Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 14-06-2021
Numero provvedimento: 436
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Partecipazione al bando per l’assegnazione di terre civiche ai fini del loro miglioramento tramite coltivazioni - Adesione alla “strada del Vino Cannonau” quale associazione senza scopo di lucro fondata per la promozione e valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola - Riconoscimento regionale delle “strade del vino” quale specifico strumento di valorizzazione congiunta delle produzioni vitivinicole e agroalimentari tipiche e di qualità - Criteri per l'elaborazione della graduatoria - Impugnazione della graduatoria definitiva.

 


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2020, proposto da
Antonio PILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Merella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

- RESISTENTE -

contro

COMUNE DI ARZANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- CONTROINTERESSATI -

nei confronti

Nicola MONNI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pasquale Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

INTERVENIENTI -

e con l'intervento di


OGGETTO

per l'annullamento

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO promosso da PILIA:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n°126 del 23 marzo 2020 con la quale il Responsabile del settore area amministrativa del Comune di Arzana ha dichiarato l'efficacia dell' AGGIUDICAZIONE DISPOSTA con la determinazione n°89 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto l'approvazione della proposta della Commissione di gara di RIASSEGNAZIONE DEI TERRENI SITI IN LOCALITÀ S'ACCETTORI IN AGRO DEL COMUNE DI ARZANA NELLA PARTE IN CUI ASSEGNA ALLA DITTA MONNI NICOLA I LOTTI “C” ED “E”;

- della GRADUATORIA DEFINITIVA con riferimento alla riassegnazione del LOTTO “C” della superficie di ha 5,6783 nonchè del LOTTO “E” della superficie di ha 4,68 ALLA DITTA MONNI Nicola;

- della deliberazione del Consiglio comunale n°14 del 4 maggio 2020 con la quale si richiede ad ARGEA il mutamento di destinazione e la sospensione dell'uso civico per la durata di anni 30 ai sensi dell'art. 17 L.R. 12/1994, per l'esclusiva coltivazione di vigneto, seminativo e frutteto, in favore dei soggetti elencati nella graduatoria definitiva, NELLA PARTE IN CUI LA DITTA MONNI RISULTA ASSEGNATARIA DEI due LOTTI “C” ed “E”;

- dei verbali n° 3 e 4 del 20 febbraio 2020 nella parte in cui assegnano il punteggio di 62/70 all' offerta tecnica presentata dal controinteressato ai fini dell'assegnazione del lotto “C” e del lotto “E”;

- ove occorrer possa, del bando nella parte in cui non specifica CHE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA “GARANZIA OCCUPAZIONALE” DEVE ESSERE CONSIDERATO CON RIFERIMENTO AL SINGOLO LOTTO RICHIESTO IN CONCESSIONE;

- nonchè dell'eventuale contratto di concessione stipulato - medio tempore - tra il Comune di Arzana e l'attuale assegnatario;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche non conosciuto, avverso il quale si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da MONNI , per l’annullamento, per quanto di ragione e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso incidentale:

avverso i provvedimenti impugnati, compresi tutti i verbali (da 1 a 4) della Ccommissione giudicatrice, nella parte in cui NON HANNO DETERMINATO L’ESCLUSIONE DEL RICORRENTE PRINCIPALE e, comunque, hanno assegnato allo stesso un PUNTEGGIO MAGGIORE rispetto a quello che sarebbe spettato.

VISTI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arzana e di Nicola Monni (anche ricorrente incidentale);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e considerati presenti (ex regime processuale Covid) i difensori delle parti che hanno depositato note d'udienza sostitutive della discussione da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

 

I due ricorrenti hanno partecipato al bando per l’assegnazione delle terre civiche per il loro miglioramento, tramite coltivazioni, allegando proposta tecnica progettuale.

Il ricorrente Pilia chiedeva l’assegnazione di 3 lotti (C-E-G).

Il controinteressato Monni chiedeva l’attribuzione di 6 lotti (C-E-G-I-L-M).

Entrambe le proposte erano “costruite” sulla base dell’insieme dei lotti (tutti) richiesti.

La graduatoria è stata redatta , per quanto concerne l’offerta tecnica, rapportata ai “criteri” (in particolare, per quel che qui interessa, “occupazionali”) correlati alla proposta “globale”.

In base ai punteggi attribuiti Pilia è risultato aggiudicatario del (solo) lotto G, mentre Monni dei (soli) 2 lotti C-E (che erano stati richiesti anche dal ricorrente principale).

Diversamente dalla valutazione dell’ offerta tecnica (complessiva per tutti i lotti richiesti) il criterio per la quantificazione del punteggio per l’ “offerta economica” veniva computata in base al singolo rialzo economico formulato dal partecipante (in relazione a ciascun lotto).

Con ricorso depositato il 6.7.2020 i provvedimenti sono stati impugnati, al fine di poter ottenere o l’esclusione dell’aggiudicatario o la sua riduzione del punteggio, specie per il lotto “E”; al fine di poter ottenere o entrambi i lotti (C-E) o il singolo lotto E (in aggiunta al G già attribuito).

Con il ricorso principale Pilia sono state formulate le seguenti censure:

1)Violazione dell'art. 10 del bando - eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta - difetto di istruttoria in relazione all'attribuzione del punteggio inerente al subcriterio della “coerenza del progetto preliminare con le esigenze esplicitate nel Progetto di riassegnazione” - violazione del principio di par condicio tra i concorrenti;

2) Violazione dell'art. 10 del bando – violazione del decreto assessoriale n°1120/32 del 9 maggio 2008 allegato n°2 - violazione dell’allegato 1 alla determinazione RAS n°15737/706 del 4 agosto 2009 – erroneo computo del punteggio riferito alla “garanzia occupazionale” , che doveva essere riferito alle “effettive assunzioni” - eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta - violazione del principio di par condicio dei concorrenti - difetto di istruttoria;

3) Violazione dell'art. 6 del bando con riferimento all’applicazione del subcriterio di valutazione “iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive locali” - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - illogicità e irragionevolezza manifesta - violazione del principio di par condicio.

Si sono costituiti in giudizio:

- sia l’Amministrazione , che ha anche eccepito la tardività del ricorso, per ritenuta applicabilità del termine di 30 giorni, riferito alle gare pubbliche;

- sia il controinteressato Monni, che ha proposto, anche, RICORSO INCIDENTALE, depositato il 8.9.2020, finalizzato ad ottenere o l’esclusione del ricorrente principale o la riduzione della valutazione del suo progetto presentato.

Con il ricorso incidentale sono state formulate le seguenti censure:

1inc) violazione delle norme e dei principi generali in materia di professioni regolamentate - eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti - difetto di istruttoria e di motivazione.

2inc) violazione della lex specialis - eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti - difetto di istruttoria e di motivazione.

Entrambi hanno chiesto il rigetto del ricorso principale per la sua infondatezza.

Alla Camere di Consiglio del 5.8.2020 la domanda cautelare è stata rinviata per esigenze difensive.

Alla Camera di Consiglio del 14.10.2020 l’istanza cautelare è stata riunita al merito.

All’udienza del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO
 

La graduatoria definitiva è stata impugnata con il ricorso principale nella parte in cui la ditta Monni è risultata assegnataria dei lotti “C” ed “E”, cioè di “parte” dei lotti assegnati (erano stati richiesti, da Monni, 6 lotti: C-E-G-I-L-M).

Al ricorrente Pilia (che aveva chiesto l’assegnazione dei lotti C-E-G) è stato assegnato solo il lotto “G”.

Con il ricorso principale sono stati contestati i verbali n° 3 e 4 del 20 febbraio 2020 nella parte in cui hanno assegnato il punteggio di 62/70 all' “offerta tecnica” presentata dal controinteressato ai fini dell'assegnazione del lotto “C” e del lotto “E”, ed in particolare sotto l’aspetto della valutazione del progetto “globale” riferito a tutti i 6 lotti (benchè non tutti ottenuti), nella specie per il dato riferito alla “garanzia occupazionale”.

Avendo il controinteressato Monni promosso ricorso incidentale avverso la proposta progettuale formulata dal ricorrente principale Pilia occorre esaminare, nel rispetto dell’ordine prioritario delle questioni, preliminarmente, il gravame di Monni, finalizzato all’esclusione del ricorrente principale Pilia o alla riduzione del suo punteggio per l’offerta tecnica.

Tale ricorso, se accolto, determinerebbe l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.

*RICORSO INCIDENTALE MONNI.

Con tale impugnazione l’aggiudicatario dei due lotti C-E Monni ha formulato due censure:

-la prima per ottenere l’esclusione di Pilia, ricorrente principale, in quanto la sua domanda è stata presentata con una Relazione “non firmata da tecnico abilitato”.

-la seconda per ottenere l’azzeramento del punteggio assegnato a Pilia (5 punti), per il criterio relativo alle “iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive”.

Il ricorso incidentale è infondato.

1 inc)Primo motivo incidentale.

La Relazione “economica e produttiva” (doc. 16) è stata sottoscritta dal ricorrente Pilia, che ha la qualifica di geometra, iscritto al relativo Collegio.

Monni sostiene che per tale atto la competenza sarebbe esclusiva degli agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici.

Il Collegio ritiene la domanda ammissibile, in quanto il Bando non prevedeva particolari formalità/competenze nell’ elaborazione della Relazione tecnica.

Sotto tale profilo la redazione e la sottoscrizione del sintetico documento analitico/descrittivo da parte di un tecnico (geometra) soddisfaceva la lex specialis che non prescriveva, a pena di esclusione, l’imputabilità di tale incombenza a soggetti dotati di competenze specialistiche.

Il Bando all’art. 6, sub Busta B, a pag. 7 disponeva che:

“In conformità dell’art. 4 del “Regolamento usi civici, l’offerta tecnica dovrà contenere una Relazione economica e produttiva recante una DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DELLA TEMPISTICA relative all’operazione di valorizzazione dell’area oggetto della concessione, con riferimento sia agli interventi, sia alle attività economiche da svolgere.

Il punteggio, massimo di 70 punti, è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 4 del “Regolamento Usi civici”, elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi”.

Con assegnazione di “un punto per ogni unità lavorativa impegnata”.

Né può essere accolta la tesi del ricorrente incidentale (che ha impugnato, per quest’ aspetto, anche il Bando), in quanto la limitazione a competenze “specialistiche” avrebbe ristretto in modo ingiustificato la partecipazione.

L’esigenza di formulazione di una proposta meditata e ragionata risulta soddisfatta, sia per l’aspetto soggettivo che oggettivo, con la produzione (come si esprime il bando) di una “descrizione sintetica”, che va considerata idonea anche quella redatta da un geometra, il quale ha le competenze per definire ed illustrare le “modalità organizzative e la tempistica relative all’operazione di valorizzazione”.

Si consideri che il R.D. n°274/1929, che contiene il regolamento per la professione di geometra, attribuisce a tale professionista numerose funzioni nel “settore rurale”; tra queste funzioni di stima di aree e fondi rustici, di danni alle coltivazioni, di operazioni di consegna di beni rurali, funzioni contabili e amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie, progettazione di piccole opere inerenti alle aziende agrarie.

Con riconoscimento, in capo al geometra, di competenze tecniche e specifiche per poter elaborare anche “proposte di miglioramento e valorizzazione di fondi rurali”.

La prima censura incidentale, finalizzata ad ottenere l’esclusione del ricorrente principale per “inidoneità della domanda”, in particolare per l’imputabilità, con Relazione tecnica a firma del geometra (lo stesso interessato), va respinta, in quanto tale interpretazione lederebbe il principio di tassatività delle clausole di esclusione.

^^

2 inc) Secondo motivo incidentale.

Con il secondo vizio del ricorso incidentale Monni contesta il punteggio attribuito al ricorrente principale Pilia (5 punti) per le “iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive locali”, sostenendo che nessun punteggio avrebbe potuto essergli attribuito (per questa voce Monni ha ottenuto 8 punti).

La motivazione del richiesto azzeramento di questa voce sarebbe riferita alla circostanza che la “strada del Vino Cannonau”, alla quale ha aderito il ricorrente principale Pilia, non rappresenterebbe una “filiera”, ma solo una forma di promozione territoriale.

Anche tale censura è infondata.

La Strada del Vino Cannonau è un'associazione senza scopo di lucro fondata per la promozione e valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola delle province di Nuoro e Ogliastra attraverso un itinerario che mette “in rete” le aziende agricole ed il paniere dei prodotti agroalimentari tipici di tale area, oltre al conferimento del vino prodotto presso le diverse cantine sociali presenti nel territorio Ogliastrino.

Le “strade del vino” rappresentano una realtà di grande rilievo ai fini della promozione, dello sviluppo e della commercializzazione dei prodotti tipici di un determinato territorio, con disciplina a livello nazionale, con la legge n°268/1999.

A livello regionale sono state dettate le direttive di attuazione della normativa nazionale, con la deliberazione n°45/14 del 7 novembre 2006.

Nella citata deliberazione, la “strada del vino” viene qualificata come uno “strumento valido per determinare un assetto equilibrato del territorio interessato, instaurando un corretto rapporto tra attività agricola, artigianato, commercio, industria alimentare e turismo”, dovendo diventare “un polo di aggregazione di attività diversificate operanti in uno stesso ambito territoriale attraverso lo sviluppo e la valorizzazione congiunta non solo delle produzioni vitivinicole, ma anche delle produzioni agricole tipiche e di qualità, riconosciute con marchio europeo (Reg. CE n. 510/06), e delle produzioni agro-alimentari tradizionali (decreto legislativo n. 173/1998 e D.M. n. 350/1999) che ricadono nel percorso individuato”. Si precisa, altresì, che “le strade del vino risponderanno in ogni modo all’obiettivo di valorizzazione di tutte le produzioni DOCG/DOC che ricadono nel territorio indicato”.

E con successivo decreto n°41/decA/1 del 14 gennaio 2009, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna ha riconosciuto sette “strade del vino” (doc. n. 28), tra cui quella del Cannonau, al fine di valorizzare in modo congiunto le produzioni vitivinicole e agroalimentari tipiche e di qualità mediante l'utilizzo di risorse interne e del patrimonio locale per giungere ad un modello di sviluppo endogeno con ricadute positive nella stessa area di fruizione. L'obiettivo riconosciuto è proprio quello di creare una rete promozionale e commerciale tra realtà aziendali differenti con lo scopo comune di favorire la produzione e la vendita dei prodotti locali.

L’avvenuto formale riconoscimento regionale delle “strade del vino” è stato, quindi, compiuto quale specifico“strumento di valorizzazione congiunta delle produzioni vitivinicole e agroalimentari tipiche e di qualità, comporterà indubbi vantaggi economici per il territorio, in cui l’utilizzo di risorse interne e del patrimonio locale porta ad un modello di sviluppo endogeno con ricadute nella stessa area di fruizione”.

Ne consegue che l'attribuzione di 5 punti al ricorrente principale Pilia, contestata dalla ditta Monni, è legittima e risponde alla proposta formulata che tiene conto dell’adesione alla “Strada del vino Cannonau” , Associazione coerente con le prescrizioni del bando, considerato che il Decreto assessoriale citato espressamente disciplina tale tipologia di “rete”, prendendo atto dell’esigenza di dettagliata articolazione degli “itinerari enogastronomici”, con la costituzione di 7 strade del vino (cfr. dispositivo del decreto)

Ne consegue che la richiesta decurtazione dei 5 punti (che determinerebbe la riduzione del punteggio di Pilia a 69,28, in modo da renderlo inferiore al punteggio attribuito a Monni, di 71,24 per il lotto E) va respinta.

***

RICORSO PRINCIPALE.

Essendo infondato il ricorso incidentale Monni, occorre scrutinare le censure (3) formulate dal ricorrente principale Pilia.

RITO principale.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione, in rito, sollevata dal Comune, che ha eccepito la tardività del ricorso, per ritenuta applicabilità del termine di 30 giorni, riferito alle gare pubbliche (art. 120 cpa).

L’eccezione è infondata.

La disciplina del termine abbreviato (30 giorni), c.d. “rito appalti” (art. 120 comma 5 cpa), concerne le procedure di “affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture”.

L’art. 120 comma 1 cpa definisce <l’ ambito>, in modo, doverosamente, ben limitato e circoscritto, per l’applicabilità del termine ristretto, identificandolo negli:

“atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture.”

Di tale norma (combinato disposto commi 1 e 5 art. 120 cpa), che ha creato una pesante limitazione all’esercizio dell’azione processuale, deve essere compiuta una interpretazione necessariamente “tassativa”, non essendo ammissibile effettuare applicazioni estensive e/o ampliative.

In questa fattispecie, trattandosi di “assegnazione/attribuzione di terreni”, benchè la procedura sia sorretta e disciplinata da un Bando, con redazione di una graduatoria finale, non può applicarsi il termine breve di 30 giorni, dovendosi considerare (necessariamente) applicabile il termine ordinario di 60 giorni.

Non rientrando il provvedimento finale di assegnazione di terre nella disposizione attinente, esclusivamente, i contratti strettamente contemplati dal comma 1 dell’art. 120 cpa.

Altrimenti si assisterebbe ad una illegittima attribuzione di una facoltà, esercitabile a livello amministrativo (e non legislativo, unico soggetto competente a poter prescrivere limitazioni così incisive ed invasive sui poteri di azionabilità giudiziaria), di introduzione di una compressione processuale, con violazione di legge.

**

MERITO principale.

Il ricorso principale è fondato nei modi, nei termini e nei limiti che saranno esaminati; in particolare risulterà fondata la seconda censura (con accoglimento del secondo vizio in tema di “garanzie occupazionali”).

INQUADRAMENTO.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’ “offerta tecnica”, il bando prevedeva due criteri di valutazione (il primo con 4 sottocriteri):

^1) attività economica produttiva: max 60 punti, punteggio da suddividersi in quattro subcriteri di valutazione:

a) coerenza del progetto preliminare con le esigenze esplicitate nel Progetto di riassegnazione: fino a 20 punti;

b) modalità di gestione: fino a 20 punti;

c) iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive locali: fino a 10 punti;

d) agricoltura biologica e sistemi ecosostenibili: fino a 10 punti;

^2) garanzia occupazionale: max 10 punti, riferito al <numero di addetti impiegati>.

L’ odierno ricorrente Pilia ha proposto un progetto colturale avente ad oggetto <3 lotti C, G, E> per un’estensione complessiva di 14 ettari circa, finalizzato alla coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti.

Per tale progetto veniva calcolato (sulla base dei criteri di cui alla determinazione RAS n°15737/706 del 4 agosto 2009) l’impiego di n°4 unità lavorative.

La ditta Monni, controinteressata e ricorrente incidentale, ha presentato un’offerta avente ad oggetto <6 lotti C, E, G, I, L, M> per un’estensione complessiva pari a 28,83 ettari di terreno.

Nella relazione allegata contenente la proposta tecnica di piano aziendale veniva dichiarato da Monni che “l'indirizzo produttivo futuro dopo l'assegnazione dei lotti funzionali e la costituzione dell'azienda, sarà di tipo ortofrutticolo, olivicolo e vitivinicolo in virtù delle potenzialità”.

Veniva, inoltre, calcolato il “fabbisogno lavorativo” in relazione alla <superficie totale dei lotti richiesti> in assegnazione, per un totale di 20.832 ore lavorative annuali, corrispondenti a 10,96 U.L.A. (Unità Lavorativa Annua), pari a circa <11 unità lavorative> aziendali.

Anche tale calcolo è stato effettuato in base ai criteri di cui alla determinazione RAS n°15737/706 del 4 agosto 2009.

La Commissione, il 20 febbraio 2020 (con verbale n° 3), ha assegnato i punteggi relativi alle “offerte tecniche” presentate.

Alla ditta Monni controinteressata veniva attribuito, per la proposta tecnica:

- con riferimento al criterio di valutazione della “coerenza del progetto preliminare con le esigenze esplicitate nel progetto di riassegnazione” (sub 1a) il punteggio massimo di 20 punti;

- per il criterio della “garanzia occupazionale” (sub 2) il punteggio massimo pari a 10 punti (il massimo, un punto per ogni unità lavorativa impiegata), cioè riferito alla manodopera che sarebbe stata necessaria per la coltivazione di tutta l’estensione dei <6 lotti>.

Con riguardo al subcriterio (sub 1c), relativo alle “iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive locali”, la ditta Monni, con specifico riferimento alla coltivazione del vigneto, dichiarava, che avrebbe attivato “le filiere per la commercializzazione e trasformazione di prodotto con adesione a sistemi locali quali di filiera vitivinicola attraverso la cooperativa <Antichi Poderi di Jerzu> con sede a Jerzu”.

All’offerta tecnica proposta dalla ditta Monni <per i sei lotti complessivamente considerati> veniva attribuito il punteggio globale di 62/70 (di cui 10 punti per numero di addetti impiegati).

All’offerta tecnica di Pilia, per i tre lotti complessivamente richiesti, veniva assegnato il punteggio totale di 47/70 (di cui 4 punti per il numero addetti impiegati).

Nella medesima seduta del 20 febbraio 2020 venivano aperte anche le offerte economiche con conseguente attribuzione del relativo punteggio, calcolato sulla base del rialzo percentuale proposto dai partecipanti “per ogni singolo lotto”.

All'odierno ricorrente veniva attribuito il punteggio massimo, per l’offerta economica, di 30 punti per entrambi i lotti C ed E, avendo egli offerto il rialzo maggiore;

alla ditta Monni veniva assegnato per il lotto C il punteggio economico di 25,86 e per il lotto E il punteggio di 17,85.

La graduatoria finale proclamava:

* la ditta controinteressata Monni aggiudicataria sia del “lotto C” (con il punteggio di 87,86), sia del “lotto E” (con il punteggio di 79,85);

*l’odierno ricorrente Pilia si classificava (con riferimento ad entrambi i lotti C ed E), al secondo posto con il punteggio di 77 (con lo stesso punteggio Pilia otteneva l’assegnazione del solo lotto “G”).

Non avendo ottenuto né il lotto C né il lotto E (rispetto ai quali si collocava al secondo posto) il ricorrente Pilia ha impugnato il procedimento di formazione e la graduatoria finale.

1princ.) PRIMO VIZIO PRINCIPALE.

Con il primo vizio il ricorrente principale Pilia sostiene che la ditta Monni avrebbe dovuto essere esclusa per la “difformità del progetto presentato” rispetto a quanto previsto nella lex specialis o, comunque, il punteggio attribuito a Monni avrebbe dovuto essere ridotto.

La contestazione è infondata.

Il Bando non prevedeva l’ esclusione per l’impianto di olivi (equiparabile alle coltivazioni arboree da frutto, ammessa dalla lex specialis) e l’uliveto incide sul progetto complessivo in misura tale da non comportare rilevante variazione di punteggio.

La “conservazione” delle colture esistenti (la cui eventuale modifica non è sanzionata da esclusione) è riferita dal bando non alle specie arboree/vegetali (grano, vite, meleto, pereto, ciliegeto, oliveto, ecc.), ma alle tipologie individuate nelle “categorie” seminativo, vigneto e frutteto.

Oltretutto nel progetto della ditta Monni le coltivazioni olivicole influiscono sul piano di sviluppo colturale in misura minimale, solo il 4,04 % sulla superficie aziendale (1,00 Ha/24,7278 Ha = 4,04%) e dell’1,7 % sulla forza lavoro ULA (367 ore annue ettaro di oliveto/ 20.832,68 ore lavoro totali annue per il piano di sviluppo colturale), nonché dell’1,1 % sul reddito lordo standard (1.753 € reddito lordo standard da coltivazione dell’oliveto ; rispetto a euro 160.071,05 di reddito lordo standard da sviluppo colturale totale).

Anche qualora si ipotizzasse l’ esclusione della coltivazione di un ettaro di oliveto, le ULA (unità lavoro annue) non subirebbero, a questo titolo, variazioni sostanziali in quanto, eliminando dalle ore totali annue quelle dedicate alla coltivazioni degli olivi (20.832 h - 367 h coltivazione olivo annua = 20.465 h), il conteggio totale delle ore lavorative rimarrebbe lo stesso (11 ULA, ottenute dividendo 20.465 h totali/1.900 h per unita lavorativa annua =10,77 ULA).

 

2 princ.) SECONDO VIZIO PRINCIPALE.

Con la seconda censura il ricorrente principale Pilia sostiene che la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio alla ditta controinteressata Monni relativo alla “garanzia occupazionale”.

Assume particolare e dirimente rilievo, ai fini della definizione della controversia, questa contestazione attinente l’applicazione del secondo criterio, quello “occupazionale”, parametrato alla valutazione del progetto (offerta tecnica).

Il principio che va affermato, con chiarezza, è che l’ ambito di estensione va verificato e posto in correlazione diretta con la <concreta attuazione> del progetto; con attribuzione di premialità occupazionali solo se “effettive”.

Sia il lotto C che il lotto E sono quasi totalmente coltivati a vigneto e hanno un’estensione di unità vitata, rispettivamente, di 4,0043 e di 3,5687 ettari, e di seminativo per una superficie di 0,9937 e di 0,7205 ettari.

I due lotti, sotto il profilo di potenzialità occupazionale hanno le seguenti ULA, rispettivamente:

*per il “lotto C” una capacità occupazionale di 1,18 per il vigneto e 0,77 per il seminativo, per un totale di 1,95 occupati;

*mentre per il “lotto E” la capacità occupazionale è di 1,05 per il vigneto e 0,33 per il seminativo, per un totale di 1,38 occupati.

Gli occupati complessivi “possibili” (per l’insieme dei 2 lotti C-E) è di 3,33 ULA, con la possibilità di attribuire 3 punti ( e non 10), in quanto doveva essere considerati solo i lotti effettivamente vinti da Monni (e non quelli oggetto di mera “richiesta”, che si estendeva a 6 lotti).

Ma nel caso in esame a Monni sono stati assegnati solo 2 lotti (E-C) e, nonostante ciò, gli è stato attribuito il massimo del punteggio (10 punti), correlati a <11 ULA>, non trovano, in realtà, alcuna giustificazione e corrispondenza.

Venendo così riconosciuto a Monni un punteggio che non avrebbe potuto trovare conferma e concreta attuazione con le effettive assunzioni.

La Commissione, in sostanza, mentre ha attribuito i punteggi per l’ “offerta tecnica” in riferimento a tutto il “gruppo” dei lotti “richiesti”, per le <offerte economiche> ha, correttamente, attribuito il punteggio “per ogni singolo lotto” assegnato.

Il che ha determinato la redazione di una graduatoria finale, che ha implicato l’assegnazione dei terreni, considerando, per la voce “garanzia occupazionale”, un punteggio riconosciuto ai progetti “nel complesso e cumulo fra tutti i lotti”, tutti oggetto di richiesta, ma assegnati solo parzialmente.

Dunque il punteggio attribuito si riferisce alla pluralità di lotti, “tutti” quelli richiesti (nella speranza di poterli ottenere tutti), ma che non corrisponde alla realtà del progetto che verrebbe “attuato”.

In sede di attribuzione del punteggio le U.L.A. non sono state considerate e calcolate sulla base dell’ “effettiva” estensione dei lotti che sarebbero stati assegnati.

L’Amministrazione ha attribuito dei punteggi (per la “futura” occupazione), che in realtà non sono corrispondenti alle estensioni “reali” dei lotti, che sarebbero stati effettivamente coltivati.

La corretta attribuzione di punteggio, per tale criterio occupazionale, avrebbe dovuto essere parametrato non al progetto “globale” (con l’influenza di lotti non concretamente assegnati), ma con cumulo delle sole singole superfici oggetto di “effettiva attribuzione”.

Con conseguente necessità di <scomputo> del punteggio riferito a lotti richiesti ma “non affidati” all’assegnatario, con sottrazione del punteggio corrispondente al numero di ULA da impegnare (e che “non” sarebbero state mai occupate).

E ciò è quello che è avvenuto nel caso di specie ove, a fronte di una richiesta, da parte di Monni, di 6 lotti (C-E-G-I-L-M), in realtà, all’esito della procedura, vi è stata l’assegnazione a tale richiedente di soli 2 lotti (C-E), con notevole influenza in termini di mutamento (abnorme) del punteggio assegnabile per la manodopera che sarebbe stata richiesta.

Altrimenti, seguendo la tecnica di computo seguita dalla PA, risulterebbe beneficiato e preferito un soggetto (come in effetti è accaduto) in forza di un punteggio “ampliato”, correlato a personale che però non potrà essere assunto, per mancata “disponibilità” delle superfici (corrispondenti ai lotti non assegnati).

E’ esattamente quanto è avvenuto nel caso di specie ove l’attribuzione del punteggio (per il parametro “occupazionale”) è avvenuto cumulativamente (e non singolarmente), includendo anche lotti che “non” sono stati assegnati al concorrente.

Per l’effetto di tale erroneo computo, alla ditta Monni (alla quale sono stati assegnati solo due lotti C-E, ai quali anche il ricorrente Pilia aspirava), venivano attribuiti 10 punti (il massimo) per (presunte) 11 ULA, cioè per occupati correlati al progetto tecnico, “nella sua totalità”, presentato da Monni.

Tale agire amministrativo ha implicato che le 11 unità lavorative, proposte, sono state calcolate sull’estensione complessiva di TUTTI I SEI LOTTI che erano stati richiesti dal controinteressato Monni (che ne ha ottenuto solo due).

Con la costruzione di una graduatoria così concepita, il punteggio “premiale” è stato rapportato ad una “garanzia di occupazione” in realtà inesistente (per 7 unità), che non avrebbe potuto mai avverarsi (per indisponibilità delle terre), in quanto riferita all’intera superficie, globale, di 6 lotti (di cui quattro non assegnati a Monni).

L’attribuzione del punteggio per tale voce non corrisponde, quindi, alla “quantità di manodopera” che verrà effettivamente utilizzata (riferita all’assegnazione, limitata, dei soli due lotti, C e E).

La ditta controinteressata Monni ha presentato un progetto (globale, cumulativo) da cui emerge che questa avrebbe garantito un'occupazione di n°11 unità lavorative.

Ma ciò era fattibile solo nell’ipotesi in cui la stessa fosse diventata assegnataria di TUTTI i <6 lotti> richiesti.

L’attribuzione di un punteggio “congiunto e cumulativo” (correlato alla “proposta” tecnica globale) si appalesa del tutto disallineato rispetto al punteggio che avrebbe dovuto essere assegnato, riferito all’ effettivo numero di personale che avrebbe potuto essere impiegato.

Essenzialmente con mancata coerenza e corrispondenza strutturale.

Dunque la Commissione, per la voce “garanzia occupazionale”, avrebbe dovuto attribuire il punteggio in modo tale da renderlo effettivamente rapportato ai “singoli” lotti che sarebbero stati “concretamente assegnati” (cosi come è stato fatto per il computo dell’offerta economica).

Nel caso di specie, invece, all’esito della procedura, la ditta Monni è risultata assegnataria “solo” dei lotti C ed E (rispetto ai 6 lotti chiesti in assegnazione), con una estensione complessiva di circa dieci ettari, ma ha beneficiato del punteggio per ULA riferita all’estensione globale dei lotti richiesti.

I lotti assegnati, valutati in base alla loro estensione, richiedevano l’impiego:

- di n°1,95 addetti per il lotto “C” ;

-e n°1,38 addetti per il lotto “E”,

con un totale complessivo di n°3,33 unità lavorative (e non 11).

Ne consegue che vi è stata una illegittima attribuzione di 7 punti a Monni (3 anziché 10 punti), quota estremamente rilevante e influente nel computo del punteggio globale (specie per l’assegnazione del lotto “E”).

Analogamente, anche all’odierno ricorrente Pilia erano stati assegnati (in base all’ erronea impostazione) 4 punti, per la voce “garanzia occupazionale”, riferiti agli addetti impiegati per la proposta “complessiva” per i 3 lotti richiesti “C, G, E”.

Ricostruendo i dati di rilievo, per entrambe le posizioni, si evidenzia il seguente quadro.

La valutazione complessiva dell’ “offerta tecnica” compiuta dalla Commissione è stata di:

-62 punti per Monni, di cui per operai totali 10 punti (per una superficie totale “richiesta” di 28.41.40);

-43 punti per Pilia, di cui per operai totali 4 punti (per una superficie totale “richiesta” di 14.57.00).

In sostanza era emersa (con tale illegittima modalità di conteggio effettuata dalla Commissione) una “superiorità dell’ offerta tecnica” di Monni, sia per il lotto C , che per il lotto E .

All’ offerta economica per il lotto C è stato assegnato, in base alla percentuale di rialzo, il punteggio di:

-25,86 per Monni;

-30 per Pilia.

Per l’ offerta economica del lotto E, sulla base della percentuale in rialzo, venivano assegnati:

-17,85 punti a Monni;

-30 punti a Pilia.

Con l’integrazione del punteggio economico (migliore per Pilia per entrambi i lotti) la graduatoria finale classificava:

-Monni assegnatario sia per il lotto C (con 87,86 punti ) che per il lotto E (79,85 punti);

-al secondo posto Pilia con 77 punti (sia per il lotto C che E).

Graduatoria redatta con l’attribuzione, per Monni, del punteggio massimo attribuibile per il criterio di valutazione “occupazionale” di 10 punti (un punto per ogni unità lavorativa impiegata).

Posto che l’assegnataria ditta Monni ha presentato un’offerta, per 6 lotti, parametrata ad un’estensione globale di circa 28 ettari, impegnandosi ad occupare, per tutti questi lotti, complessive 11 unità lavorative, l’assegnazione di soli 2 lotti avrebbe dovuto imporre la necessità di ridurre il punteggio spettante per il valore “occupazionale”, parametrandolo in modo da renderlo coerente alle “effettive estensioni assegnate”.

La proposta di garanzia occupazionale è riferita al progetto colturale nella sua massima estensione. Con applicazione della “tabella regionale del fabbisogno di manodopera in agricoltura”, dove sono indicate in modo specifico, per le singole specie colturali, le ore lavorative per ciascun ettaro di terreno, emerge il numero degli “occupati necessari” per la conduzione di un’azienda agricola.

All’art. 2 del bando, le colture presenti nel lotto C ed E, vengono specificate:

-per il lotto C (ex unità vitata, ora seminativo, Seminativi / Frutteti - Tare/Macchie) per un Totale 5,6783;

-per il lotto E (Seminativi / Frutteti - Tare/Macchie) per un Totale 4,6845.

Sia il lotto C che quello E sono quasi totalmente coltivati a vigneto e hanno un’estensione:

- di unità vitata, rispettivamente, di 4,0043 e di 3,5687 ettari,

- e di seminativo, rispettivamente, una superficie di 0,9937 e di 0,7205 ettari.

Con capacità occupazionale per il lotto C di 1,18 per il vigneto e di 0,77 per il seminativo, con un totale di 1,95 occupati.

Mentre per il lotto E la capacità occupazionale è di 1,05 per il vigneto e 0,33 per il seminativo, con un totale di 1,38 occupati (secondo i calcoli effettuati in base all’applicazione dei criteri regionali).

La ditta controinteressata nella sua offerta tecnica ha previsto 560 ore lavorative (per ettaro per la coltivazione dei vigneti a spalliera) e 880 ore lavorative (per ettaro per la coltivazione dei seminativi), diviso per 1900 (ore lavorative all’anno), moltiplicato per l’estensione del terreno.

Se è vero che il Bando consentiva, nel caso di domanda di assegnazione di <più lotti> (come è avvenuto sia per il ricorrente che per il controinteressato), di presentare un “unico progetto”;

è anche vero che il punteggio per l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere attribuito considerando gli <elementi qualificanti la proposta>, rapportata alle superfici “effettivamente assegnate”.

Emergendo la necessità di scomputare le “quote” di punteggio riferite a lotti “richiesti” in assegnazione, ma non attribuiti in graduatoria.

E’ inevitabile che i “valori” premianti (per l’occupazione), afferenti a lotti-superfici non assegnati, avrebbero dovuto essere necessariamente scorporati, pena il concretizzarsi di ingiustificabili distorsioni.

Il dato “globale” (cumulo dell’estensione dei lotti richiesti) è stato, invece, tenuto in considerazione dalla Commissione con l’attribuzione di punteggi che divenivano, sostanzialmente, solo figurativi.

Da qui discende l'illegittimità del punteggio assegnato alla ditta assegnataria Monni, in particolare con riferimento all’assegnazione del “lotto E” (posto che, come si vedrà, il lotto C comunque gli spetta).

Infatti:

§ lotto “C”: punti assegnati a Monni 87,86 – 7 (UL non spettanti) = 80,86 Monni (Pilia rimane, comunque, al secondo posto con 77);

§ lotto “E”: punti assegnati a Monni 79,85 – 7 = 72,85 Monni (Pilia era stato collocato al secondo posto con 77 punti).

Anche Pilia deve subìre la riduzione del punteggio per occupazione riferito al lotto C (richiesto ma non assegnato). Ma anche con la riduzione dei 2 punti (per le 2 ULA non spettanti, riferite al lotto C) Pilia rimane vincitore per l’assegnazione del lotto “E” (75 punti complessivi Pilia contro 72,85 Monni).

Ne consegue che, limitatamente al lotto “E”, si determina un avvicendamento nella graduatoria, con prevalenza della posizione del ricorrente Pilia, in luogo di Monni (per effetto della decurtazione di punteggio ULA, non spettante, da applicarsi).

In definitiva, a conclusione del giudizio, si perviene ad una conclusione differenziata fra disciplina (e assegnazione) del lotto “E”, rispetto a quella relativa all’attribuzione del lotto C:

*mentre per il “lotto C” la situazione rimane invariata, in quanto la decurtazione di punti (7 per il personale) non determina una inversione della graduatoria, fra primo e secondo, rimanendo l’assegnatario legittimo Monni, con gli 80,86 punti (dati da 87,86 meno i 7 sottratti);

*invece per il “lotto E” la situazione risulta invertita in quanto, espungendo il punteggio di 7 per la “garanzia occupazionale” (riferiti ai lotti “richiesti”, ma non “assegnati” a Monni), con riduzione a 72,85 del punteggio spettante a Monni (da 79,85 – 7 , sottratte le ULA non attribuibili), la posizione del ricorrente principale Pilia risulta prevalere, avendo avuto l’assegnazione di 77 punti (anche con la decurtazione di 2).

La (nuova) superiorità di Pilia, per il lotto “E” emerge anche computando l’analoga, dovuta, decurtazione, a carico dello stesso Pilia (per omogeneità di trattamento nell’applicazione del principio), per il personale riferito al lotto che non era conseguibile (il “C”).

All’odierno ricorrente Pilia erano stati assegnati 4 punti per la voce “garanzia occupazionale” (sulla base della medesima erronea impostazione), riferiti agli addetti impiegati nella proposta complessiva per i 3 lotti richiesti “C, G, E”.

Sottraendo 7 punti per Unità Lavorative (UL) al totale finale del punteggio per il progetto presentato, la posizione di Monni controinteressato subisce una riduzione da 87,86 punti a 80,86 (per il lotto C) e da 79,85 a 72,85 per il lotto E.

Analogamente il ricorrente Pilia, per lo stesso principio, subisce la riduzione (da 77 a 75) per la manodopera prevista per il lotto eventualmente non spettante (senza cumulo per punteggio ULA).

In sintesi, all’esito del giudizio:

* il ricorrente Pilia non può conseguire il lotto C, permanendo, per questo lotto la superiorità di Monni (anche dopo la riduzione e correzione del punteggio apportato per la voce occupazione);

* invece, il punteggio del ricorrente Pilia acquisisce superiorità, con diritto all’assegnazione del lotto “E” (posizione prevalente anche con la sottrazione dei punti riferiti alle 2 unità lavorative concernenti la parte della proposta non utilizzabile, riferita al lotto C, che era stato incluso nella proposta tecnica progettuale globale).

L’incidenza del personale, riferibile al lotto C, è di 2 ULA; il punteggio di Pilia (77 meno 2= 75) è superiore a quelli spettanti a Monni (72,85).

Tali punteggi, “depurati” da indici sostanzialmente “inesistenti”, risultano coerenti con la logica e con lo stesso bando che, all’art. 10 prevede:

“l’utilizzo dei terreni dovrà essere conforme al progetto tecnico offerto”, con il conseguente obbligo al rispetto, per l’aggiudicatario, degli impegni assunti in sede di proposta di assegnazione (primi fra tutti gli obblighi alle prospettate assunzioni del personale).

L’applicazione erronea, da parte della Commissione, emerge dalla valutazione premiale che è stata compiuta, ove, ai fini dell’assegnazione dei singoli lotto, è stato attribuito il punteggio totale della garanzia occupazionale che è stata calcolata in considerazione della pluralità di lotti richiesta, ma non ottenuta.

Con l’irragionevole risultato che la ditta assegnataria sarebbe obbligata a garantire l’impiego di 11 addetti, nonostante l’estensione dei terreni assegnati sia di gran lunga inferiore.

Le imprese agricole non possono impiegare un numero di addetti superiore a quello necessario per la conduzione dei fondi concretamente assegnati (lotti C ed E).

Pena la concretizzazione di un rilevante sbilanciamento nei costi e negli investimenti proposti, che hanno formato oggetto di valutazione e di assegnazione di punteggi.

In definitiva l’erronea applicazione dei punteggi, relativamente al criterio della “garanzia occupazionale”, ha determinato l’illegittima assegnazione del lotto E alla ditta Monni Nicola , anziché al ricorrente Pilia Antonio.

Con l’ applicazione del valore corretto degli U.L.A., calcolato in base al tipo di coltura e all’estensione del terreno, il ricorrente Pilia risulta essere il legittimo assegnatario del lotto “E”, in luogo del controinteressato Monni (che conserva il lotto “C”).

 

3 princ.) TERZA CENSURA PRINCIPALE.

Con la terza censura parte ricorrente contesta l’assegnazione del punteggio riferito relazione alle “iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive locali” (massimo di 10 punti), assegnato alla ditta Monni.

Per tale voce la Commissione ha assegnato al ricorrente Pilia 5 punti, mentre al controinteressato Monni sono stati assegnati 8 punti.

Per ottenere l’assegnazione del suddetto punteggio Monni dichiarava che avrebbe attivato, in qualità di socio conferitore, “le filiere per la commercializzazione e trasformazione di prodotto con adesione a sistemi locali quali di filiera vitivinicola attraverso la cooperativa <Antichi Poderi di Jerzu> con sede a Jerzu”.

Pilia dichiarava, dal canto suo, che egli avrebbe aderito alla “La Strada del Vino Canonau”, un'associazione senza scopo di lucro fondata per la promozione e valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola delle province di Nuoro e Ogliastra attraverso un itinerario che mette in rete le aziende agricole ed il paniere dei prodotti agroalimentari tipici di tale area oltre al conferimento presso le diverse cantine sociali presenti nel territorio Ogliastrino.

Parte ricorrente Pilia sostiene, essenzialmente, che nessun punteggio avrebbe potuto essere assegnato, né al ricorrente stesso, né al controinteressato, con conseguente richiesta di “azzeramento” dei due punteggi.

Ciò in quanto entrambi i concorrenti hanno dichiarato di impegnarsi in futuro ad attivare collaborazioni con sistemi della rete vitivinicola, ma nessuno dei due risulterebbe essere, al momento della domanda, “già iscritto”, con l’effetto che l'assegnazione di un differente punteggio (8-5) non sarebbe giustificata, trovandosi in realtà, ambedue i concorrenti, nella medesima posizione.

Secondo la prospettazione del ricorrente i due attestati prodotti da Monni e Pilia, non avrebbero potuto essere valuti, ai fini dell'assegnazione dei lotti richiesti.

La censura non può essere accolta.

Entrambi i concorrenti , aspiranti ai lotti C ed E, dichiaravano che, per quel che concerne la coltura vitivinicola, avrebbero aderito (qualora fossero stati assegnatari di quei lotti) a diverse iniziative tese a formare “rete”.

L’attribuzione di punteggi, differenziati (5 e 8), non può considerarsi illogica e irragionevole , in quanto l’assegnazione alla ditta Monni di un punteggio superiore (punti 8) rispetto alla

ditta Pilia (alla quale sono stati assegnati, per questa voce, punti 5), rientra nell’ambito dell’ esplicazione della potestà valutativa di cui la Commissione esaminatrice dispone.

L’apprezzamento dell’ attivazione di due, diversi, progetti finalizzati a creare iniziative che tendono a creare rete tra le varie realtà produttive locali” (subcriterio “1c” contemplato all’art. 6 del Bando) rientra nella tipica discrezionalità spettante alla Commissione.

La valutazione non omogenea fra le due distinte iniziative non risulta viziata da connotati di palese incongruità o irragionevole giustificazione.

Questo Collegio non può “sostituirsi” nell’esame delle proposte, salvo che non siano riscontrabili profili di palese incongruità ed illegittimità, che nel caso di specie non sono rinvenibili.

La ditta Monni è stata premiata (maggior punteggio, 8) perché ha presentato due attestati di iscrizione alla società cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra di Lanusei, che risulta, a sua volta, iscritta all’organizzazione di produttori APPOS soc. coop. Agricola di Sassari, con configurazione di una “rete tra le attività produttive locali”.

Parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe considerato che sia la società cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra di Lanusei, sia l’organizzazione di produttori APPOS soc. coop. Agricola di Sassari non si occuperebbero di “viticoltura” e non svolgerebbero attività di produzione e commercializzazione di “uva”, ma solo ed esclusivamente di “olivicoltura”, che sarebbe coltivazione non ammessa nè dal bando, nè dal progetto di riassegnazione.

In realtà, come è emerso in giudizio, le iniziative dirette a creare “reti locali” riguardano l’intera attività di produzione aziendale (e non esclusivamente la vite).

Inoltre la ditta Monni ha attestato la sua effettiva iscrizione ad organismi che si occupano non solo di olivicoltura, ma più in generale di frutticoltura (cfr. doc.ti n°3 e n°4). E tale circostanza è stata indicata espressamente anche nel progetto di cui all’offerta (cfr. doc. n° 2, pag. 5).

Il controinteressato Monni ha, anche, previsto che le produzioni di “piante officinali” saranno commercializzate attraverso l’iscrizione al “Consorzio Produttori Agricoli Erbe d’Ogliastra” (v. sempre pag. 5, doc. n°2).

Non corrisponde, pertanto, al vero che i due concorrenti si trovassero nella stessa identica posizione, in quanto il controinteressato ha indicato la sua adesione (già in essere o futura) a più soggetti della rete tra le varie realtà produttive locali, operanti, oltre che in quello vitivinicolo, anche nei settori della frutticoltura ed olivicoltura, nonché nella produzione e commercializzazione di piante officinali.

Ne consegue che il terzo vizio del ricorso principale va respinto.

In conclusione:

§ il ricorso incidentale va respinto;

§ il ricorso principale va accolto, in particolare per la riconosciuta fondatezza della seconda censura;

§ con assegnazione del “lotto E” al ricorrente principale Pilia (rimanendo aggiudicato a Monni il “lotto C”) .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’Amministrazione agente e quantificate in dispositivo.

Vanno, invece, compensate nei confronti del controinteressato.

'P.Q.M.'

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

§ respinge il ricorso incidentale promosso da Monni;

§ accoglie il ricorso principale, in particolare per fondatezza della seconda censura, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei termini e nei modi indicati in motivazione;

§ con assegnazione del “lotto E” al ricorrente principale Pilia, in sostituzione del concorrente Monni;

§ rimanendo aggiudicato a Monni il “lotto C”.

Condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, per onorari e spese di giudizio, nonchè rimborso del contributo unificato.

Spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:



 

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore