Settore vinicolo - Fallimento di società tititolare di una quota di partecipazione in un'azienda agricola in liquidazione, esercente l'attività vitivinicola - Determinazione dell'esatto valore della quota del fallimento - Assenza nell'azienda agricola di una tecnologia in relazione alla semplice tecnica di vinificazione utilizzata - Metodo di stima adottato dal CTU.
SENTENZA
n. 605/2021 pubbl. il 31/05/2021
(Presidente: dott.ssa Cinzia Casanova - Relatore: dott.ssa Enrica Drago)
nel procedimento n.r.g. 149/2018 promosso da
SOC. AZIENDA AGRICOLA S.L. - SOCIETÀ SEMPLICE DI P.A. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante sig. P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giurdanella
- appellante -
contro
FALLIMENTO DELLA SOC. E. S.R.L., in persona del curatore pro tempore dott. S.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Persiani
- appellato -
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del 3 febbraio 2011, depositata in data 14 febbraio 2011, il Tribunale di Massa dichiarava il fallimento della soc. E. S.r.l., nominando quale Giudice Delegato il dott. G.S. e, quale curatore, il dott. S.M.. Tra le attività acquisite alla massa, il curatore rilevava che la società fallita risultava essere titolare di una quota di partecipazione nella misura del 50% all'Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A. in liquidazione, esercente l'attività vitivinicola. Poiché l'intervenuto fallimento della soc. E. S.r.l. determinava, ai sensi dell'art. 2268 c.c., l'esclusione di diritto del socio fallito e, conseguentemente, il diritto del fallimento alla liquidazione della partecipazione acquisita alla massa, il curatore fallimentare invitava, con raccomandata A/R del 20 maggio 2011, il socio ed amministratore unico dell'Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A. in liquidazione a produrre tutta la documentazione sociale e contabile finalizzata ad accertare l'esatto valore della quota del fallimento. Il Signor P.A. metteva a disposizione taluni documenti ritenuti, però, dal curatore del Fallimento non atti a rendere contezza dell'effettivo valore della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale; la società fallita quindi richiedeva, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., un accertamento tecnico preventivo ante causam al fine di addivenire ad una valorizzazione della quota spettante al fallimento. Il Tribunale di Massa conferiva incarico al dott. Maurizio Tonini, il quale, dopo l'esame della documentazione contabile ed amministrativa, concludeva determinando il valore della quota di partecipazione in Euro 233.847,00 (come emerge da relazione peritale del 15 ottobre 2012).
Con ricorso introdotto con procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c., e notificato il 20 marzo 2015, il Fallimento della soc. E. S.r.l., in persona del curatore pro tempore dott. S.M., conveniva avanti al Tribunale di Massa (con procedimento distinto con il n. 3020/2014 R.G.) l'Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A. in liquidazione e chiedeva di dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'Azienda agricola a corrispondere alla società fallita la somma di Euro 234.000,00, quale controvalore della quota di partecipazione così come stimata e quantificata all'esito della consulenza tecnica redatta dal dott. Maurizio Tonini.
Con comparsa di costituzione ex art. 702 bis, comma 4, c.p.c., del 27 aprile 2015, l'Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A. in liquidazione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda avversaria, ritenendo in particolare che la vertenza richiedesse un'istruttoria complessa e ben articolata e che, per la sua natura estremamente "tecnica", risultava fondamentale la nomina di un C.T.U., essendo la consulenza del 15 ottobre 2015 - resa, ex art. 696 bis c.p.c., dal dott. Maurizio Tonini - espressamente contestata dalla resistente.
In data 4 luglio 2017 il Tribunale di Massa così decideva:
1) "ACCERTA il valore della quota di partecipazione di E. srl in Azienda Agricola S.L. Società Semplice di P.A. alla data del 3 3.2.2011 nella misura di Euro 233.847,00
2) CONDANNA l'Azienda Agricola S.L. Società Semplice di P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al Fallimento E. srl in persona del curatore pro tempore la somma di Euro 233.847,00 con interessi legali e rivalutazione da dì del dovuto come indicato in motivazione.
3) PONE a carico dell'Azienda Agricola S.L. Societa Semplice ai P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore le spese processuali sostenute dal Fallimento E. srl che liquida in complessivi Euro 5.080, 00 oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap e tal fine, visto l'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, DISPONE che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
4) PONE le spese di Atp definitivamente a carico di Azienda Agricola S.L. Società Semplice di P.A. ".
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la Soc. Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A. in liquidazione.
Si costituiva in giudizio il Fallimento E. s.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
In data 27 giugno 2018 la Corte rilevava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c. Con ordinanza riservata del 10 ottobre del 2018 la Corte rilevava la non risultanza in atti della C.T.U. resa nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., indicata al n. 5 dell'elenco delle produzioni allegate al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del Fallimento E. nonché la non risultanza in atti del fascicolo d'ufficio di primo grado. Rinviava dunque all'udienza del 28.11.2018 ore 9,30 per gli incombenti di cui in parte motiva.
Con ordinanza riservata del 9 gennaio 2019 la Corte rilevava la non necessarietà di una nuova C.T.U., così come la non accoglibilità della restante istanza istruttoria di audizione del C.T. C..
La causa veniva trattenuta a decisione dopo il deposito di note di trattazione scritta.
Con un primo articolato motivo parte appellante lamenta che il giudice abbia considerato adeguata la consulenza del dottor Tonini non ravvisando un concreto motivo per disporre la consulenza richiesta dalla stessa. Sostiene l'appellante che 11 Giudice avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione una relazione di consulenza formatasi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., perché non assimilabile alla relazione di C.T.U. L'articolo in esame, infatti, rinvia ai soli articoli da 191 a 197 c.p.c., non consentendo, quindi, l'applicazione degli artt. 198 e 201 c.p.c. Irrilevante sarebbe poi la circostanza per cui, nel redigere la relazione, il consulente abbia tenuto conto delle valutazioni di cui alla perizia di stima dell'Azienda Agricola effettuata nel 2008 dal rag. P., essendo stata redatta tale relazione per finalità ed obiettivi totalmente differenti; allo stesso modo non rileverebbe la circostanza per cui il rag. P., in sede di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., nulla avrebbe obiettato al dott. Tonini, prestando - a detta di controparte - acquiescenza a quanto relazionato dal consulente. Osserva, infatti, l'appellante che nella consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite la funzione dei consulenti di parte non è quella di indurre il giudice a seguire o a disattendere le risultanze cui è giunto il consulente d'ufficio, bensì quella di collaborare il più possibile con quest'ultimo al fine di conseguire un risultato condiviso dalle parti, proprio in ragione della ratio dell'istituto e della sua netta distinzione rispetto ad un normale A.T.P. o ad una C.T.U. disposta in corso di causa.
Con un secondo motivo di gravame parte appellante ritiene che la relazione del consulente d'ufficio sia poi errata, incompleta e illogica come rilevato nella perizia del 24 aprile 2015 del dott. C.C. (prodotta dall'Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A. in liquidazione con la comparsa di costituzione ex art.702 bis, comma 4, c.p.c.) per i motivi esposti in prosieguo, motivi che il Giudice di prime cure ha totalmente disatteso e che invece costituivano l'esiziale ragione per cui sarebbe stato inevitabile il ricorso ad una nuova C.T.U. al fine di procedere all'esatta determinazione e quantificazione dell'eventuale somma spettante al Fallimento della soc. E. S.r.l., a titolo di liquidazione della quota societaria. Lamenta in particolare la mancata inclusione nel passivo del prospetto del patrimonio netto riclassificato dell'Azienda Agricola di importanti voci quali, ad esempio, l'importo del contributo AGEA - garantito da F.A.D. S.p.A. - che l'Azienda Agricola è stata chiamata a restituire a causa della mancata realizzazione dell'impianto di HA 11,45 di vigneto. Doglianza che tra l'altro avrebbe trovato conferma nell'ordinanza n.11345/2017, resa dal Tribunale delle Imprese di Roma il 25 maggio 2017 nel proc. n.18590/2016 R.G. (depositata il 30 maggio 2017 e prodotta in questa sede ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.) e notificata unitamente all'atto di precetto il 25 novembre 2017, con la quale l'Azienda Agricola è stata condannata a restituire a F.A.D. S.p.A., quale garante di AGEA, la somma di Euro 89.046,90, con interessi ex D.Lgs. n. 192 del 2012, oltre al pagamento delle spese processuali e degli accessori di legge.
L'appellante prosegue formulando ulteriori doglianze sotto il titolo "Devoluzione in giudizio di domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.".
In particolare:
- L'appellante contesta l'affermazione di controparte per cui il rappresentante legale dall'Azienda Agricola S.L. si sarebbe limitato a mettere a disposizione della curatela solo "taluni documenti non atti a rendere contezza dell'effettivo valore della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale" e che "tale circostanza" avrebbe costretto la società fallita a ricorrere al procedimento per A.T.P. "al fine di addivenire in tempi rapidi ad una valorizzazione della quota spettante al Fallimento odierno ricorrente".
L'amministratore dell'azienda agricola, in particolare, una volta chiarita la qualità di "creditore" e non già di "socio" del fallimento, avrebbe manifestato sin da subito la sua totale disponibilità e collaborazione, trasmettendo con missive del 29.7.2011, del 16.8.2011 e del 25.10.2011, stranamente non prodotte da controparte, la copiosa documentazione man mano richiestagli dalla curatela. Nonostante nessuna comunicazione e/o contestazione fosse seguita da parte del curatore, questi - in data 10.4.2012 - depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'espletamento di consulenza tecnica in via preventiva, anche a scopo conciliativo, sebbene nessuna conciliazione sia stata poi mai esperita.
- La società appellante contesta la relazione tecnica depositata il 15.10.2012 dal C.T.U., dott. Maurizio Tonini, nella parte relativa alla valutazione da egli operata; essa infatti, lungi dal rappresentare l'effettivo valore dell'azienda alla data del fallimento (e conseguentemente della quota del socio fallito), risulterebbe indubbiamente errata, incompleta, illogica ed incongruente. In particolare, il C.T.U. avrebbe errato nel ritenere che "l'onere di provare il valore della quota da liquidare incomba sui soci rimasti in società. Nel contesto della presente vertenza ciò non è avvenuto, di guisa che è stato dato incarico allo scrivente di supplire al mancato assolvimento di tale incombenza". Nessuna inadempienza sarebbe invece ascrivibile all'Amministratore dell'Azienda Agricola, il quale avrebbe sin da subito provveduto a trasmettere tutta la documentazione contabile e fiscale richiestagli e atteso che, per come chiarito dallo stesso C.T.U. a pag. 8 della perizia, trattandosi nella specie di un'azienda agricola gestita sotto forma di società semplice "la stessa non è soggetta agli adempimenti contabili e di bilancio che vincolano le aziende commerciali".
- Sostiene ancora l'appellante che, l'affermazione del dottor Tonini per cui avrebbe dovuto far ricorso "alla perizia di stima redatta ed asseverata in data 18.07.2008 dallo stesso consulente di parte Rag. R.P. (all. n.6) nonché alla situazione economica al 31.12.2008 rinvenuta nel fascicolo" al fine di supplire alle carenze documentali, richiede delle precisazioni. In primo luogo, la stima richiamata era stata effettuata per fini puramente fiscali, inoltre la stima risaliva a ben tre anni prima, mentre l'incarico conferito al C.T.U. imponeva allo stesso di provvedere alla ricostruzione del capitale netto alla data del fallimento (3.2.2011).
- Il metodo utilizzato dal dott. Tonini (c.d. Metodo Patrimoniale Complesso) è inadeguato per la stima di un'azienda agricola come la società semplice S.L., per la quale sarebbe stato più idoneo il metodo patrimoniale semplice.
Invero, il presupposto su cui si basa la stima del C.T.U. è "che i beni immateriali quali la tecnologia, l'addestramento, le capacità del personale, i marchi, il portafoglio prodotti, la clientela abbiano spesso un peso decisivo ...". Tale presupposto, però, non sussiste nel caso di specie non potendosi parlare di "tecnologia" in relazione alla semplice tecnica di vinificazione utilizzata (comune a tutte le aziende vinificatrici), non avendo l'Azienda marchi o royalties registrati, non possedendo una rete di vendita, avendo un personale occupato per 150 ore annue scarsamente qualificato, non disponendo di clientela altamente fidelizzata e non avendo infine l'Azienda Intangibles della tecnologia, nè Intangibles di marketing.
- Conclude contestando la stima delle attività e passività accertate dal C.T.U., essendo le stesse fondate, "a mero titolo esemplificativo", su un'indicazione errata dell'estensione della proprietà dell'Azienda Agricola S.L. S.S., dell'estensione dei terreni coltivati, dei fabbricati e rimanenze di magazzino, delle dotazioni tecniche, dei crediti esigibili, nonché stante la mancata inclusione nel passivo del prospetto del patrimonio netto riclassificato di importanti voci (importo del contributo AGE A; debiti di cui al decreto ingiuntivo dell'ex socio E. Srl; apporto del socio P.; tasse automobilistiche aziendali; mancata rivalutazione alla data del 43.2.2011 dei debiti verso le banche).
Il Fallimento E. S.r.l., nel merito: I) Contesta l'asserita irrilevanza della CTU espletata nel corso del giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c. e ciò alla luce del disposto normativo di cui all'art. 696 bis c.p.c. comma quinto, secondo cui "Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito." La consulenza ex art. 696 bis c.p.c. costituisce, infatti, palesemente un atto istruttorio funzionalmente collegato e strumentale al diritto di cui si chiede la tutela nel successivo ed eventuale giudizio di merito. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, come accaduto nel caso di specie, la consulenza è destinata a fungere da prova preventiva tout court. Oltre che ad una funzione conciliativa, dunque, la consulenza ex art. 696 bis c.p.c., svolge anche una funzione di istruzione preventiva (in questo senso richiama la giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Milano 27.4.09, Trib. Reggio Emilia 20.12.2010, nonché l'ultimo comma "dell'art. 96 bis c.p.c." il quale prevede che si applichi la disciplina di cui agli artt. 191-197 c.p.c. e dunque la disciplina relativa alle indagini del Consulente tecnico).
2) Ritiene in particolare infondata la contestazione circa l'inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 198 e 201 c.p.c. al consulente in sede di giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c. Il dottor Tonini ben avrebbe potuto procedere all'esame contabile anche in relazione al compito assunto (determinazione del valore della quota di Fall.to E. srl), non avendo altrimenti la possibilità tecnica di adempiere all'incarico assunto e ciò anche per la mancata collaborazione della controparte a fornire informazioni e documenti utili allo scopo della causa. Secondo parte appellata il consulente avrebbe, peraltro, effettuato un adeguamento della stima del rag. P. alle vicende societarie degli anni successivi e fino alla data dell'esclusione del socio (E. srl) al momento del fallimento in data 3.2.2011, valutando criticamente ed in modo preciso e senza incorrere in vizi logici le indicazioni di natura tecnico contabile provenienti dell'amministratore della Azienda Agricola appellante e dallo stesso rag. P. nominato consulente di parte.
3) Ritiene poi essere manifestamente infondata in fatto ed in diritto oltre che del tutto irrilevante, la doglianza di controparte per cui ella avrebbe tenuto sempre un comportamento di collaborazione prima delle azioni giudiziarie.
4) La consulenza in sede di ATP poi acquisita nel giudizio di merito sarebbe stata redatta del dottor Tonini tenendo conto delle regole suggerite dalla miglior dottrina, giurisprudenza e della migliore letteratura in tema di ragioneria e contabilità. Queste individuano come migliore il metodo utilizzato nel caso specifico (azienda agricola senza contabilità in partita doppia e in assenza di libri sociali). Inoltre, in sede di ATP il consulente si avvale della discrezionalità tecnica. Contesta ed eccepisce dunque l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU e dell'istanza di assunzione della prova per testi in quanto non dedotta con articoli separati e specifici ai sensi dell'art. 244 c.p.c. e in quanto la causa è stata istruita e doveva essere istruita unicamente per prove documentali, non essendo ammissibili prove per testi ai fini della valutazione del valore della quota societaria di cui trattasi.
1. È infondato il primo motivo di impugnazione nella parte in cui l'appellante sostiene che la relazione tecnica redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non sia assimilabile alla relazione di C.T.U. e che, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto necessariamente espletare in causa una nuova consulenza d'ufficio, funzionale alla liquidazione della quota della società E., fallita in data 3.2.2011.
Invero, che la relazione depositata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. , qualora la conciliazione non riesca (come nel caso di specie), possa essere utilizzata ai fini della decisione di merito, sua previa acquisizione agli atti dello stesso giudizio, discende dal chiaro tenore letterale del comma quinto dell'art. 696 bis c.p.c. Il legislatore, in sostanza, ha ritenuto che l'elaborato peritale redatto nell'ambito di tale procedimento, una volta fallito il tentativo di conciliazione, abbia la stessa utilizzabilità processuale dell'accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. Né può escludersi - come, invece, afferma l'appellante - che la relazione di consulenza, formatasi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia assimilabile ad una relazione di C.T.U., per il fatto che tale articolo rinvia espressamente agli articoli da 191 a 197 c.p.c. e, quindi, non anche all'art. 201 c.p.c. Invero, l'ammissibilità della nomina dei consulenti tecnici di parte nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. discende dal disposto di cui all'art. 194 c.p.c. ultimo comma, secondo cui "le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori .." (e nel caso di specie - come ha evidenziato il primo giudice - l'odierno appellante, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., si è effettivamente avvalso di un consulente di parte nella persona del rag. R.P.).
2. Le restanti doglianze formulate dall'appellante con il primo motivo di impugnazione (erroneità del fatto che il C.T.U. in sede di A.T.P., dott. Maurizio Tonini, abbia tenuto conto delle valutazioni di cui alla perizia di stima dell'Azienda Agricola effettuata nel 2008 dal rag. P., non avvedendosi che tale relazione era stata redatta per finalità ed obiettivi totalmente differenti; totale irrilevanza della circostanza per cui il rag. P., quale C.T. di parte dell'Azienda Agricola S.L., nulla abbia obiettato, in sede di A.T.P., alla C.T.U. del dott. Tonini) vanno esaminate unitamente al secondo motivo di gravame in cui l'appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del primo giudice, delle osservazioni tecniche contenute nella C.T. del dr. C.C. (doc. 25 dell'Azienda convenuta), meglio esplicitate con i successivi motivi di doglianza sopra trascritti, da esaminare tutti congiuntamente perché connessi fra loro.
3. Ciò premesso, va in primo luogo osservato che "Al fini della liquidazione della quota del socio receduto da una società in nome collettivo, il valore del patrimonio sociale al tempo del recesso medesimo è presuntivamente identificabile con il complessivo valore dei conferimenti, come fissato dai contraenti con le clausole dell'atto costitutivo (o con successiva, variazione di esso), a meno che il creditore o il debitore non deducano e dimostrino, rispettivamente, vicende sopravvenute di tipo maggiorativo o riduttivo".(così Cass. 6298 del 1998, vertente in merito all'art. 2289 sopra citato, reso applicabile per le società in nome collettivo dall'art. 2293 cod. civ.).
Nel caso di specie fra D.C.B. e P.A., soci originari della "Azienda Agricola S.L. - Società Semplice di P.A.C.", è intervenuto un accordo scritto in data 13.3.2009, con cui gli stessi - sulla base della perizia di stima asseverata del rag. R.P. datata 18.7.2008 (ivi richiamata) - avevano dichiarato di "adeguare l'entità del capitale sociale alla rivalutazione di patrimonio della stessa società semplice .. all'importo di Euro 1.150.000,00" (trattasi dell'accordo consacrato nel rogito notarile 13.3.2009, agli atti, con cui il D.C. ha altresì ceduto alla E. Spa la propria quota, pari al 50% del capitale, ammontante a Euro 575.000,00). Alla luce del succitato orientamento giurisprudenziale e del contenuto dell'accordo predetto deve, quindi, ritenersi che, alla data del 13.3.2009, il valore del patrimonio sociale fosse identificabile con l'ammontare di Euro 1.150.000,00 e che l'onere di dimostrare il sopraggiungere, fra il marzo del 2009 e il 3.2.2011 (data del dichiarato fallimento della socia E.), di fatti implicanti la diminuzione del succitato ammontare gravi sulla Società Semplice (il Fallimento appellato non ha dedotto alcun fatto incrementativo).
4. Quanto sopra rende, altresì, evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'odierna appellante circa l'inutilizzabilità, da parte del CTU dr. Tonini, della perizia di stima asseverata del rag. R.P. datata 18.7.2008. Infatti, poiché la perizia P., oltre ad essere stata redatta su incarico della stessa Società Semplice, era stata recepita dai soci originari col succitato atto di adeguamento dell'entità del patrimonio netto della Società (e anche dalla E. subentrata al D.C.), ben poteva essere utilizzata, quale punto di partenza, dal Consulente d'ufficio dr. Tonini, per l'accertamento della quota sociale della E.. Essa, poi, è stata integrata dal dr. Tonini, il quale ha provveduto alla ricostruzione del patrimonio netto della Società Semplice alla data di fallimento (3.2.2011) del socio E. spa (giusta il disposto di cui all'art. 2289, comma secondo, c.c.: "La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento"), tenendo, quindi, conto, contrariamente alle asserzioni dell'appellante, dei mutamenti sociali avvenuti fra il 2009 e il 2011 (in particolare stante la dilatazione della forbice tra crediti e debiti "contratti in gran parte per l'acquisizione dei beni strumentali" e in considerazione dell'aumento dell'esposizione bancaria nel triennio 2009-2011; cfr. prospetto P. a pg. 25 e prospetti a pgg. 28 e 29 CTU). Tanto è vero che, come ha evidenziato anche il primo giudice nella sentenza impugnata, il patrimonio netto accertato dal CTU dr. Tonini (Euro 467.695,00) è ben al di sotto rispetto a quanto stimato dal rag. P. nella succitata perizia (Euro 1.150.000,00).
5. Quanto al metodo di stima adottato dal CTU dr. Tonini, si osserva, innanzitutto, che fra i tre metodi dallo stesso indicati (metodo patrimoniale semplice, metodo patrimoniale complesso e metodo misto patrimoniale-reddituale), parte appellante non ha adeguatamente censurato la motivazione del primo giudice secondo cui il metodo prescelto dal consulente d'ufficio (Metodo Patrimoniale Complesso) "oltre a limitare i margini di discrezionalità dell'accecatore, era il più adeguato tenuto conto del fatto che le aziende agricole non tengono contabilità in partita doppia e non istituiscono i libri sociali".
In ogni caso, il Metodo Patrimoniale Complesso - che comprende la valorizzazione espressa di uno o più beni immateriali non direttamente desumibili dal bilancio (o comunque dalle scritture contabili), "come la tecnologia, l'addestramento, le capacità del personale, i marchi, il portafoglio prodotti, la clientela", anche se non separabili ("I suddetti elementi intangibili sono sovente fenomeni che in parte si sovrappongono e quindi è più agevole comprenderli in un unico valore. Il presupposto necessario ed ineliminabile per attribuire un valore a tali beni immateriali è la capacità reddituale dell'impresa", CTU, pg.9) - appare corretto, data la necessità di valorizzate l'esistenza di un bene immateriale, proprio della Azienda Agricola S.L. S.S., qual è il marchio aziendale "Tenuta dei Fossi", che, dal punto di vista operativo, gestisce un fondo di notevole vastità, nel cuore del "Val di Noto" nella Sicilia orientale (pg. 4 CTU) e a cui " Vengono riferite .. le diverse etichette e denominazioni dei prodotti" (pg. 22 CTU) della predetta Società (vini e olio). Marchio la cui esistenza non risulta contestata dall'odierna appellante e che risulta dimostrata, oltre che dalle indagini condotte via internet dal CTU, anche dalle fatture allegate alla C.T. del dr. C. (doc. 25 appellante).
Il Metodo Patrimoniale Semplice, "basato sulla quantificazione del capitale netto di bilancio, opportunamente rettificato" (così in atto d'appello), per cui opta l'odierna appellante, non può quindi ritenersi appropriato al caso di specie, in quanto destinato a non prendere in considerazione il valore di un bene intangibile della società comunque esistente alla data del 3.2.2011, ossia il marchio "Tenuta dei Fossi" valutato dal CTU Tonini, unitamente agli altri intangibles aziendali, in Euro 180.000, in base al criterio del tasso di royalty - nemmeno adeguatamente contrastato, nello specifico, dall'appellante - tenendo conto della "vita utile" del marchio (15 anni), del valore della produzione di riferimento del marchio (Euro 400.000,00 annui, dato compatibile, secondo il CTU, con la situazione economica al 31.12.2008 rinvenuta in atti) e di "un'adeguata royalty che un terzo sarebbe disposto a riconoscere per l'utilizzo del marchio "Tenuta dei Fossi" (tasso di royalty minimo del 3% su un fatturato presuntivo dei successivi 15 anni, pari a 6 milioni di Euro ").
Quanto poi alla circostanza evidenziata dall'appellante, secondo cui la Società Semplice si avvaleva di personale scarsamente qualificato, in particolare di "Braccianti Agricoli Avventizi" addetti a "lavori meramente ordinari", si osserva che la documentazione allegata dall'appellante (Ricevute Inps "invio DMAG" - dichiarazione di manodopera agricola occupata:, doc 26 app.ante) - riflette le sole denunce trimestrali dell'anno 2010, con conseguente esclusione degli anni 2008, 2009 e inizio 2011, e costituisce documentazione che si basa su mere dichiarazioni unilaterali dell'impresa, quindi prive di valore probatorio. Detta documentazione, quindi, non consente di escludere l'impiego di altro personale, maggiormente qualificato, nell'azienda in questione. Ciò anche considerato che, come anche osservano esperti in materia di valutazioni aziendali, in presenza di aziende di piccole o medie dimensioni, ben può assumere valore determinante anche il contributo del titolare dell'impresa. Circostanza, del tutto presumibile, nel caso di specie, tenuto conto della diversa tipologia di vini prodotti e venduti dalla Azienda Agricola S.L. (Moscato di Noto, Nero d'Avola, vino Sketta, Eloro Pachino) e della qualità degli stessi (Doc, IGDP), così come risultanti anche dagli allegati alla CT C..
Riguardo al fatto, addotto dall'appellante, secondo cui l'Azienda agricola S.L. non possiederebbe una vera e propria rete di vendita, avvalendosi di collaboratori occasionali, e nemmeno una clientela "altamente fidelizzata", trattasi di una circostanza che trova smentita nell'asserzione del rag. P., contenuta nella perizia 18.7.2008, secondo cui a partire "dagli ultimi tre esercizi si è creata una rete di vendita creando rapporti commerciali oltre che con gli operatori locali anche con l'esterno, in particolare con il Giappone e USA".
Le doglianze dell'appellante circa il Metodo di stima patrimoniale complesso, prescelto dal dr. Tonini, perdono in ogni caso rilievo, se si considera che, come già sopra evidenziato, il valore del patrimonio netto rettificato, accertato dallo stesso consulente d'ufficio, è di ammontare di gran lunga inferiore a quello accertato dal rag. P. nella perizia 18.7.2008, che non ha considerato alcunché per il marchio "Tenuta dei Fossi".
6. Assume poi l'appellante che il CTU dr. Tonini, avrebbe commesso diversi errori nella stima delle "Attività" e delle "Passività" aziendali.
Sulle Attività
6. a. Riguardo all'estensione della proprietà dell'Azienda Agricola S.L., indicata dal CTU in Ha 62.15.33, contro la "reale" consistenza di Ha 60,36 (indicata dall'appellante), si evidenzia, innanzitutto, che il consulente d'ufficio ha precisato di avere accertato che nel periodo compreso fra il 1.1.2008 e il 3.2.2011 la società non ha effettuato compravendite immobiliari, sicché i terreni e i fabbricati da valutare "rimangono quelli indicati dalla .. stima" del rag. P. (18.7.2008). Tale asserzione, corroborata dalle note di trascrizione ipotecaria presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa, allegate alla relazione tecnica 15.10.2012, non può certo trovare smentita nella superficie indicata nel "Fascicolo AGE A", prodotto dall'odierna appellante (doc. 27), anche considerato che (i) trattasi di un documento datato "16.5.2011", quindi successivo rispetto alla data in cui va effettuata la valutazione della quota sociale (30.2.2011), (ii) di provenienza unilaterale, recando la firma del P. e del consulente di un patronato, (iii) mancante, altresì, di un timbro di avvenuto deposito presso l'ufficio competente.
Trattasi, quindi di un documento privo di qualsiasi valore probatorio. Analoghe considerazioni valgono anche per l'estensione dei terreni coltivati a vite, valutata dal CTU Tonini in Ha 51.83.01 anziché, come sostiene l'appellante, in misura inferiore, ossia in Ha 35.81 risultanti dallo stesso fascicolo AGEA.
6. b. Né può ritenersi dimostrata l'avvenuta estirpazione di parte dei vigneti e il loro mancato reimpianto dopo il 2008. Invero: a) il doc. 27 di parte appellante costituisce una lettera, a firma del socio P. per la Società Semplice, indirizzata al CTU Tonini, contenente documentazione varia, richiesta dallo stesso consulente d'ufficio e dallo stesso esaminata (v. verbale operazioni peritali del
6.9.2012, all. 5, e pg. 8 della CTU); b) l'allegato n. 2 alla C.T. C. è costituito dall'autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura - Regione Sicilia del 7.2.2007 ad effettuare, a seguito di richiesta presentata (come indicato nell'atto autorizzativo) dal P. in data 14.11.2006 (rettificata nel gennaio 2007), l'estirpazione del vigneto per la superficie pari a Ha 2.22.45 "entro e non oltre il 30 aprile dell'annata successiva alla data della richiesta", nonché dalla successiva dichiarazione dello stesso P., "quale proprietario .. dell'Azienda agricola S.L." al predetto Ufficio provinciale (con timbro di arrivo del febbraio 2011) "di avere proceduto in data 31.10.2010 All'estirpazione della superficie vitata pari ad Ha 09.23.00". Al riguardo valgono le seguenti considerazioni: b1) la dichiarazione di avvenuta estirpazione del vigneto in data 31.10.2010 costituisce documentazione unilaterale, priva di valore probatorio; b2) anche il provvedimento autorizzativo del 7.2.2007 si basa su di una dichiarazione unilaterale resa dal socio P.A. e in base a detta autorizzazione l'estirpazione avrebbe dovuto essere eseguita entro il 30.4.2007 o al più entro il 30.4.2008 ("annata successiva alla data della richiesta"), e, quindi, in epoca antecedente alla perizia del rag. R.P. del 18.7.2008, il quale, pertanto, se eseguita, avrebbe già dovuto computarla ai fini della stima dei terreni a vigneto (né risultano elementi per ritenere che l'ipotesi de qua rientri nella previsione di cui all'art. 10 del Reg. CE n. 555/2008); c) al di là della dicitura dell'allegato sub (...) della perizia C. ("Documentazione per estirpazione vigneto e susseguente richiesta di rimborso del finanziamento erogato a seguito verifica di non adempimento"), non risulta prodotto alcun documento attestante una verifica ispettiva circa la porzione di vigneto oggetto di espianto e mancato reimpianto.
E' indubbio, infatti, che l'avvenuta estirpazione dei vigneti e il loro mancato reimpianto costituiscono circostanze che avrebbero dovuto, semmai, essere dimostrate a mezzo di adeguate prove documentali e/o prove per testi. Né può ritenersi ammissibile, sotto tale ultimo profilo, l'istanza istruttoria diretta "all'audizione del C.T. C.", in quanto, anche a volere ritenere che con essa l'appellante abbia inteso chiedere l'assunzione del perito come teste, l'istanza deve ritenersi inammissibile in quanto non ha ad oggetto fatti formulati in articoli separati, così come dispone l'art. 244 c.p.c. (circostanza quest'ultima già evidenziata dal primo giudice con ordinanza 19.5.2016, riguardo alla quale l'appellante non ha mosso alcuna censura) e, in ogni caso, perché il teste avrebbe riferito fatti desunti dal fascicolo Agea, del cui valore probatorio già si è detto.
6.c. Né poi si comprende la doglianza dell'appellante secondo cui il CTU Tonini, nella sua relazione tecnica, riguardo ai terreni coltivati a vite, ha "duplicandoto poi la loro stima in sede di costi sostenuti per l'impianto vigneti". Se poi l'appellante ha inteso fare riferimento a quanto osservato a pagina 4 della perizia del dr. C., le osservazioni di quest'ultimo si basano sempre sui dati desunti dal "fascicolo AGEA" del cui valore probatorio in causa si è già detto. Inoltre la stima dei terreni coltivata a vigneto, effettuata in sede di C.T.U., è del tutto condivisibile, in quanto il dr. Tonini si è attenuto a quella proposta dal rag. P. nella perizia 18.7.2008 (eseguita - si ribadisce - su incarico della stessa Società Semplice) e ne ha verificato la correttezza (a seguito della prospettata necessità, da parte del P., di rettificare in negativo il valore dei terreni indicato dal rag. R. P.). Invero, prendendo in considerazione i VAM (Valori Agricoli Medi dei terreni, che "sono stime di riferimento, espresse in Euro per ettaro, utilizzati per la determinazione delle indennità di espropriazione delle aree agricole non edificabili", nota 6, pg. 15 C.T.U.) riferiti all'anno 2008 e quelli dell'anno 2011 rilevati dal sito dell'Ufficio del Territorio di Siracusa (Comuni di Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo di Capo Passero), il C.T.U. ha constatato che il valore dei vigneti era andato aumentando (" ..per la coltura "vigneto" il valore per ettaro relativo all'anno 2007 è pari a Euro 18.000,00 mentre al 2011 sale a Euro 18.500,00 con un incremento pari a circa il 3%", pg. 15), con conseguente conferma dei valori espressi nella P.P. 18.7.2008.
6.d. Quanto alla valutazione dei fabbricati, l'appellante lamenta che il C.T.U. dr. Tonini abbia sovrastimato tali beni, richiamando a tal fine la relazione del C.T. dr. C.. Anche tale doglianza non coglie nel segno. Va premesso che il CT.U., anche riguardo ai fabbricati, è partito dalla stima del rag. P. del 18.7.2008 e ne ha poi considerato, del tutto correttamente, l'usura dovuta all'utilizzo dei beni nel periodo 01.01.2008 - 3.2.2011, provvedendo ad attualizzarne il valore mediante procedura di ammortamento (calcolato sul 70% del valore - cioè scorporando la componente terreno non ammortizzabile - ed in ragione del coefficiente del 3%). Ora il C.T. C., pur condividendo il criterio dell'ammortamento, ritiene che il CTU abbia sovrastimato i fabbricati, provvedendo a ridurne il prezzo unitario a metro quadro, "in quanto si riferiscono a immobili situati in zona agricola, molto distante dal centro urbano". Trattasi di una motivazione priva di rilievo in quanto, come già sopra evidenziato, il CTU si è basato sulla perizia del rag. P., il quale, non può certo non avere considerato, nell'operazione di stima affidatagli dalla Società Semplice, l'ubicazione dei fabbricati e, quindi, la loro distanza rispetto al centro urbano.
Quella del C.T. C. costituisce, pertanto, una riduzione di valore dei terreni non ancorata a elementi oggettivi (quale, ad esempio, quella conseguente alla comparazione con eventuali atti di compravendita, stipulati fra il 2008 e il febbraio 2011, per fabbricati similari posti in zone limitrofe).
6. e. Quanto al fatto che il CTU Tonini avrebbe considerato "crediti del tutto inesigibili (attesa la loro modesta entità singolarmente considerati e l'antieconomicità in termini di recupero)", il rilievo è in sé e per sé del tutto generico, data anche la mancata specificazione di detti crediti. Quand'anche si ritenga poi che, con tale doglianza, l'appellante abbia inteso richiamare le specifiche osservazioni contenute, al riguardo, nella CT C., si osserva che le motivazioni per cui, a detta di quest'ultimo, dovrebbero considerarsi come inesigibili il "Credito USA" di Euro 195.000 e i "Crediti commerciali Italia" di Euro 71.157,62, poggiano su fatti rimasti indimostrati in causa (rispettivamente: invio di lettere di sollecito e viaggi dell'amministratore negli Usa "per sollecitare l'incasso del credito"; invio di lettere da parte dei legali di fiducia dell'azienda, ma con esiti negativi, e parere degli stessi legali diretto a non intraprendere azioni esecutive per "un numero alto di clienti con valore unitario relativamente basso"), per i quali, infatti, l'odierna appellante avrebbe dovuto, oltre a produrre i documenti citati, dedurre specifici capitoli di prova orale. A tal ultimo riguardo si richiama quanto già sopra osservato in merito all'istanza dell'appellante volta all'"audizione" del dr. C. quale teste. Tale prova, inoltre, sarebbe anche affetta da genericità, in quanto i fatti evidenziati dal c.t. C. a supporto dell'asserita inesigibilità dei crediti Usa e Italia non sono nemmeno specificamente circostanziati quanto ai tempi e ai modi in cui l'amministratore della Società Semplice e i suoi legali avrebbero posto in essere le predette attività.
Irrilevante è poi il richiamo a norme di legge (art. 33, comma quinto, del D.L. n. 83 del 2012 che ha modificato l'art. 101 del TUIR) successive alla data di valutazione della quota (30.2.2011). Rimane, dunque, fermo quanto osservato dal CTU dr. Tonini in merito alla deducibilità delle perdite su crediti se derivino da "elementi certi e precisi", secondo il testo, vigente alla data del dichiarato fallimento del socio E. (3.2.2011), del quinto comma dell'art. 101 del TUIR.
6. f. La doglianza dell'appellante, secondo cui "Fra le dotazioni tecniche sono stati inseriti anche i lavori di miglioramento fondiario effettuati dalla ditta Moncada Santa per complessivi Euro 34.000,00, che non sono e non possono mai essere considerate dotazioni tecniche", è infondata quand'anche si consideri la spiegazione fornita al riguardo dal CT dr. C. ("in quanto sono prestazioni di servizi ricevuti, che pertanto sono già stati considerati nella valutazione del terreno"; pg. 6). Invero, il CTU dr. Tonini, come già sopra evidenziato, si è attenuto alla stima apportata ai terreni dal rag. P. nella perizia 18.7.2008 e ha poi preso in considerazione i miglioramenti fondiari apportati dalla Società Semplice nel periodo successivo.
Sulle passività
6.g. Contrariamente a quanto afferma l'appellante a mezzo del CT dr. C., il capitale sociale non costituisce un debito della società. Esso rappresenta l'apporto dei soci come capitale di rischio, per il quale i soci non hanno alcun diritto di credito, potendo essere agli stessi eventualmente rimborsato all'esito della liquidazione sociale dopo il pagamento di tutti i debiti della società. Del tutto correttamente, pertanto, il CTU dr. Tonini non ha considerato il capitale sociale come un debito e, quindi, non lo ha inserito nelle passività.
6.h. Riguardo agli asseriti finanziamenti del socio P. in favore della società semplice (Euro 155.143,00), è corretto l'operato del CTU dr. Tonini, che non li ha conteggiati nei debiti sociali, in quanto privi di supporto probatorio per plurime ragioni meglio specificate nella relazione tecnica (v. punto 5, pgg. 26 e 27). Conseguentemente, le critiche formulate dal dr. C. alla C.T.U., incentrandosi su una soltanto delle predette ragioni ("Infine risulta che il Sig. A.P. non svolga altra attività, per cui dovrebbe pure giustificare la provvista relativa alle ingenti rimesse", pg. 27 CTU), non valgono, dunque, di per sé a superare le più articolate argomentazioni formulate in tema dal dr. Tonini. Il dr. C., inoltre, al fine di contrastare la predetta asserzione del CTU, si è limitato ad asserire l'avvenuta corresponsione, in favore del P., di compensi per attività di consulenza esterna dallo stesso prestata e in qualità di amministratore della società semplice Azienda Agricola S.L., senza adeguatamente supportare tali circostanze con prove orali e/o documentali.
6.i. Quanto ai debiti della società semplice per "tasse automobilistiche", il documento n. 28 dell'appellante è privo di rilevanza probatoria, costituendo un mero documento di terzo (dichiarazione, sottoscritta dalla titolare di una Agenzia di pratiche auto di Pachino, circa la "tassa di possesso" di due veicoli intestati alla società semplice Azienda agricola S.L. S.S.).
6.1. Già si è detto in precedenza in merito ai debiti bancari della società semplice in questione, accertati dal CTU con riferimento alla data di liquidazione della quota in favore del fallimento E. Spa (in misura maggiore rispetto a quanto esposto dal rag. P. nella perizia 18.7.2008, cfr. pgg. 25 e 28 CTU) e in base alla documentazione contabile messa a disposizione della stessa società semplice in sede di operazioni peritali (v. verbale delle operazioni in data 12.9.2012).
6.m. Quanto all'asserita mancata inclusione dei debiti di cui al decreto ingiuntivo dell'ex socio E., si osserva, preliminarmente, che il P., in sede di operazioni peritali, aveva evidenziato al C.T.U. un ammontare per "debiti verso fornitori" di Euro 619.374,54 (cfr. allegati al verbale delle operazioni peritali 12.9.2012). In particolare, come emerge da tale verbale, il CTU dr. Tonini: a) dichiarava espressamente di prendere in esame i documenti -acquisendone, altresì, copia- riguardanti i cinque decreti ingiuntivi indicati dal P. nei succitati allegati (fra cui quello verso "E. Srl per Euro 108.000.00") oltre ad altri due "decreti ingiuntivi con accordo extragiudiziale", per un ammontare complessivo di Euro 271.647,98; b) chiedeva, invece, ulteriore documentazione riguardo agli "altri debiti aziendali verso fornitori che il Sig. A.P. quantifica genericamente in Euro 347.726,56". Appare, quindi, innanzitutto evidente che il CTU aveva manifestato dubbi soltanto in merito ai debiti verso fornitori non supportati da adeguata documentazione, non anche verso quelli portati da decreti ingiuntivi. E pur avendo poi esposto, nell'elaborato peritale definitivo (datato 15.10.2012), fra le passività, "debiti verso fornitori" per un ammontare complessivo di Euro 524.209,90 (Tabella di pg. 28), quindi, in misura inferiore rispetto all'importo indicato dal P., non risulta che il CTU non abbia considerato proprio il debito della E. Srl portato da decreto ingiuntivo, anziché una parte degli "altri debiti aziendali" per i quali, durante la riunione del 12.9.2012, il consulente d'ufficio aveva richiesto ulteriore documentazione al P..
6.n. Quanto alla lamentata esclusione, nelle passività del prospetto del Patrimonio netto riclassificato, del contributo erogato da AGEA all'Azienda Agricola S.L. per l'impianto di HA 9,23 di vigneto (come affermato nella CT C. o Ha 11,45 come indicato in atto di appello), importo garantito dalla FATA Ass.ni, parte appellante sostiene di essere stata chiamata a restituire detto contributo a causa della mancata realizzazione dell'impianto e che quindi detto importo debba computarsi al passivo. Aggiunge che ciò ha trovato puntuale conferma nell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n.11345 del 2017 emessa dal Tribunale delle Imprese di Roma in data 25.5/30.5.2017, con la quale l'Azienda Agricola è stata condannata a restituire a FATA Ass.ni la somma di Euro 89.046,90 oltre interessi ex D.Lgs. n. 192 del 2012 e spese processuali.
Anche tale doglianza è infondata. Invero, come emerge dalla succitata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., la Agea ha escusso la garanzia presso la FATA Ass.ni in data 18.11.2014 per Euro 89.046,90. Per poter imputare tale importo al passivo dell'Azienda Agricola S.L. S.S. occorre prima accertare la data in cui è sorto l'obbligo, da parte della stessa società, di restituire il contributo a suo tempo erogatole da AGEA e, quindi, la data in cui si è verificato l'inadempimento dell'Azienda Agricola S.L. (mancato reimpianto delle viti dopo l'espianto) nei confronti di AGEA. Invero, al fine del calcolo del patrimonio netto rettificato, il debito di Euro 89.046,90 avrebbe potuto essere imputato al Passivo solo se il predetto inadempimento si fosse consolidato in epoca antecedente il 3.2.2011, data del dichiarato fallimento della E.. Ora, nel caso di specie, non soltanto la documentazione in atti non consente un siffatto accertamento (nulla si evince dall'ordinanza del Tribunale di Roma e nemmeno dal fascicolo Agea allegato alla C.T. del dr. C.), ma risulta addirittura che, come ha annotato il CTU dr. Tonini nel verbale delle operazioni peritali del 12.9.2012 per spiegare la ragione per cui aveva escluso dal passivo l'importo di Euro 83.774,63 (evidenziato dal socio amministratore P. alla voce "contributo AGEA impianto vigneto"), lo stesso P. aveva precisato "che trattasi di debito potenziale in quanto l'azienda non ha ancora adempiuto agli obblighi conseguenti il finanziamento a fondo perduto per l'impianto di un nuovo vigneto" (pg. 2). Il chiaro significato di tale dichiarazione, anche in assenza di ulteriori elementi probatori, induce a ritenere che, nell'anno 2012, l'Azienda Agricola S.L. fosse ancora nelle condizioni di poter provvedere al reimpianto dei vigneti e che, quindi, a quella data non si fossero ancora verificate le condizioni per poter ritenere la stessa società inadempiente nei confronti di Agea, con conseguente diritto di quest'ultima a pretendere la restituzione dell'importo di Euro 83.774,63.
7. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte l'appello va respinto.
8. Parte appellante, in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituito, liquidate, in conformità al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione 52.001-260.000 Euro), in complessivi Euro 9.515,00, di cui Euro 2835,00 per la fase di studio, Euro 1820,00 per la fase introduttiva, Euro 4860,00 per la fase decisoria oltre spese generali e accessori di legge.
A norma dell'art. 133 T.U. n. 115/2002, va disposto che il pagamento delle spese di lite sostenute dal Fallimento appellato - ammesso al gratuito patrocinio (come da provvedimento, ex art. 144 T.U. n. 115/2002, del 24.11.2011, agli atti del fascicolo telematico di primo grado) - sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato che liquida in complessivi Euro 9.515,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002, che l'appello è integralmente respinto.
Così deciso in Genova, il 12 maggio 2021
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2021