Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 18-09-2020
Numero provvedimento: 9144408
Tipo gazzetta: Nessuna

Disciplinare di produzione vini IGT “Rubicone”. Produzione vini con specificazione di vitigno nella tipologia “rosato”. Richiesta parere.

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV



Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Consorzio ha evidenziato che nel vigente disciplinare di produzione della IGT “Rubicone”, così come modificato con l’ultima proposta, resa applicabile ai sensi del DM n. 59176 del 28 luglio 2016, concernente l’autorizzazione all’etichettatura transitoria, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009, le tipologie di vino con la specificazione di un vitigno nella versione “rosato”, benché espressamente previste all’articolo 2, commi 4 (limitatamente ai vitigni a bacca nera indicati al precedente comma 3), non sono state espressamente descritte all’articolo 6, laddove figura la descrizione delle caratteristiche analitiche ed organolettiche delle altre tipologie di vini, ivi compresa la descrizione della tipologia “rosato” senza la specificazione di vitigno.

Al riguardo, concordando con l’avviso di codesto Consorzio, tenuto conto che le tipologie in questione sono comunque previste dal disciplinare, si rappresenta che detta carenza è dovuta ad un errore materiale, verificatosi all’epoca della stesura del disciplinare consolidato con l’ultima proposta di modifica, che è stata resa applicabile con il citato DM n. 59176 del 28 luglio 2016, in attesa della definizione della procedura di modifica del disciplinare presso la Commissione UE, che è tuttora in corso.

Tanto evidenziato, fatto salvo che lo scrivente Ufficio provvederà quanto prima a correggere detto errore e ad effettuare apposita comunicazione alla Commissione UE, nell’ambito della procedura di modifica del disciplinare in corso, previa pubblicazione del disciplinare aggiornato sul sito internet del Ministero, si comunica che, nelle more di tale correzione, è da ritenersi legittima la rivendicazione delle tipologie IGT “Rubicone” rosato con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera espressamente indicati all’articolo 2, comma 3, del relativo disciplinare. Peraltro nel sistema informatico SIAN sono già presenti i codici delle tipologie rosato in questione, ai fini rivendicativi e produttivi.

Inoltre, per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche analitiche ed organolettiche delle stesse tipologie rosato si rimanda a quella prevista all’articolo 6 del disciplinare per la tipologia “rosato”, anche in considerazione del fatto che per i vini IGP non è prevista l’idoneità all’esame organolettico, ma soltanto la certificazione analitica con il sistema a campione.


IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)