Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 25-06-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 25-06-2021
Numero gazzetta: 248

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Morellino di Scansano].

(Comunicazione 25/06/2021, pubblicata in G.U.U.E. 25 giugno 2021, n. C 248)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

« Morellino di Scansano»

PDO-IT-A1260-AM03

Data della comunicazione: 21 aprile 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Cancellato il riferimento all’Allegato relativo all’elenco dei vitigni complementari che concorrono alla base ampelografica fino ad un massimo del 15%

Si ritiene superfluo il riferimento a detto elenco in quanto si tratta dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 2.

2.   Indicazione della decorrenza per il possesso dei requisiti per effettuare le operazioni di vinificazione in deroga

Si tratta del riferimento alla data di introduzione di tale deroga con Decreto ministeriale 23 luglio 2010.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5 ed il documento unico alla sezione 9.

3.   Aggiornamento dei riferimenti normativi riguardo alla giustificazione dell’imbottigliamento in zona delimitata ed alla previsione delle autorizzazioni ad imbottigliare aldilà delle immediate vicinanze

Si tratta di un adeguamento formale in conformità alla vigente normativa. La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5.

4.   Spostamento del comma sull’immissione al consumo dall’articolo 7 all’articolo 5 del disciplinare

Si tratta di un adeguamento redazionale. La modifica riguarda il disciplinare agli articoli 5 e 7.

5.   Spostamento del comma dell’indicazione dell’annata di produzione delle uve dall’articolo 5 all’articolo 7 del disciplinare

Si tratta di un adeguamento redazionale. La modifica riguarda il disciplinare agli articoli 5 e 7.

6.   Cancellazione della caratteristica organolettica limpidezza brillante

Il parametro della limpidezza non si ritiene necessario per qualificare la tipicità dei prodotti della DOP Morellino di Scansano, in quanto può essere considerato un requisito di conformità, di carattere generale, per tutti i vini.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 6 ed il documento unico alla sezione 4.

7.   Cancellazione del termine Superiore dall’elenco delle qualificazioni da vietare in etichetta

Si tratta di una modifica formale poiché tale menzione non può essere utilizzata se non espressamente prevista dai disciplinari di produzione.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 7.

8.   Previsione della facoltà di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana»

Viene introdotta la possibilità di riportare nell’etichettatura e nella presentazione dei vini DOCG Morellino di Scansano il nome «Toscana» come unità geografica più ampia.

L’utilizzo facoltativo dell’indicazione del nome dell’unità geografica più ampia «Toscana» permette di fornire una ulteriore informazione al consumatore sulla zona geografica del territorio di produzione dei vini DOCG Morellino di Scansano, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 7 ed il documento unico alla sezione 9.

9.   Aumento del volume nominale delle bottiglie in vetro da 5 a 6 litri, e introduzione dei formati speciali da 9, 12 e 15 litri

L’estensione della capacità delle bottiglie fino a 6 litri, risponde ad una richiesta di commercializzazione del prodotto in tale capacità. Inoltre, è stata semplificata l’indicazione dei volumi consentiti, e sono stati previsti i formati speciali esclusivamente per finalità promozionali.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 8 ed il documento unico alla sezione 9.

10.   Indicazione dei sistemi di chiusura: divieto di utilizzo del tappo a corona, possibilità di utilizzo del tappo a vite fino a 0,75 litri ad esclusione del Morellino di Scansano Riserva

Si tratta di una migliore indicazione dei sistemi di chiusura consentiti per i prodotti della denominazione.

Il tappo a vite, non consentito per la tipologia Riserva, viene previsto anche per le capacità fino a 0,75 litri, e risponde a specifiche richieste provenienti dai mercati di alcuni Paesi esteri. La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 8 ed il documento unico alla sezione 9.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Morellino di Scansano

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione dei vini

Morellino di Scansano anche con la menzione Riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

Odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico.

Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo12,50%vol; per la menzione Riserva 13,00 %vol.

Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; per la menzione Riserva: 26,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

5.2.   Rese massime:

1. DOCG Morellino di Scansano

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve rientra nella Regione Toscana e comprende integralmente il comune di Scansano e parte dei comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna, Semproniano, tutti ricadente in provincia di Grosseto.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOCG Morellino di Scansano

La millenaria storia vitivinicola della zona di produzione del Morellino di Scansano, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano». Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Morellino di Scansano -Imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo zona geografica delimitata.

Morellino di Scansano - Vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

E’ autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2 000 metri in linea d’aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del D.M. 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Morellino di Scansano - Etichettatura e presentazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

E’ possibile riportare nell’etichettatura e nella presentazione dei vini DOCG Morellino di Scansano, il nome «Toscana» come unità geografica più ampia.

Il nome geografico più ampio Toscana, deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita, oppure dell’espressione dell’Unione europea denominazione di origine protetta, secondo la successione di seguito indicata:

— Morellino di Scansano

— Denominazione di origine controllata e garantita o Denominazione di origine protetta (oppure l’acronimo DOCG o D.O.C.G.)

— Toscana.

caratteri del nome Toscana devono avere un’altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.

Morellino di Scansano - Confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini DOCG Morellino di Scansano devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese», con volume nominale fino a 6 litri.

L’uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.

Morellino di Scansano - Sistemi di chiusura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo a corona.

L’utilizzo del tappo a vite è ammesso soltanto per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano Riserva.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16737