Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 02-07-2021
Numero provvedimento: 1098
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-07-2021
Numero gazzetta: 238

Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione del 2 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 24-epibrassinolide, estratto di bulbo di Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento UE 02/07/2021, n. 2021/1098, pubblicato in G.U.U.E. 6 luglio 2021, n. L 238)


LA COMMISSIONE EUROPEA,
 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza cyflumetofen gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze 24-epibrassinolide e estratto di bulbo di Allium cepa L. non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo su agrumi, albicocche, pesche, pomodori, melanzane, cetrioli e luppolo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cyflumetofen, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per le bacche di sambuco. Per quanto riguarda il flurossipir, è stata presentata una domanda simile per erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, timo, basilico e fiori commestibili. Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, è stata presentata una domanda simile per olive da tavola e da olio.

(4) In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6) Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7) Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva 24-epibrassinolide, era stata inserita nel fascicolo sintetico anche una domanda riguardante gli LMR in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, raccomandando che la sostanza 24-epibrassinolide fosse inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (4).

(8) L’estratto di bulbo di Allium cepa L. è stato approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione (5). Le condizioni d’uso della sostanza non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire la sostanza estratto di bulbo di Allium cepa L. nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


 

ALLEGATO