Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Bardolino].
(Comunicazione 19/07/2021, pubblicata in G.U.U.E. 19 luglio 2021, n. C 288)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«BARDOLINO»
PDO-IT-A0436-AM03
Data della comunicazione: 26 aprile 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Denominazione e vini
DESCRIZIONE:
a) Vengono inserite le sottozone «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna» regolamentate nell’allegato 1, in calce al disciplinare, che ne costituisce parte integrante.
MOTIVAZIONE:
a) Per la DOC «Bardolino», nata nel 1968, l’obiettivo è quello di affiancare alla produzione di vino rosso tradizionalmente leggero, di uso quotidiano e di consumo fresco, destinato in prevalenza a sovvenire alla domanda di vino proveniente dal mercato locale e dall’area mitteleuropea, la definizione di vini di tre specifiche sottozone storiche, capaci di proporre elementi di maggiore eleganza, finezza e longevità, pur rimanendo coerenti con gli stilemi tipici della denominazione. L’obiettivo è quello di correggere l’impostazione del vigente disciplinare indistinto, conseguendo l’effettiva percezione di una tipologia di vino capace di esprimere maggiori caratteri identitari territoriali e maggiore serbevolezza. Tale obiettivo è raggiungibile mediante la valorizzazione delle peculiarità storicamente riconosciute alle tre sottozone interne all’area di produzione rendendo possibile in tal modo la conquista di nuovi mercati di destinazione, interessati a vini rossi connotati da maggiore eleganza e longevità, con conseguente apertura della forbice di prezzo.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 1 del disciplinare di produzione e l’Allegato 1.
Documento unico: la modifica riguarda l’aggiunta delle sottozone nella sezione «Descizione dei vini», «Pratiche di vinificazione», «Legame con la zona geografica»
2. Base ampelografica
DESCRIZIONE:
a) il limite massimo di Corvina passa dall’80% al 95%, mentre il limite minimo di Rondinella passa dal 10% al 5%.
MOTIVAZIONE:
a) L’aumento del limite massimo della Corvina al 95% consente di rendere meglio utilizzabile tale vitigno, laddove le aree siano particolarmente vocate con particolare riferimento alle sottozone cosi come elaborato dai risultati dello studio di zonazione effettuata, che dimostra che è la Corvina stessa il vitigno che per caratteri di adattabilità favorisce mediamente i migliori standard qualitativi garantendo in pari modo la piena conservazione dei caratteri di tipicità del vino.
Così strutturata, la proposta di modifica, orientata come detto ad esaltare i caratteri di terroir della denominazione, ha come scopo in primo luogo, laddove le condizioni lo permettano, e dunque anche secondo le indicazioni rivenienti dalla zonazione effettuata, di produrre alternativamente un Bardolino con un uvaggio o una cuvée composti dai due vitigni autoctoni Corvina (Corvinone) e Rondinella, ovvero, per le situazioni nelle quali appaia più necessario ed opportuno, sempre allo scopo di esaltare la tipicità di terroir, di impiegare congiuntamente nell’uvaggio o nella cuvée opzioni varietali anche molto ampie, secondo pratiche tradizionali del luogo.
Per consentire l’impiego della Corvina al 95%, necesaraimente comporta un abbassamento del limite minimo della Rondinella del 5%.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare di produzione.
3. Zona di produzione delle uve
DESCRIZIONE:
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna».
MOTIVAZIONE:
per ognuna delle tre sottozone: «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna» sono stati delimitati i territori comunali con vocazione storico-agronomica sulla base dei risultati dello studio di zonazione.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 1 del disciplinare di produzione e l’Allegato 1.
4. Norme per la viticoltura
DESCRIZIONE:
a) vengono riviste le forme di allevamento;
b) riduzione della resa ad ettaro a 12 t;
c) sono inseriti quattro commi con cui si stabilisce che la Regione, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali può decidere in merito alle diverse utilizzazioni/destinazioni delle uve, al limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro, può ridurre la resa di uva e di vino consentite e può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale.
MOTIVAZIONE:
a) con questa modifica si vuole permettere, oltre alla forma di allevamento a pergoletta unilaterale, anche la forma di allevamento a pergola con parete inclinata. Le caratteristiche pedoclimatiche della zona consentono di produrre nei limiti del disciplinare di produzione un’uva di buona qualità e con una regolare maturazione dei grappoli anche con questa forma di allevamento tipica della zona del lago di Garda.
b) In questi ultimi 5 anni il Consorzio di tutela della Doc Bardolino ha attuato delle politiche di regolazione del mercato per consentire una stabilizzazione dei prezzi, evitandone il tracollo. Le Organizzazioni professionali, nel fornire alla Regione Veneto il proprio parere in merito all’adozione anche per la vendemmia 2016, per il quinto anno consecutivo, di misure di gestione della produzione della Doc Bardolino, hanno vivamente sollecitato il Consorzio Tutela Vino Bardolino a definire un più congruo intervento mediante la revisione dei disciplinari in essere; a tali pareri fa riferimento il Decreto emanato dalla Regione Veneto in data 8 settembre 2016.
La positiva risposta alle sollecitazioni della filiera, delle Organizzazioni professionali di settore e della Regione Veneto avviene, con la presente proposta, attraverso anche con la riduzione strutturale delle rese per ettaro della Doc, che scendono da 13 a 12 tonnellate per ettaro.
La riduzione della resa ad ettaro è necessaria per aumentare il valore economico e qualitativo della denominazione e rispecchia, comunque, un adeguamento delle produzioni alle attitudini degli impianti viticoli esistenti, ormai completamente rinnovati a filare. L’analisi dell’andamento del totale vino imbottigliato nell’ultimo quinquennio, inoltre, è pressochè stabile ed evidenzia che il mercato è in grado di assorbire solo una parte della produzione e di questa parte, solo una bassa percentuale con valori di prezzo tali da essere remunerativi per la filiera e per la valorizzazione della denominazione sui mercati nazionali ed internazionali. La filiera ha cosi scelto di operare in senso assoluto un taglio lineare delle produzioni da rivendicare come Doc Bardolino.
c) vengono dettagliate alcune norme per la viticoltura da adottarsi in determinate condizioni particolari.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare di produzione.
Documento unico: la modifica riguarda la sezione «Pratiche di vinificazione» - «Rese massime»
5. Norme per la vinificazione
DESCRIZIONE:
a) per il Bardolino Chiaretto Spumante viene tolta la limitazione che tale tipologia deve essere commercializzata solamente nei tipi brut, extra dry e dry.
b) Viene aggiornata la zona dove eseguire le operazioni di spumantizzazione del Bardolino Chiaretto Spumante.
c) viene aumentata dall’85 al 100% la percentuale di uva a macerazione carbonica per il Bardolino Novello;
d) viene limitato il taglio d’annata con i vini delle due annate immediatamente precedenti o con i vini di quella successiva a quella oggetto di richiesta di certificazione di idoneità.
e) viene inserita per i vini Bardolino e Bardolino Classico la data di emissione al consumo a partire dal 15 gennaio per i vini Bardolino e Bardolino Classico dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
f) sono inseriti tre commi con cui si stabilisce che la Regione, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali può stabilire un limite massimo di vino certificabile inferiore a quello fissato dal disciplinare, bloccando sfusi i mosti ed i vini ottenuti da quantitativi di uve eccedenti, potendo destinarli, su richiesta del Consorzio, alla certificazione.
MOTIVAZIONE:
a) con questa variazione si dà la possibilità di produrre tutte le tipologie di Bardolino Chiaretto spumante ammesse dalla normativa vigente ad esclusione del tipo dolce, dando quindi l’opportunità alle aziende produttrici di soddisfare la domanda di eventuali tipologie di prodotto.
Il Bardolino Chiaretto Spumante è uno spumante rosato caratterizzato da elementi di morbidezza e quindi meglio interpretabile, in talune annate, nelle diverse versioni.
b) viene data la possibilità che le operazioni di spumantizzazione possano essere effettuate nell’ambito del territorio della regione Veneto e delle provincie di Mantova, Brescia e Trento.
c) Il Bardolino novello è stato il primo vino Novello italiano a ottenere la DOC (1987) e per la cui produzione, la filiera locale, impiega esclusivamente la tecnica della macerazione carbonica. L’aumento della percentuale di macerazione carbonica per la produzione del Bardolino Novello è inserita in ottica di miglioramento qualitativo.
d) nel taglio d’annata la limitazione alle due annate precedenti o a quella successiva a quella di immissione al consumo consente per i vini della DO Bardolino di corrispondere sempre ai caratteri di freschezza e bevibilità che sono insiti nella tradizione della denominazione
e) l’inserimento della data 15 gennaio per i vini Bardolino e Bardolino Classico quale limite minimo di immissione al consumo è stato determinato da un obiettivo di miglioramento qualitativo e dei valori di mercato;
f) è un adeguamento alla normativa.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione.
Documento unico: la modifica riguarda la sezione «Pratiche di vinificazione» - «Pratiche enologiche specifiche»
6. Caratteristiche al consumo
DESCRIZIONE:
a) Per il Bardolino Chiaretto e il Bardolino Chiaretto Classico aggiornato il descrittore del colore: «rosa chiaro tendente all’aranciato»;
b) per il Bardolino Chiaretto Spumante aggiornate le caratteristiche della spuma: «fine e persistente»
c) per il Bardolino Chiaretto Spumante aggiornato il descrittore del colore «rosa chiaro tendente all’aranciato»;
d) per il Bardolino Chiaretto Spumante aggiornato il descrittore dell’odore «fragrante, fruttato quando spumantizzato con il metodo charmat; bouquet fine proprio della fermentazione in bottiglia quando spumantizzato con il metodo tradizionale»;
e) per il Bardolino Chiaretto Spumante aggiornato il descrittore del sapore «da dosaggio zero a demi-sec, fresco sapido, persistente».
MOTIVAZIONE:
a) Inserimento fatto per dettagliare correttamente il colore della tipologia Bardolino Chiaretto
b) Inserimento fatto per dettagliare correttamente le peculiarità della spuma
c) Inserimento fatto per dettagliare correttamente il descrittore del colore della tipologia Bardolino Chiaretto Spumante
d) Inserimento fatto per dettagliare correttamente il descrittore dell’odore della tipologia Bardolino Chiaretto Spumante in relazione del metodo di produzione
e) Inserimento fatto per dettagliare correttamente il descrittore del sapore della tipologia Bardolino Chiaretto Spumante in base al contenuto di zuccheri.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare di produzione.
Documento unico: la modifica riguarda la sezione «Descrizione dei vini»
7. Etichettatura, designazione e presentazione
DESCRIZIONE:
a) inserimento di designare in etichetta la tipologia Chiaretto come «Chiaretto di Bardolino»
MOTIVAZIONE:
la dizione «Chiaretto di Bardolino» è stata tradizionalmente utilizzata in forma colloquiale in ambito locale per diretta assonanza con la storica definizione «Chiaretto del Garda», localmente in uso già anteriormente al riconoscimento delle denominazioni di origine gardesane. Con il tempo, e soprattutto nell’ultimo quinquennio, la medesima definizione di «Chiaretto di Bardolino» è andata progressivamente affermandosi in ambito nazionale e internazionale come forma descrittiva del Bardolino Chiaretto da parte sia della stampa, sia degli operatori quali buyer, ristoratori, gdo ecc., a tal punto da elidere di fatto, in numerosissimi casi, pressoché totalmente la dizione «Bardolino Chiaretto» sia nei listini dei distributori, dei ristoratori e della grande distribuzione, sia sulle maggiori guide di settore e sulla stampa sia specializzata che generalista e conseguentemente anche nel parlato colloquiale di una ingente massa di consumatori. Nei fatti, si verifica pertanto un sostanziale disallineamento tra la univoca dizione obbligatoriamente riportata in etichetta (Bardolino Doc Chiaretto) e quella entrata e ormai consolidatasi nell’uso comune sul mercato e presso la stampa (Chiaretto di Bardolino), con grave potenziale discapito delle opportunità commerciali e di marketing da parte della filiera. Viene pertanto richiesta la possibilità di riallineare anche in termini descrittivi l’offerta della filiera con il «vissuto» della domanda.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare di produzione.
8. Confezionamento
DESCRIZIONE:
a) adeguamento automatico della normativa inerente il confezionamento dei vini.
MOTIVAZIONE:
a) Le particolari caratteristiche di freschezza che caratterizzano l’ampia maggioranza della produzione della DOC «Bardolino», destinata ad essere immessa sul mercato e consumata prevalentemente nell’arco temporale di un anno, necessitano l’adozione di tempestivi adeguamenti alle innovazioni tecnologiche tempo per tempo ammesse dalla normativa in vigore, allo scopo di far fronte con immediatezza alla domanda proveniente dal mercato e di fronteggiare la concorrenza estera: è pertanto espresso desiderio della filiera che ogni eventuale nuova disposizione normativa che venisse introdotta in materia di confezionamento dei vini possa essere adottata in via automatica e questo in particolare per quanto attiene il confezionamento nei cosiddetti bag-in-box, attualmente non adottabile per gli esistenti vincoli normativi, per la tipologia Chiaretto, pur a fronte di una domanda internazionale costantemente e fortemente crescente di vini rosati a DO confezionati secondo tale modalità; tale indisponibilità normativa comporta al momento un considerevole gap commerciale a carico della Doc «Bardolino» nei confronti dei maggiori concorrenti esteri; la filiera intende pertanto essere nelle condizioni di operare immediatamente nel caso prossime auspicate variazioni delle previsioni normative liberalizzassero l’uso del bag-in-box anche per la tipologia Chiaretto.
Disciplinare: la modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare di produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Bardolino
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione dei vini
1. Bardolino
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l’invecchiamento;
— odore: caratteristico, vinoso;
— sapore: asciutto, sapido, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
2. Bardolino Classico
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l’invecchiamento;
— odore: caratteristico, vinoso;
— sapore: asciutto, sapido, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
3. Bardolino Chiaretto
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosa chiaro anche tendente all’aranciato;
— odore: caratteristico, fruttato, delicato;
— sapore: sapido, armonico;
— titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
— estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
— zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
4. Bardolino Chiaretto Classico
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosa chiaro anche tendente all’aranciato;
— odore: caratteristico, fruttato, delicato;
— sapore: sapido, armonico;
— titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
— estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
— zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
5. Bardolino Chiaretto spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— spuma: fine e persistente;
— colore: rosa chiaro anche tendente all’aranciato;
— odore: fragrante, fruttato quando spumantizzato con il metodo charmat; bouquet fine proprio della fermentazione in bottiglia quando spumantizzato con il metodo tradizionale;
— sapore: da dosaggio zero a demi-sec, fresco, sapido, persistente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
6. Bardolino Novello
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino chiaro;
— odore: caratteristico intenso fruttato;
— sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente vivace;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
— estratto non riduttore minimo:17,0 g/l;
— zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
7. Bardolino Classico Novello
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino chiaro;
— odore: caratteristico intenso fruttato;
— sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente vivace;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
— estratto non riduttore minimo:17,0 g/l;
— zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
8. Bardolino sottozona «Montebaldo»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino chiaro e brillante;
— odore: caratteristico, di piccoli frutti freschi, spezie, possibili accenni erbacei e floreali
— sapore: asciutto, fine, sapido, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol;
— estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
9. Bardolino sottozona «La Rocca»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino chiaro e brillante;
— odore: caratteristico, di piccoli frutti freschi, spezie, possibili accenni erbacei e floreali
— sapore: asciutto, fine, sapido, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol;
— estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
10. Bardolino sottozona «Sommacampagna»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— colore: rosso rubino chiaro e brillante;
— odore: caratteristico, di piccoli frutti freschi, spezie, possibili accenni erbacei e floreali
— sapore: asciutto, fine, sapido, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol;
— estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Vino novello
Pratica enologica specifica
Il vino «novello» deve essere imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve purchè venga prodotto con 100% di uve a macerazione carbonica.
5.2. Rese massime
1. Bardolino, Bardolino Classico, Bardolino Chiaretto, Bardolino Chiaretto Classico, Bardolino Chiaretto Spumente
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Bardolino Novello, Bardolino Classico Novello
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Bardolino Montebaldo, Bardolino La Rocca, Bardolino Sommacampagna
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della sottozona «Montebaldo» comprende i territori comunali di Affi, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli Veronese ricadenti all’interno della zona definita dall’articolo 3, lettera a) del disciplinare di produzione della DOC «Bardolino».
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della sottozona «La Rocca» comprende i territori comunali di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschera del Garda e Torri del Benaco ricadenti all’interno della zona definita dall’articolo 3, lettera a) del disciplinare di produzione della DOC «Bardolino».
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della sottozona «Sommacampagna» comprende i territori comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio, ricadenti all’interno della zona definita dall’articolo 3, lettera a) del disciplinare di produzione della DOC «Bardolino».
7. Varietà principale/i di uve da vino
Corvina N. - Cruina
Corvinone N.
Molinara N.
Rondinella N.
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. «Bardolino» - Categoria Vino (1)
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
I vini della denominazione di origine «Bardolino» sono prodotti sulle colline moreniche della sponda orientale del lago di Garda, deposte dai ghiacciai che modellarono il territorio, lasciando una serie di rilievi concentrici, affacciati verso il bacino lacustre e dotati di suoli assai variabili, tendenzialmente ghiaiosi e profondi. A fine inverno i terreni si riscaldano velocemente, consentendo lo sviluppo precoce dei germogli e un decorso regolare delle fasi vegetazionali, premessa per lo sviluppo e la maturazione ottimali di grappoli e tralci anche nelle annate più difficili.
Il clima è di tipo «mediterraneo», con estati calde ma non afose e inverni miti, ed è influenzato dalla massa d’acqua del lago, nonché, a nord, dal massiccio del monte Baldo e dalla vallata dell’Adige.
All’interno della zona si distingue un’area Classica, di più antica tradizione, prossima al lago e dotata di proprie caratteristiche climatiche e ambientali. Inoltre, fattori di natura geografica, pedologica e climatica connotano tre sottozone, che corrispondono rispettivamente: all’entroterra prossimo al monte Baldo; alla riviera gardesana, caratterizzata dal colle denominato La Rocca; al tratto collinare meridionale, attorno a Sommacampagna.
Fattori storici e umani
Ritrovamenti dell’età del bronzo, reperti romani, raffigurazioni di grappoli nelle chiese medioevali, documenti di compravendite di vigneti, nonché scritti di celebri autori antichi testimoniano la lunga e ininterrotta storia vitivinicola della zona di produzione.
È nell’800 che la produzione vinicola locale viene identificata con il nome di «Bardolino» per il vino rosso e «Chiaretto» per il vino rosato. Nell’800 vengono altresì individuate tre sottozone: nel 1837 l’osservatore agrario Bernardino Angelini descrive la vendemmia «nei Distretti di Caprino, Bardolino e Villafranca», mentre Giovanni Battista Perez, in un testo pubblicato nel 1900, documenta come, sin dal primo ‘800, i «periti estimatori» avessero definito prezzi diversi per i vini delle sottozone note all’epoca come «Valle di Caprino» o «distretto di Montebaldo», «distretto di Bardolino» e «Colli Morenici Meridionali» (gli attuali dintorni di Sommacampagna).
Riguardo al «Chiaretto», la tradizione vuole che la sua formula sia stata elaborata nel 1896 sul Garda dal senatore veneziano Pompeo Molmenti, che avrebbe appreso in Francia la tecnica della vinificazione «in bianco» delle uve rosse: Zeffiro Bocci nel 1970 scriveva che «nelle zone viticole veronesi adiacenti al Benaco, si è sempre prodotto un Chiaretto del Garda ben definito».
Fattori umani
Le capacità dei produttori dei vini della denominazione «Bardolino» si esprimono in primis nel valorizzare le peculiarità delle varietà autoctone Corvina Veronese e Rondinella e delle loro prerogative in termini di presenza fruttata e speziata, nonché di freschezza e sapidità.
Per quanto riguarda il «Chiaretto», tradizionalmente i produttori o effettuano le vendemmie separate delle uve (raccolte anticipatamente) oppure utilizzano la tecnica del «salasso» sui mosti destinati al «Bardolino». In entrambi i casi, gli operatori pongono grande attenzione alla conservazione dell’integrità del colore, che costituisce una delle caratteristiche salienti dei vini rosati. Partendo dalle particolari caratteristiche del «Chiaretto», in zona si è affinata anche la tecnica di elaborazione nella versione spumante.
8.2. «Bardolino» - Categoria Vino (1)
b) Specificità del prodotto
Le caratteristiche essenziali del «Bardolino» e del «Chiaretto» sono costituite dalla freschezza, dai profumi di piccoli frutti e di spezia, dalla considerevole bevibilità e abbinabilità, dal carattere giovanile, caratterizzato da un tipico sentore di «salatino», già descritto da autori di fine ‘800 e inizio ‘900.
Il «Bardolino» è un vino di colore rosso rubino brillante, con profumi fruttati ed eleganti accenni di spezie. Il gusto è asciutto, morbido, dotato di equilibrio, freschezza, e considerevole bevibilità.
Il «Chiaretto» ha un caratteristico colore rosa chiaro brillante; all’olfatto e al palato richiama delicati profumi di piccoli frutti e spezie; altra prerogativa e l’invidiabile freschezza.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
La felice esposizione dei terreni, il clima mite e arieggiato del lago di Garda, le piogge estive contenute e una mirata gestione viticola sono le basi per la maturazione ottimale delle uve del «Bardolino» e del «Chiaretto». L’area, grazie anche alle brezze provenienti dal lago, presenta buone escursioni termiche fra il giorno e la notte, che favoriscono la maturazione fenolica e la presenza di spiccati sentori fruttati. Inoltre, i suoli di natura morenica, la loro struttura e la composizione chimica, conferiscono ai vini una tipica caratteristica di sapidità e di freschezza giovanile che li differenzia da vini simili delle zone limitrofe.
Pur nella comune caratterizzazione, alcuni fattori territoriali specifici permettono di far apprezzare nei vini sentori peculiari come quelli di viola nei suoli ghiaioso-sabbiosi, di ciliegia nella zona meridionale dal clima estivo mediamente più caldo, nonché note speziate e una maggiore acidità nei terreni a substrato roccioso della fascia contigua alla dorsale del monte Baldo e la valle dell’Adige.
8.3. Categoria «Vino Spumante» (4) e «Vino spumante di qualità» (5)
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
Nell’ambito della denominazione di origine «Bardolino», e in particolare nella sua tipologia «Chiaretto», si identifica tradizionalmente una produzione di vino Spumante, elaborato sia con il metodo della presa di spuma in bottiglia, sia con la presa di spuma in autoclave. Tale produzione di «Chiaretto Spumante» evidenzia uno stretto legame con le specificità geografiche della zona geografica e con le caratteristiche di freschezza e di sapidità determinate dai suoli e dal clima.
L’area di produzione corrisponde, infatti, alle colline moreniche orientali del lago di Garda, che hanno avuto origine dai ghiacciai che modellarono il territorio, lasciando una serie di rilievi collinari concentrici affacciati verso il bacino lacustre, dotati di suoli assai variabili, tendenzialmente ghiaiosi e profondi, ricchi di sali minerali. Il clima è influenzato dalla presenza della grande massa d’acqua del lago di Garda, ma anche dalla presenza del massiccio del monte Baldo e dalla vallata del fiume Adige. In linea generale, il clima della zona è caratterizzato da estati calde ma non afose e inverni miti, tanto da essere considerato di tipo «mediterraneo». Tali elementi fanno sì che a fine inverno i terreni si riscaldino velocemente, consentendo lo sviluppo precoce dei germogli e un decorso regolare delle fasi vegetazionali.
Fattori storici e umani
Ritrovamenti archeologici dell’età del bronzo, reperti romani, raffigurazioni di grappoli nelle chiese medioevali, documenti di compravendite di vigneti, nonché scritti di autori antichi, testimoniano la lunga ed ininterrotta storia vitivinicola della zona.
La tradizione locale vuole che la formula per la preparazione del vino «Chiaretto» sia stata elaborata nel 1896 sul lago di Garda dal senatore Pompeo Molmenti, che avrebbe appreso in Francia la tecnica della vinificazione «in bianco» delle uve rosse: Zeffiro Bocci nel 1970 scriveva che «nelle zone viticole veronesi adiacenti al Benaco, si è sempre prodotto un Chiaretto del Garda ben definito».
La storia moderna dei vini del territorio ha origine nel 1968 con l’istituzione della denominazione d’origine protetta «Bardolino», che prevede anche la tipologia Spumante del «Chiaretto».
Fattori umani
Le capacità dei produttori della denominazione si esprimono nel valorizzare le peculiarità delle varietà autoctone Corvina Veronese e Rondinella e la loro interrelazione con l’ambiente naturale; l’esperienza degli operatori permette di individuare i momenti di ideale maturazione delle uve in relazione ai prodotti da ottenere, anche con riferimento al «Chiaretto Spumante». I produttori hanno affinato la capacità di vendemmiare e lavorare le uve in relazione all’andamento climatico e delle richieste del mercato; le uve destinate al «Chiaretto», soprattutto nella versione Spumante, vengono raccolte anticipatamente.
Gli operatori pongono grande attenzione all’integrità del colore, che costituisce una delle caratteristiche salienti dei vini rosati, all’esaltazione delle sensazioni di piccoli frutti di bosco tipici dei vitigni tradizionali della zona, ed alla presenza di una considerevole freschezza.
8.4. Categoria «Vino Spumante» (4) e «Vino spumante di qualità» (5)
b) Specificità del prodotto
Il «Chiaretto» viene ottenuto con la vinificazione «in rosa» delle uve, ossia con una minima macerazione delle bucce: da qui il caratteristico colore rosa brillante. Per la versione Spumante del «Chiaretto» vengono impiegati mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal disciplinare e vengono utilizzati i metodi della spumantizzazione a fermentazione naturale, secondo le tecniche tradizionali della presa di spuma in bottiglia (cosiddetto «Metodo Classico») o della presa di spuma in autoclave (cosiddetti metodi «Charmat» o «Martinotti»).
All’olfatto il «Chiaretto Spumante» richiama delicati profumi di piccoli frutti di bosco, accompagnati da sottilissime venature speziate. Al palato offre succose sensazioni di piccolo frutto rosso, unite ad una invidiabile freschezza giovanile. Per le caratteristiche di leggerezza, di presenza fruttata, di speziatura e di freschezza, il «Chiaretto Spumante» è caratterizzato da un’estrema abbinabilità sia con la cucina tradizionale del territorio, sia con quella moderna o internazionale.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
La felice esposizione dei terreni, la struttura e la composizione chimica dei suoli morenici della zona d’origine, il clima mite e arieggiato del lago di Garda, le piogge estive contenute e una mirata gestione viticola sono le basi per la maturazione ottimale delle uve per l’ottenimento di mosti e vini destinati alla produzione del «Chiaretto Spumante».
Per la struttura diversificata e la composizione chimica, i suoli morenici conferiscono ai vini una peculiare caratteristica di sapidità e salinità, nonché un carattere fresco, giovanile e brioso, ideali nei vini Spumanti e tale da differenziarli da vini simili delle zone limitrofe, costituendone una prerogativa di tipicità. Inoltre, grazie anche alle brezze provenienti dal lago, l’area presenta buone escursioni termiche fra il giorno e la notte, che favoriscono la maturazione fenolica e la presenza di spiccati sentori fruttati.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
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Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16809