cui vi sia un rischio di evocazione o sfruttamento è una tutela specifica, specifica delle particolarità di tali prodotti, o la tutela deve essere necessariamente collegata alle disposizioni in materia di concorrenza sleale? "
Sulle questioni sottoposte
Note introduttive
26 In primo luogo, si deve rilevare che il giudice del rinvio ritiene che le norme del diritto dell'Unione relative alla tutela delle DOP debbano essere applicate unitamente a quelle dell'accordo tra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo sulla tutela delle denominazioni di origine, indicazioni dell'origine e dei nomi di alcuni prodotti, fabbricati a Madrid il 27 giugno 1973 (JORF del 18 aprile 1975, p. 4011), e dell'articolo L. 643-1 del codice rurale francese.
27 Tuttavia, la Corte ha ritenuto, per quanto riguarda l'applicazione del regolamento n . 1234/2007, che il regime di tutela della DOP è di natura uniforme e complessiva, per cui si oppone sia all'applicazione di un regime nazionale di tutela delle denominazioni o indicazioni geografiche a quella di un regime di protezione previsto da trattati che vincolano due Stati membri che conferisce a un nome, riconosciuto dal diritto di uno Stato membro come costituente una denominazione di origine, protezione in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze 8 settembre 2009, Budĕjovický Budvar, C - 478/07, EU: C: 2009: 521, punti 114 e 129, nonché del 14 settembre 2017, EUIPO / Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C - 56/16 P, UE: C: 2017: 693, punti da 100 a 103).
28 Ne consegue che, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, in cui è in discussione la tutela di una DOP, il giudice del rinvio è tenuto ad applicare esclusivamente il pertinente diritto dell'Unione.
29 In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito del procedimento di cooperazione con i giudici nazionali istituito dall'articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di pronunciarsi sulla controversia dinanzi ad esso pendente. In tale prospettiva, la Corte può trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, ed in particolare dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, le norme e i principi del diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione tenuto conto dell'oggetto del controversia nella causa principale, anche se tali disposizioni non sono espressamente indicate nelle questioni ad essa rivolte da tale giudice (sentenza dell'11 novembre 2020, DenizBank, C - 287/19, EU: C: 2020: 897, punto 59 e giurisprudenza citata).
30 Il giudice del rinvio contesta l'interpretazione dell'articolo 13 del regolamento n . 510/2006 e dell'articolo 103 del regolamento n . 1308/2013.
31 Tuttavia, occorre rilevare che né il regolamento n . 510/2006 né il regolamento n . 1151/2012, che hanno abrogato e sostituito, erano destinati ad applicarsi al procedimento principale. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 ° , paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n o 510/2006 e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n o 1151/2012, queste norme non si applicano ai prodotti del settore vitivinicolo.
32 Tale constatazione non è, tuttavia, tale da incidere sul contenuto della risposta da fornire al giudice del rinvio. Infatti, da un lato, come ricordato al punto 14 della presente sentenza, le pertinenti disposizioni del regolamento n . 1151/2012 e del regolamento n . 1308/2013 sono comparabili. D'altro canto, la Corte riconosce che i principi stabiliti nell'ambito di ciascun regime di protezione hanno applicazione trasversale, in modo da assicurare un'applicazione coerente delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla protezione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche (v., in questo senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C - 393/16, EU: C: 2017: 991, punto 32).
33 In terzo luogo, si deve anche notare che, per quanto riguarda l'applicazione ratione temporis del regolamento n o 1308/2013, che ha abrogato il regolamento n o 1234/2007 ed è applicabile dal 1 ° gennaio 2014, le informazioni fornite dal giudice del rinvio fa non consentono di stabilire se quest'ultima sia applicabile anche ai fatti di cui trattasi nella causa principale.
34 Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. o 1308/2013 sono denominati in termini comparabili a quelli dell'articolo 118 m, paragrafo 2, del regolamento n. o 1234/2007, l'interpretazione di tale prima disposizione è applicabile alla seconda.
35 Infine, in quarto luogo, va osservato che se le domande giudice nazionale vertono sull'interpretazione dell'articolo 103 del regolamento n o 1308/2013, in particolare il paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, emerge dal fascicolo sottoposto al Tribunale che sono stati espressi dubbi sull'applicabilità dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), di tale regolamento.
36 Al riguardo, si segnala che l'articolo 103, comma 2, del regolamento n. o 1308/2013 contiene un elenco graduale di comportamenti vietati, che si basa sulla natura di tali atti (v., per analogia, del 2 maggio 2019, n. Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C - 614/17, EU: C: 2019: 344, punti 25 e 27). Pertanto, l'ambito di applicazione dell'articolo 103, comma 2, lettera a), del regolamento n. o 1308/2013 deve necessariamente essere distinto da quello dell'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel per la difesa del formaggio Morbier, C - 490/19, EU: C: 2020: 1043, punto 25).
37 Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a) ii), del regolamento n. o 1308/2013 mira a vietare qualsiasi uso diretto o indiretto di un nome registrato che sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di «un'indicazione geografica protetta dalla registrazione, in una forma che, dal punto di vista fonetico e visivo, è identica a tale nome o, quantomeno, fortemente simile (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionale per la difesa del formaggio Morbier, C ‑ 490 /19, EU: C: 2020: 1043, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
38 Ciò implica, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che il concetto di 'utilizzo' dei prodotti DOP, ai sensi dell'articolo 103 (2) (a), del regolamento n o 1308/2013, è fatto quando la il grado di somiglianza tra i segni è molto elevato e vicino all'identità visiva e/o fonetica, per cui l'uso dell'indicazione geografica protetta è protetto in una forma che presenta con essa legami così stretti che il segno in questione è chiaramente inseparabile da.
39 A differenza del comportamento di cui all'articolo 103, comma 2 bis), del regolamento n o 1308/2013, quelli all'interno del campo di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n o 1308/2013 uso né nome direttamente o indirettamente protetto se stessa , ma suggeriscono un modo tale che il consumatore sia tenuto a stabilire un legame di prossimità sufficiente con tale denominazione (v., per analogia, sentenze del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C - 44/17, EU: C: 2018: 415, punto 33, e del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de Défense du fromage Morbier, C - 490/19, EU: C : 2020: 1043, punto 25).
40 Ne consegue che la nozione di «uso» ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. o 1308/2013, deve essere interpretata restrittivamente, senza privare della distinzione tra tale nozione e, in particolare, quella di «evocazione «, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, di qualsiasi oggetto contrario alla volontà del legislatore dell'Unione.
41 Nella causa principale, e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, si pone la questione se il segno CHAMPANILLO controverso, che risulta dalla congiunzione del termine champagne in lingua spagnola ( champán ), privo di accento tonico su la vocale "a", con il suffisso diminutivo "illo", e che quindi significa, in lingua spagnola, "piccolo champagne", è paragonabile o meno allo "Champagne" DOP. Sembra che questo segno, pur suggerendo questo nome, si discosti significativamente da un punto di vista visivo e/o fonetico. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 36-39 della presente sentenza, l'uso di tale segno non sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento.o 1308/2013.
42 In considerazione di quanto precede, occorre intraprendere, nell'ambito della risposta ai quesiti, l'interpretazione dell'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013.
Sulla prima domanda
43 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che esso tutela DOP rispetto ad atti relativi sia a prodotti che a servizi.
44 Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del contesto in cui essa si colloca e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld, C - 181/19, EU: C: 2020: 794, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
45 Per quanto riguarda il dettato dell'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013, si ricorda che tale disposizione prevede che una DOP sia tutelata contro ogni abuso, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto "o servizio" è indicato.
46 Ne consegue che, mentre solo i prodotti possono beneficiare di una DOP, ai sensi degli artt. 92 e 93, n. 1, lett.
47 Tale interpretazione derivata dal dettato dell'articolo 103, comma 2, lettera b), del Regolamento n o 1308/2013 è confermata dal contesto in cui si colloca la disposizione. Infatti, da un lato, il considerando 97 del regolamento n . 1308/2013 mostra che l'intenzione del legislatore dell'UE era quella di istituire, da un lato, una protezione DOP contro qualsiasi uso che sarebbe stato fatto da prodotti e servizi non rientranti in tale regolamento. Inoltre, il considerando 32 del regolamento n o 1151/2012, relativo ai sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le disposizioni in materia, come è stato rilevato al precedente punto 32, sono assimilabili a quelle del regolamento n. o 1308/2013, prevede altresì che la tutela delle DOP contro usurpazioni, imitazioni e le evocazioni di denominazioni registrate devono essere estese ai servizi, al fine di garantire un elevato livello di tutela e di allinearlo a quello applicabile al settore vitivinicolo.
48 Tale interpretazione è coerente anche con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento n . 1308/2013.
49 Occorre ricordare che tale regolamento costituisce uno strumento della politica agricola comune volto essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli recanti un'indicazione geografica registrata ai sensi del medesimo regolamento presentino, in ragione della loro origine, una determinata area geografica, determinate caratteristiche particolari e, pertanto, , offrono una garanzia di qualità per la loro origine geografica, con l'obiettivo di consentire agli operatori agricoli che hanno compiuto reali sforzi qualitativi di ottenere in cambio un reddito migliore e di impedire a terzi di approfittare indebitamente della reputazione derivante dalla qualità di tali prodotti ( sentenza del 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C - 393/16, EU: C: 2017: 991, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
50 Come rilevato dall'avvocato generale ha osservato ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n o 1308/2013 stabilisce così estesa protezione che mira ad estendere per qualsiasi uso finalizzato a trarre profitto dalla reputazione associato ai prodotti coperti da una di queste indicazioni.
51 In tali circostanze, un'interpretazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013 che non proteggerebbe una DOP quando il segno in questione è un servizio non solo non sarebbe coerente con l'ambito di applicazione esteso riconosciuto per la protezione delle indicazioni geografiche registrate, ma, peraltro, non consentirebbe di raggiungere pienamente tale obiettivo di tutela, poiché la notorietà di un prodotto che beneficia di una DOP rischia di essere indebitamente sfruttata anche quando la pratica di cui alla presente disposizione riguarda un servizio .
52 In considerazione di quanto precede, la risposta alla prima questione secondo cui l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che esso tutela DOP to con riguardo ad atti relativi sia a prodotti che a servizi.
Sulla seconda e terza domanda
53 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art 103, comma 2, lettera b), del regolamento n o 1308/2013 deve essere interpretato questo senso che la "rievocazione" di cui al tale disposizione, da un lato, richiede, come presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o servizio contraddistinto dal segno contestato siano identici o simili e, dall'altro, deve essere determinato mediante l'uso di obiettivi fattori al fine di stabilire un impatto significativo su un consumatore medio.
54 Al riguardo si deve rilevare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che, se l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n . 1308/2013 specifica che qualsiasi uso diretto o indiretto di una DOP è vietato sia quando riguarda “prodotti comparabili” che non rispettano il disciplinare legato alla DOP, sia nella misura in cui tale uso sfrutti la reputazione della DOP. , il paragrafo 2, lettera b) del presente articolo non contiene alcuna indicazione nel senso che la tutela contro qualsiasi evocazione sarebbe limitata ai soli casi in cui i prodotti designati dalla DOP e i prodotti o servizi per i quali il segno in questione è utilizzato sono "comparabili" o "simili", né che tale tutela sarebbe estesa ai casi in cui il segno si riferisca a prodotti o servizi non simili a quelli che beneficiano della DOP.
55 Secondo costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «evocazione» comprende un'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori parte di un'indicazione geografica protetta o di una DOP, per cui il consumatore, in presenza del nome di il prodotto in questione, è portato a tener presente, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di tale indicazione o designazione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C ‑44/17, UE: C: 2018: 415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
56 Inoltre, può sussistere un'evocazione di un'indicazione geografica protetta o di una DOP quando, nel caso di prodotti di aspetto simile, esiste una relazione fonetica e visiva tra l'indicazione geografica protetta o la DOP e il segno impugnato (v. in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU: C: 2018: 415, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
57 Tuttavia, né l'incorporazione parziale di una DOP in un segno con cui prodotti o servizi non rientranti in tale denominazione né l'identificazione di una somiglianza fonetica e visiva di tale segno con tale denominazione costituiscono condizioni che devono essere tassativamente richieste ai fini di stabilire l'esistenza di un'evocazione omonima. L'evocazione può infatti derivare anche da una «prossimità concettuale» tra il nome protetto e il segno in questione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C - 44/17, EU: C : 2018: 415, punti 46, 49 e 50).
58 Ne consegue che, per quanto riguarda la nozione di «evocazione», il criterio decisivo è se il consumatore, in presenza di un nome contestato, sia portato ad avere direttamente presente, come immagine di riferimento, i prodotti oggetto della DOP , che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione impugnata, di un rapporto fonetico e/o visivo di tale denominazione con la presente DOP, o anche di una prossimità concettuale tra detta denominazione denominazione e la suddetta DOP (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU: C:2018: 415, punto 51, e del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel per la difesa del formaggio Morbier, C ‑ 490/19, EU: C: 2020: 1043, punto 26).
59 In ogni caso, la Corte ha chiarito che l'essenziale, per stabilire l'esistenza di un'evocazione, è che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto di cui trattasi e l'indicazione geografica protetta. Tale collegamento deve essere sufficientemente diretto e non ambiguo (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C - 44/17, EU: C: 2018: 415, punti 45 e 53, nonché la giurisprudenza citato).
60 Ne consegue che l'evocazione ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n o 1308/2013 può essere trovata solo da una valutazione complessiva della corte, tra cui gli tutti gli elementi rilevanti del caso.
61 Pertanto, la nozione di "evocazione", ai sensi del regolamento n. o 1308/2013, non richiede che il prodotto oggetto della DOP e il prodotto o servizio oggetto della denominazione contestata siano identici o simili.
62 La Corte ha chiarito che, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di una tale evocazione, occorre fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e informato (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C - 44/17, EU: C: 2018: 415, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
63 Tale nozione di consumatore medio europeo deve essere interpretata in modo da garantire una tutela effettiva ed uniforme delle denominazioni registrate contro ogni evocazione di queste ultime nel territorio dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, n. Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C - 614/17, EU: C: 2019: 344, punto 47).
64 Secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela effettiva ed uniforme delle denominazioni protette in tutto questo territorio richiede di non tener conto delle circostanze tali da escludere l'esistenza di un'evocazione per i consumatori di un solo Stato membro. Resta il fatto che, per attuare la tutela prevista dall'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013, l'esistenza di un'evocazione può essere valutata anche solo rispetto ai consumatori di un solo Stato membro (cfr. in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C - 614/17, EU: C: 2019: 344, punto 48).
65 Nella causa di cui trattasi nella causa principale, spetta al giudice del rinvio valutare, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti che caratterizzano l'uso della DOP in questione e del contesto in cui tale uso è '' iscrive, se il nome CHAMPANILLO rischia di creare, nella mente del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e informato, un legame sufficientemente diretto e univoco con lo champagne, in modo che questa corte possa poi indagare se qui esista un'evocazione ai sensi dell'art. L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n o 1308/2013, della presente DOP. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice del rinvio dovrà tener conto di diversi fattori, tra cui in particolare la forte somiglianza visiva e fonetica tra il nome in questione e il nome protetto, nonché l'uso del nome in questione per designare ristorazione e servizi pubblicitari.
66 In considerazione di quanto precede, la risposta alla seconda e alla terza questione che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n . 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che la “evocazione” di cui alla presente disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o servizio oggetto del segno contestato siano identico o simile e, d'altro canto, si stabilisce quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e informato, un rapporto sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale legame può risultare da più elementi, in particolare, l'incorporazione parziale della denominazione protetta, il rapporto fonetico e visivo tra i due nomi e la conseguente somiglianza, e anche in assenza di tali elementi, la vicinanza concettuale tra la DOP e il nome in questione o una somiglianza tra i prodotti coperti da questa stessa DOP ei prodotti o servizi coperti da questo stesso nome. Nell'ambito di tale valutazione, spetta al giudice del rinvio tenere conto di tutti gli elementi pertinenti relativi all'uso del nome di cui trattasi.
Sulla quarta domanda
67 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di "evocazione" ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013, debba essere interpretata nel senso che la "evocazione" di cui alla presente disposizione è subordinato all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale.
68 Come risulta dai precedenti punti da 56 a 60, il regime di tutela contro l'evocazione di una DOP di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b), del Regolamento n . non richiede la dimostrazione dell'esistenza di un'intenzione o di una colpa. Inoltre, la tutela istituita da tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti o servizi per i quali il segno impugnato è utilizzato né a quello di un rischio di confusione per il consumatore in relazione a tali prodotti e/o servizi.
69 Ne consegue che, anche se, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, non è escluso che lo stesso comportamento può allo stesso tempo costituire una pratica vietata dal l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308 /2013 e un atto di concorrenza sleale ai sensi del diritto nazionale in materia, l'ambito di applicazione di tale disposizione è più ampio di quest'ultimo.
70 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la quarta questione che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che "evocazione" di cui questa disposizione non è subordinata al presupposto dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale, poiché tale disposizione prevede una tutela specifica e specifica che si applica indipendentemente dalle disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.
Sulle spese
71 Poiché il procedimento riveste, nei confronti delle parti nella causa principale, la natura di un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, ha ragione la Corte (Quinta Sezione):
1) l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. (CEE) 234/79, n. (CE) 1037/2001 e n. (CE) 1234/2007, deve essere interpretato nel senso che tutela le denominazioni di origine protetta (DOP) per quanto riguarda gli atti relativi sia ai prodotti che ai servizi.
2) l'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n. o 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che la “evocazione” di cui alla presente disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o servizio oggetto del segno contestato siano identico o simile e, d'altro canto, si stabilisce quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e informato, un rapporto sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale legame può risultare da più elementi, in particolare, l'incorporazione parziale della denominazione protetta, il rapporto fonetico e visivo tra i due nomi e la conseguente somiglianza, e anche in assenza di tali elementi,
3) l'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'"evocazione" in tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale, poiché tale disposizione prevede specifiche e una tutela specifica che si applica indipendentemente dalle disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.