OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” - Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893.
(D.M. 28/05/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell’ambito della sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 novembre 2020, n. 9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, prevede che “Il Ministero emana il proprio avviso entro il 31 maggio dell’esercizio finanziario comunitario precedente a quello di pertinenza ed Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 15 ottobre dell’esercizio finanziario comunitario precedente a quello di pertinenza. Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza”;
CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, prevede che “Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020. Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 31 marzo 2021 e le attività sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2021”;
CONSIDERATA l’evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, nei mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi;
TENUTO CONTO che oltre alle difficoltà dovute alla pandemia mondiale di COVID-19 gli operatori del settore vitivinicolo subiscono ancora le gravi conseguenze della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019;
CONSIDERATA la tempistica ristretta di esecuzione dei programmi di promozione per l’annualità 2020/2021, i quali, in base a quanto stabilito dal citato articolo 5 comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, devono avere luogo in nove mesi;
RITENUTO OPPORTUNO favorire la maggiore spesa possibile del sostegno unionale previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino al fine di sostenere le aziende del settore vitivinicolo e di favorire dinamiche di riequilibrio dei mercati legati a tale settore;
RITENUTO pertanto di dover estendere la durata dei programmi di promozione per l’annualità 2020/2021 di ulteriori due mesi al fine di favorire maggiore efficienza nell’esecuzione dei programmi stessi e nella spesa delle risorse destinate;
RITENUTO necessario adeguare di conseguenza le tempistiche di esecuzione dell’annualità programmi dell’annualità 2020/2021;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2021;
DECRETA
Articolo 1
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, per l’annualità 2020/2021, qualora i beneficiari abbiano chiesto il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 28 febbraio 2022.
2. Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2021 ed Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 28 febbraio 2022. Le attività sono effettuate a decorrere dal 1° marzo 2022. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2022. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2022.
3. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
Stefano Patuanelli
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005