Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” - Stoccaggio privato dei vini di qualità.
(D.M. 10/06/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea e, in particolare, l’articolo 4, comma 3;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n.9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 134 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 135 il quale prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 134;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116, recante “ Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 luglio 2018, n. 7130 contenente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti”;
VISTA la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell’8 maggio 2020, del 29 giugno2020 e del 12 ottobre 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13.5.2020, C 218 del 2 luglio 2020 e C 340 del 13 ottobre 2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 luglio 2020, con la quale, con riferimento all’aiuto identificato con codice SA.57947(2020/N)-Italy, si comunica di non avere obiezioni circa la compatibilità del regime di aiuto medesimo con le regole del mercato interno;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. .9394357 del 22 dicembre 2020 concernente “misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l’articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l’articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;
CONSIDERATO il perdurare dello stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19, che continua a determinare un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café) e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell’imminente campagna vendemmiale;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, attivare la misura dello stoccaggio privato limitato ai vini a denominazione di origine e indicazione geografica detenuti presso gli stabilimenti alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 giugno 2021
DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stanziato l’importo complessivo di 10.000.000 di euro da erogare a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità.
2. Beneficiari della misura sono i produttori di cui all’articolo 2.
3. L’importo di cui al comma 1 è destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi e/o imbottigliati, come definiti nell’articolo 2, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero ed a IGT, risultanti dal Registro telematico alla medesima data di pubblicazione, e detenuti in impianti ubicati nel territorio nazionale secondo quanto stabilito all’articolo 3 del presente decreto.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
- Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
- Agea: Agea Organismo pagatore;
- Produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto, nella piena disponibilità, il vino a denominazione di origine e/o indicazione geografica;
- DOCG e DOC: menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente “Denominazione di origine controllata e garantita” e “denominazione di origine controllata”, utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
- IGT: menzione specifica tradizionale “Indicazione geografica tipica” utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP;
- Vini atti a divenire vini DOCG, DOC o IGT: Vini che hanno concluso il periodo invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare;
- Registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- Certificazione di idoneità: attestazione rilasciata dalla competente Commissione di degustazione a seguito dell’effettuazione delle analisi chimico fisiche e dell’esame organolettico prescritti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
Articolo 3
(Modalità di esecuzione della misura)
1. Oggetto dell’aiuto sono i vini di cui all’articolo 1 detenuti presso gli stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di cui all’articolo 1, comma 3 del presente decreto. Il quantitativo di vini che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.
2. L’importo dell’aiuto è determinato in 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC e 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT. Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
3. Ai fini della richiesta di aiuto, il produttore presenta per ogni stabilimento, dalla data indicata con circolare AGEA, in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), la domanda di accesso alla misura. Le domande, ricevibili per non più di 5 giorni consecutivi, contengono le seguenti indicazioni:
- le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
- per ogni tipologia di vino il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).
4. Decorso il termine di cui al comma 3, AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il contributo erogabile supera l’importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 4, i produttori presenti in elenco comunicano che non intendono accettare la eventuale riduzione apportata ai sensi del medesimo comma 4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti equivale ad una tacita accettazione del contributo ammesso.
6. La mancata comunicazione della rinuncia impegna il produttore ad accedere alla misura ed al contributo ammesso. Il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’ articolo 64, paragrafo 4 lett. d), del Regolamento UE n. 1306/2013, consistenti nel non accesso ai contributi dalle misure del PNS vitivinicolo per un periodo fissato, secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del medesimo articolo 64, in due anni dall’accertamento del mancato impegno. Inoltre, se è stato richiesto un anticipo ai sensi del successivo comma 13, Agea procede all’incameramento della fidejussione.
7. Decorso il termine di cui al comma 5, Agea pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco definitivo delle domande ammissibili ed il relativo contributo, calcolato tenendo conto delle comunicazioni di cui al medesimo comma.
8. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco definitivo di cui al comma 7 i produttori perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
- l’indicazione dei vasi vinari e/o l’ubicazione delle bottiglie in cui i vari quantitativi sono detenuti;
- per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data
- eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.
9. L’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda di cui al comma 8.
10. L’aiuto di cui all’articolo 3 viene erogato da AGEA al termine del periodo di stoccaggio. Se è richiesto il pagamento dell’aiuto in forma anticipata, il produttore presenta ad AGEA, una polizza fidejussoria pari al 110% dell’aiuto richiesto.
11. Ai fini del pagamento dell’aiuto, con successivo provvedimento viene trasferito ad Agea l’importo di 10 milioni di euro di cui all’articolo 1.
Articolo 4
(Controlli e disposizioni finali)
1. I controlli sulla misura sono svolti da AGECONTROL S.p.A che si avvale delle informazioni fornite da Agea relativamente all’elenco dei produttori beneficiari del contributo, ai quantitativi di vino oggetto di stoccaggio e ai relativi vasi vinari e/o ubicazione delle bottiglie e ad ogni altro elemento utile ai fini dei relativi controlli.
2. L’Agecontrol, sulla base delle informazioni fornite da AGEA, effettua, presso gli stabilimenti dei produttori, i controlli finali di chiusura dello stoccaggio redigendo apposito verbale. I verbali di chiusura dello stoccaggio sono trasmessi ad AGEA ai fini del pagamento dell’aiuto e per lo svincolo delle garanzie fidejussorie di cui all’articolo 3, comma 13.
3. I controlli di cui al comma 2 riguardano anche accertamenti amministrativi finalizzati alla verifica della coerenza delle informazioni rese dal produttore in fase di presentazione della domanda di cui all’articolo 3.
4. Nell’ambito del sistema di controllo di cui al comma 2, è ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio ai sensi dell’articolo 3 comma 4. In questo caso sarà ammesso a contributo il valore più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato pagamento dell’aiuto. Eventuali altre difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto emerso in fase di verifica da parte degli Organismi di controllo comportano il mancato pagamento dell’aiuto relativo alla medesima domanda. Nel caso di pagamento anticipato è incamerata la fidejussione.
5. AGEA provvede a stabilire le modalità di attuazione del presente decreto, anche riguardo alle relative tempistiche, con apposita Circolare.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.
Stefano Patuanelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD