Settore vinicolo - Disciplinare del Vermentino Sardegna DOC - Violazione del disciplinare sanzionata ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L. n. 164 del 1992, depenalizzata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 507 del 1999, a causa del rilevamento, a seguito di analisi su campione, di uno scostamento al ribasso del valore di acidità relativa all'acido tartarico - Scostamento causato dalla precipitazione tartarica rispetto ad un valore all'imbottigliamento dovuta a vari fattori di conservazione - Annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
SENTENZA
n. 202/2021, pubbl. il 12/05/2021
(Presidente: dott.ssa Giovanna Osana - Relatore: dott. Emanuela Cugusi)
Nella causa iscritta al n. 471 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2019, promossa da:
M.G., nato a S. il (...), residente in Q. S.'E. nella via P. n. 5, e la M.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore R.M., con sede in S., via G. n. 79, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, via Carbonia n. 10, presso lo studio dell'avv. Alberto Fanti, che li rappresenta e li difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in riassunzione in appello;
attori in riassunzione
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;
convenuto in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
FATTO
Con ricorso depositato in data 15 Febbraio 2008, G.M. e la M.V. S.R.L. proposero opposizione avverso l'ordinanza n. 65/08 ICQDGA - ICQ DGA Registro Ufficiale 0000635, emessa in data 11.01.2008, e notificata il 21.01.2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva loro ingiunto il pagamento, in solido, di euro 9.294,00, oltre spese di analisi e di notifica, per la violazione del disciplinare del Vermentino Sardegna DOC- sanzionata ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L. n. 164 del 1992, depenalizzata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 507 del 1999 - il quale prevede un'acidità del 4,5% di acido tartarico; in specie, in un lotto di 300 bottiglie (per un totale di 225 litri) - e per l'esattezza il lotto n. 3048 dell'annata del 2002 - sarebbe risultata un'acidità di 4,07 di acido tartarico.
A fondamento dell'opposizione i ricorrenti allegarono che il prodotto era stato prelevato in data 9 luglio 2003 e sottoposto ad analisi in data 17 dicembre 2003 e il risultato era stato comunicato ai ricorrenti il 17 marzo 2004, in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981.
Nel merito, gli opponenti sostennero che:
- lo scostamento al ribasso del valore in discussione sarebbe stata di modesta entità e, inoltre, irrilevante in relazione alla qualità del prodotto;
- sul piano tecnico, detto scostamento sarebbe stato causato dalla precipitazione tartarica, rispetto ad un valore all'imbottigliamento di 4,8%, che poteva essere dovuta a vari fattori di conservazione;
- nel caso di specie, essendo state eseguite le analisi dopo 5 mesi dal prelevamento del campione, e le controanalisi nel maggio 2004, in queste ultime si era verificata la tipica presenza di cristalli biancastri, dovuti alla precipitazione tartarica, verosimilmente causata dalle modalità di conservazione e trasporto del lotto prelevato.
Si costituì il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestando la sussistenza di vizi nella conservazione del prodotto.
Invero, l'amministrazione osservò come il dato del maggio 2004 - relativo alle analisi eseguite a seguito della richiesta di revisione - fosse paragonabile a quello di dicembre 2003, a riprova del fatto che il prodotto prelevato a seguito del campionamento era stato conservato correttamente.
Inoltre, l'amministrazione sostenne che il Vermentino che non possieda il 4,5% di acidità andrebbe declassato alla categoria merceologica inferiore, non potendosi fregiare dell'indicazione tipica; in relazione a tale aspetto, non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che il vino presentasse il 4,8% di acidità tartarica al momento dell'imbottigliamento, in quanto il declassamento può (e deve) avvenire anche in fase di commercializzazione (art. 56 regolamento CE 1493/99, Circolare MIPAF 19.02.2004 e Circolare 1.07.2005).
La causa, istruita con produzioni documentali, fu decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3287/2010, pubblicata, mediante lettura del dispositivo, il 1 dicembre 2010.
Preliminarmente, il giudice di prime cure ritenne infondata l'eccezione di decadenza dell'amministrazione ritenendo che la comunicazione per raccomandata dell'esito delle analisi andava considerata, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 689 del 1981, equivalente alla contestazione immediata e svincolata dal termine di 90 giorni, di cui all'art. 14 della medesima legge.
Nel merito il Tribunale rigettò l'opposizione nonchè la richiesta di riduzione della sanzione nei minimi edittali, invece rideterminando la stessa in senso incrementativo, ritenendo che "dalla totale infondatezza delle contestazioni legittimamente deriva la riconsiderazione della misura della sanzione - ai sensi dell'art. 23 della L. n. 689 del 1981 che consente al giudice tale apprezzamento - sicché l'importo cui gli opponenti saranno tenuti sarà pari a euro 15.000,00".
Proposero appello G.M. e la M.V. S.r.l., preliminarmente contestando la decisone in punto di decadenza; secondo parte appellante il tribunale avrebbe errato nel ritenere che, siccome la comunicazione delle analisi equivale a "contestazione immediata", per essa non opererebbe il termine del secondo comma dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, il quale atterrebbe esclusivamente alla notifica della contestazione non immediata.
Nello specifico l'appellante sostenne che "Tale assunto non appare condivisibile per il semplice fatto che ciò che il Tribunale ha considerato una "mera comunicazione dell'esito delle analisi" costituisce in realtà una vera e propria contestazione che deve essere effettuata "immediatamente, giusto(a) il rinvio del quinto comma dell'art. 15 della L. n. 689 del 1981 al primo comma dell'art. 14 della stessa legge. Se però la contestazione non viene effettuata immediatamente, come nel caso de quo, risulta sempre applicabile il secondo comma dell'art. 14, ovvero il necessario rispetto del termine ultimo di 90 giorni dalla data in cui sono noti gli esiti delle analisi. Se così non fosse l'interessato dovrebbe sottostare alla completa discrezionalità dell'Amministrazione, che accertata la regolarità/irregolarità del prodotto sottoposto ad analisi dovrebbe aspettare per ben cinque anni la comunicazione dell'esito delle analisi di un prodotto che, nella stragrande maggioranza dei casi è un prodotto deperibile".
Parte appellante contestò la sanzione anche sotto il profilo del quantum, rilevando, da un lato, come il Tribunale avesse motivato in maniera illogica in merito alla rideterminazione della stessa in senso incrementativo - posto che l'infondatezza dell'opposizione non equivale a una maggior "gravità" dell'illecito che legittimi l'elevazione della sanzione già irrogata dalla P.A. - e, per altro verso, che la modesta entità dell'illecito avrebbe meritato una sanzione minimale.
Si costituì in giudizio il Ministero, ribadendo le difese già svolte nel primo grado di giudizio e la correttezza della sentenza appellata in merito ai rapporti intercorrenti tra l'art. 14 e l'art. 15 della L. n. 689 del 1981.
La causa, istruita con produzioni documentali, fu decisa con sentenza n. 665/2016, pubblicata il 19. 6.2016, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di decadenza, annullò l'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiarò tenuta l'amministrazione a restituire quanto corrisposto dalla M.V. S.r.l. a seguito della sentenza di primo grado, quantificato nella somma di euro 26.801,84, con gli interessi legali dal pagamento al saldo; infine, condannò l'amministrazione alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore degli appellanti.
Ad avviso della Corte, dal combinato disposto degli artt. 14 e 15 della L. n. 689 del 1981 si poteva ricavare che, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'accertamento dell'illecito presupponga lo svolgimento di analisi di laboratorio e la loro comunicazione non sia possibile (altrimenti tenendo essa luogo della contestazione immediata dell'illecito, prevista quale regola dall'art. 14), trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14 legge 689 cit. che prevedono che la contestazione dell'illecito debba avvenire entro 90 giorni dall'esito delle analisi, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria (Cass. n. 5882/2007). Da ciò si è ricavato che in caso di mancata comunicazione delle analisi, il termine per la notificazione del verbale di contestazione decorre, non già dal momento in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza del risultato delle suddette analisi, bensì dal momento in cui esse sono state compiute (Cass. n. 538472011).
Conseguentemente, il collegio, argomentando dal fatto che la contestazione dell'illecito, nell'ipotesi in cui le analisi non siano state comunicate, deve avvenire entro 90 giorni dal loro compimento, ritenne che la comunicazione stessa non potesse considerarsi svincolata da alcun termine e legata esclusivamente a quello prescrizionale quinquennale previsto nella L. n. 689 del 1981, ma che debba essere anch'essa tempestiva ed immediata.
Invero, la comunicazione delle analisi di laboratorio non costituisce "accertamento" dell'illecito, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, ma solo un dato tecnico-strumentale, rispetto al quale ben si comprende perchè l'art. 15 della L. n. 689 del 1981 affidi al Dirigente di Laboratorio il compito "di comunare all'interessato, a mezzo di lettera raccomanda con avviso di ricevimento, l'esito delle analisi".
Ad avviso della Corte, diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo che:
- da un lato, in mancanza della comunicazione delle analisi, la contestazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 cit. dovrebbe essere notificata entro 90 giorni dal loro esito, pena l'estinzione della sanzione;
- dall'altro, se l'Amministrazione, oltre il termine di 90 giorni, piuttosto che notificare la contestazione, si limitasse a comunicare le analisi, fino ad allora non comunicate, il procedimento sanzionatorio sarebbe salvo.
Tuttavia "evidentemente questo sarebbe illogico perché la comunicazione delle analisi oltre i 90 giorni non può avere, dopo essere stata omessa, effetti maggiori e migliori della contestazione che, a condizione avvenga entro i 90 giorni, è preposta a porre rimedio all'omissione della comunicazione di esse analisi".
Pertanto, il collegio affermò che la comunicazione delle analisi deve essere immediata e tempestiva, ovverosia, deve avvenire "entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione, stabilita dal quinto comma, tra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato previsto dal primo comma dell'art. 14 ( Cass. 7979/97)".
E, " tale lasso di tempo non potrebbe per la contraddizione che intrinsecamente non lo consente, essere maggiore di quello massimo entro cui, in sua mancanza, deve essere notifica la contestazione stessa ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L. n. 689 del 1981, che rinvia all'art. 14. Di modo che, in definitiva, al più tardi entro 90 giorni dalle analisi o di queste perviene al trasgressore la comunicazione, o perviene la notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14."
In relazione al caso di specie la Corte, rilevato che le analisi erano state svolte in data 17 dicembre 2013 e che la loro comunicazione era avvenuta il 17 marzo 2014 - ovverosia al novantunesimo giorno successivo al loro compimento - essa doveva ritenersi intempestiva, e ciò anche nell'ipotesi, prospettata dalla amministrazione e disattesa dalla Corte, in cui la comunicazione del 17 marzo 2004 potesse essere qualificata come contestazione dell'illecito, e non quale comunicazione delle analisi di laboratorio.
La Corte, ritenuti assorbiti gli altri motivi di merito, dichiarò tenuta l'amministrazione a restituire gli importi percepiti dalla M.V. S.r.l a seguito del passaggio del credito al ruolo esattoriale, come da documento prodotta dalla difesa dell'appellato e relativo bollettino di pagamento in data 12.9.2011..
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, propose ricorso in Cassazione il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione degli artt. 14 e 15 della L. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il ricorrente lamentò che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che l'atto di comunicazione delle analisi di laboratorio prevista dall'art. 15 L. n. 689 del 1981, fosse fosse svincolato dal termine di 90 giorni previsto dall'articolo 14 secondo comma della L. n. 689 del 1981.
Invero, il ricorrente sostenne che il termine di novanta giorni si riferiva al caso in cui non fosse stato possibile comunicare l'esito delle analisi di laboratorio, laddove nella specie tale condizione non ricorreva perché la comunicazione di tale esito, equiparata per legge alla contestazione immediata, era stata eseguita. Qualora la comunicazione dell'esito delle analisi fosse possibile e, come nella specie avvenuta, il lasso di tempo intercorrente dall'esito delle analisi e la comunicazione al trasgressore era assolutamente irrilevante.
2. Violazione degli artt. 112, 190, 282, 345 e 389 del c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente lamentò inoltre che la Corte d'Appello non avesse tenuto in considerazione il fatto che la richiesta di restituzione delle somme pagate dopo la sentenza di primo grado era stata formulata dai resistenti soltanto in sede di comparsa conclusionale, dovendosi dunque ritenere tardiva.
Con ordinanza n. 18199/2019 depositata il 5.07.2019, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio, già in precedenza affermato, secondo cui "nel sistema della legge n. 689, in caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice, in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestività, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente), come prescrive l'art. 15 (commi primo e quarto), cioè entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione, stabilita dal quinto comma, tra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato previsto dal primo comma dell'art. 14. In mancanza - poiché il sesto comma dell'art. 15 statuisce che ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e quarto comma, si applicano le disposizione dell'art. 14 - il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare se la notificazione della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall'art. 14, secondo comma (o da eventuali norme derogative) decorrente dal momento di completamento delle analisi (così testualmente Cass. n. 7079/1997).
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'amministrazione (secondo cui il tempo intercorrente tra il momento della conoscenza dell'esito delle analisi e la sua comunicazione era assolutamente irrilevante), in quanto tale comunicazione deve avvenire entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione stabilita dal quinto comma dell'art. 15 cit, tra tale forma e l'accertamento immediato previsto dal primo comma dell'articolo 14.
Tale valutazione andava però condotta caso per caso, mentre la Corte d'Appello aveva errato nell'operare una "sostanziale equiparazione fra la comunicazione dell'esito delle analisi da parte del dirigente di laboratorio, nel caso di specie possibile ed eseguita, e la notificazione del verbale di contestazione della violazione: l'una e l'altra, secondo la sentenza, debbono farsi entro novanta giorni dalla data di esecuzioni delle analisi". Ma in tal caso non si terrebbe conto che in materia di accertamenti mediante analisi di campioni, la notificazione degli estremi della violazione è prevista quando non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo al quarto comma dell'articolo 15 della legge 689 dell'81, cioè a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del dirigente del laboratorio.
Tale comunicazione dell'esito delle analisi (nel caso di specie effettuata) non è legata a termini predefiniti. Unico requisito della stessa è che sia eseguita in un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione fra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato, termine che non può coincidere, a priori, con quello di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981 per la notifica della contestazione".
La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata, demandando a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, di esaminare nuovamente la controversia nell'osservanza del principio statuito in relazione al motivo accolto e a una nuova regolamentazione delle spese dei due giudizi di merito, oltre che a quelle del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ., tempestivamente depositato, G.M. e la M.V. S.r.l. hanno riassunto il procedimento formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il quale contesta il fondamento delle avverse doglianze e chiede, quindi, il rigetto dell'appello in quanto infondato, in fatto e in diritto.
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
E' compito della Corte, in questo giudizio, verificare se la comunicazione dell'esito delle analisi di Laboratorio, di cui all'art. 15 della L. n. 689 del 1981, sia stata eseguita in un "lasso di tempo compatibile con l'equiparazione fra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato" (Cass. n. 18199/2019).
Risulta pacifico e documentalmente provato che le analisi di laboratorio relative al campione di "Vino non frizzante a D.O.C. Vermentino di Sardegna", prelevato presso la ditta M.V. S.r.l., sono state svolte dal Laboratorio di Perugia - Sezione di Cagliari, in data 17 dicembre 2003 (v. documento n. 2 del fascicolo del primo grado di giudizio del Ministero opposto).
Orbene, dalla documentazione prodotta dal Ministero (doc. 3 fascicolo di primo grado) emerge chiaramente come il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, Laboratorio di Perugia, abbia comunicato alla ditta M.V. S.r.l. l'esito "analitico, ai sensi dell'art. 15 L. n. 24711 del 1981 n. 689 a carico della ditta M.V. S.r.l. ..." solo in data 17 marzo 2004, ovverosia ben novantuno giorni dopo il loro compimento.
Tale termine ad avviso di questa Corte non può ragionevolmente essere considerato equipollente all'accertamento immediato della violazione.
Invero, la ratio della comunicazione dei risultati delle analisi di Laboratorio, in un termine che possa ritenersi equipollente all'accertamento immediato della violazione, è proprio quella di garantire al trasgressore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, consistente, tra l'altro, nella facoltà di richiedere una revisione delle analisi già effettuate che potrebbe eventualmente essere compromessa dal trascorrere del tempo intercorso dal campionamento, considerata la deteriorabilità del prodotto, nella specie ricavato da uva biologica.
Ciò posto, non essendo avvenuta la comunicazione delle analisi di laboratorio in un termine equipollente alla contestazione immediata, l'amministrazione avrebbe dovuto notificare gli estremi della violazione al trasgressore entro il novantesimo giorno dallo svolgimento delle analisi, così come previsto dal comma 2 dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 15 comma 6 della medesima legge.
Ebbene, nel caso di specie, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emesso l' Ordinanza Ingiunzione in data 11 gennaio 2008, e l'ha notificata il 21 gennaio 2008, ben oltre il termine di 90 giorni, decorrente dal momento di completamento delle analisi - ovverosia il 17 dicembre 2002 - e previsto dall'art. 14 l.cit. al fine della notifica degli estremi della violazioni.
Conseguentemente, vista la mancata comunicazione delle analisi di laboratorio in un termine equipollente alla contestazione immediata della violazione, ed essendo, altresì, mancata la notificazione degli estremi della violazione entro 90 giorni dallo svolgimento delle predette analisi, l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria si è estinta, a norma dell'art. 14, comma 6, L. n. 689 del 1981.
Tanto premesso, l'ordinanza ingiunzione n. n. 65/08, ICQDGA - ICQ DGA Registro Ufficiale 0000635, emessa in data 11.01.2008 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è illegittima e, pertanto, deve essere annullata.
In merito alla domanda di restituzione degli importi corrisposti dalla M.V. S.r.l. al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deve essere disattesa la doglianza dell'amministrazione con la quale era stata censurata la sentenza per aver accolto la domanda di restituzione delle somme pagate dopo la sentenza di primo grado nonostante la relativa richiesta fosse tardiva, in quanto formulata solo con la comparsa conclusionale.
A tal proposito, la Corte osserva che in data 12 settembre la M.V. S.r.l. ha prodotto in giudizio una ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della somma di euro 26.801,84.
In relazione a tale circostanza, giova evidenziare come la Suprema Corte, con la pronuncia n. 22921/2018, ha affermato che "la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed e ammissibile in appello ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata gia eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione di tale impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale (per il rito lavoro "note conclusionali")".
Pertanto, considerato che la M.V. S.r.l. e il M. avevano già prodotto all'udienza del 18 novembre 2011 la ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa, avvenuto in data 12 settembre 2011, richiedendo contestualmente, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado - e che, anche nelle conclusioni rassegnate in questa sede, gli attori in riassunzione hanno chiesto la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza, la relativa domanda deve ritenersi del tutto tempestiva e deve trovare accoglimento.
L'accoglimento del primo motivo nei termini sopra illustrati comporta l'assorbimento del secondo, con cui l'appellante censura la sentenza in merito alla quantificazione, compiuta dal primo giudice, della sanzione amministrativa oggetto di causa.
La regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio - liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, alla luce della fatto che la sentenza é stata pubblicata il 1.12.2010 e, quindi, precedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni - del giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, e successive modificazioni (scaglione 5.201,00 - 26.000,00, valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale per il giudizio d'appello e per il giudizio di cassazione, e valori minimi per le sole fasi introduttive e di studio per il presente giudizio) devono essere poste a carico del Ministero, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3287/2010, pubblicata il 1.12.2010 dal Tribunale di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione:
3. Accoglie l'appello proposto da M.G. e dalla M.V. S.r.l. e per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 65/08 ICQDGA - ICQ DGA Registro Ufficiale 0000635, emessa in data 11.01.2008 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
4. Dichiara tenuta l'amministrazione a restituire quanto corrisposto dalla M.V. S.r.l. a seguito della sentenza di primo grado, pari a euro 26.801,84, in data 12.9.2011, con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
5. Condanna il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla rifusione, in favore degli odierni attori in riassunzione, delle spese di lite per il giudizio di primo grado, che liquida, con riferimento alla tabella forense del 2004, in euro 725,00 per diritti, in euro 1.215,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
6. Condanna il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla rifusione, in favore degli odierni attori in riassunzione, delle spese di lite per il giudizio d'appello, che liquida in euro 3.777,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
7. Condanna il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla rifusione, in favore degli odierni attori in riassunzione, delle spese di lite per il giudizio di Cassazione, che liquida in euro 2.935,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
8. Condanna il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla rifusione, in favore degli odierni attori in riassunzione, delle spese di lite per il presente giudizio, che liquida in euro 1.349,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 30 aprile 2021
Depositata in cancelleria il 12 maggio 2021