Immissione al consumo DOC Orvieto Classico Superiore.
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEl PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVE ZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMETARI PREF III
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale, in relazione al disposto di cui all'ultimo comma dell 'art. 5 del relativo disciplinare di produzione(1), sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'argomento in oggetto.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile cedere agli imbottigliatori che hanno stabilimenti al di fuori della zona di produzione il vino in oggetto allo stato sfuso già sottoposto a certificazione, fatta salva la permanenza a carico degli stessi imbottigliatori dell'obbligo di osservare la scadenza del l o marzo prima dell'immissione al consumo.
Al riguardo, sentito l'Ufficio PQAI IV in indirizzo per conoscenza, si fa presente quanto segue.
Preliminarmente, si ev idenzia che la citata scadenza del 1° marzo è applicabile in via generale, cioè a qualsiasi imbottigliatore con stabilimento dentro o fuori la zona di produzione, tenuto conto che il di sciplinare in questione non prevede l 'obbligo di imbottigliamento in zona.
Inoltre, ai sensi delle d isposizioni contenute nell'art. 24, commi 2 e 3, della L. n. 238/2016, non è configurabil e l'immissione al consumo nel caso in cui il vino in questione sia integralmente detenuto presso qualsiasi imbottigli atore allo stato sfuso ovvero " ... contenuto in bottiglie o in recipientifin_o a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifìchi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza."
In tal senso, sussistendo la conformità all e prescrizi oni previste dalle appena citate disposizioru, e fatto salvo ogni altro adem pimento documentale, comprese le comunicazioni all'OdC autorizzato previste ai sensi del DM n. 7552 del 2 agosto 2018, si esprime l'avviso che vino in questione possa essere ceduto a qual siasi imbottigliatore antecedentemente alla data del 1° marzo, anche nel caso in cui quest'ulti mo abbia stabilimenti al di fuori della zona di produzione.
Si ritiene opportuno precisare che, tenu to conto del l'art. 5, comma 3, del di sciplinare, gli imbottigliatori che detengono il vino in questi one presso stabilimenti posti fuori dalla zona di produzione non possono sottoporlo ad operazioni di affinamento.
Si confem1a che resta fermo il principio per il quale il vino in questione, già posto in circolazione nel circuito commerciale, deve essere comunque immesso al consumo non prima del più v te citato termine del l° marzo.
Oreste Gerini
Direttore Generale
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(1) " La qualifica superiore può essere usata per designare i vini "Orvieto" e "Orvieto" classico provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del/ ' l 1,50% voi come previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo ill 0marzo dell 'annata successiva a quella della vendemmia."