Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 22-03-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Esercizo di attività di deposito e commercio vinicolo - Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha ingiunto di pagare una sanzione per avere seguito una pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (chips) per la preparazione di vino DOC Salice Salentino atto a divenire Rosso Annata 2012 - Rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo - Medesima condotta contestata nell'ordinanza ingiunzione in sede amministrativa già oggetto di giudizio penale terminato con l'assoluzione.

 


SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Riccardo Mele - Relatore: dott.ssa  Elia Carolina)

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 933 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019

TRA

M.F. (...) in proprio e quale procuratore legale pro tempore di F.V. s.r.l. con sede in V. (...), entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Liserre e Giovanni Marco Pizzicaroli, come da mandato in atti

- appellanti - 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

- appellato -
 

FATTO
 

1. Con ricorso depositato in data 19.7.2017 M.F. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di F.V. s.r.l., esercente attività di deposito e commercio vinicolo, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 163/17 emessa in data 30 maggio 2017 con cui il dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 7.7623,20, per avere seguito una pratica enologica consistente nell'uso di pezzi di legno di quercia (chips) per la preparazione di 800 Hl di vino DOC Salice Salentino atto a divenire Rosso Annata 2012, in violazione dell'art. 3 comma 2 e Allegato IA (punto 38 con le modalità di cui all'appendice 9) del Reg. CEE n. 606/2009 in relazione al Decreto MIPAAF 2/11/2006. A sostegno del ricorso gli opponenti hanno eccepito:

- la carenza di legittimazione passiva (rectius di solidarietà passiva) in capo a M.F., che all'epoca dell'accesso ispettivo non era il legale rappresentante di F.V. s.r.l.; la carica era stata assunta sin dal 14.7.2008 da M.A. come da visura camerale;

- la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita mediante consegna a M.F.;

- la violazione del principio del ne bis in idem, poiché per gli stessi fatti si era già celebrato un processo penale, all'esito del quale M.F. era stato assolto con la formula del perché il fatto non sussiste;

- la liceità della pratica enologica sanzionata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Con decreto del 27.10.2017, confermato dall'ordinanza emessa il 23.3.2018, il tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.

1.1 Con sentenza n. 1574 del 13.5.2019, il tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da F.V. s.r.l. perché tardiva; ha accolto l'opposizione proposta da M.F. in proprio; ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto appello M.F. in proprio ed in qualità di procuratore legale pro tempore di F.V. s.r.l. ed ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria di nullità della notifica, fosse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese.

Il Ministero si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello; ha anche proposto appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di M.F..

All'udienza dell'11.2.2021, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito contestuale del dispositivo.
 

DIRITTO
 

L'appello si articola in tre motivi.

3.1 Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe motivato in modo insufficiente e contraddittorio il rigetto dell'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione; ha pertanto ribadito detta eccezione, affermando che il tribunale - partendo dalla nullità/inesistenza della notifica, in proprio, al legale rappresentante della società (che era A. e non F.M.) - avrebbe dovuto trarre il convincimento della nullità/inesistenza anche della notifica effettuata alla società.

Il motivo è infondato.

Il Ministero ha effettuato una doppia notifica, alla società e al legale rappresentante in proprio.

F.V. s.r.l. ha regolarmente ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla PEC della società in data 5.6.2017.

Non merita pertanto censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse della società, con il deposito del ricorso eseguito in data 19.7.2019, quando era ormai spirato il termine di 30 giorni per l'opposizione.

Quanto ai vizi della notifica al legale rappresentante, eseguita nei confronti di M.F., il tribunale ha correttamente accolto l'opposizione, dopo aver verificato che M.F. non era il legale rappresentante della società, al momento dell'accertamento della violazione amministrativa sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta.

3.2 Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno ribadito l'eccezione di giudicato già proposta in primo grado ed hanno dedotto che erroneamente il tribunale non aveva tenuto conto del rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo, né del fatto che M.F., per la medesima condotta contestata nell'ordinanza ingiunzione, era già stato assolto dal giudice penale.

Il motivo è assorbito.

La pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società, in una con l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione rivolta in proprio a M.F., esime la corte dal valutare l'eccezione di giudicato, che inerisce al merito dell'illecito amministrativo.

Per completezza, tuttavia, è agevole rilevare che la condotta contestata in sede penale (ex artt. 56 e 515 c.p.), consistita nell' "aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a vendere ai clienti una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita" è diversa da quella contestata in sede amministrativa nell'epigrafe dell'ordinanza ingiunzione; il distinto regime sanzionatorio è con ogni evidenza autonomo e concorrente.

3.3 Con il terzo motivo di impugnazione, M.F. ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere la fondatezza degli addebiti contestati dal Ministero con l'ordinanza ingiunzione opposta, atteso che la produzione e conservazione del vino oggetto di indagine era avvenuta in azienda, senza che fosse violata alcuna norma di legge.

Il motivo è assorbito.

Ed invero, con riferimento alla posizione della società, la tardività della opposizione impedisce di esaminare i motivi di opposizione che attengono al merito. Quanto alla posizione di F.M., questi non ha alcun interesse alla impugnazione essendo stata accolta la opposizione da lui proposta, anche in considerazione dell'esito dell'appello incidentale proposto dall'amministrazione per quanto di seguito si dirà.

Con unico motivo d'appello incidentale, il Ministero ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere M.F. privo di legittimazione passiva rispetto all'ordinanza ingiunzione. Il contegno tenuto da quest'ultimo sia in sede ispettiva che in fase difensiva dinanzi all'autorità amministrativa, avrebbe dovuto essere interpretato dal primo giudice come esercizio delle funzioni di amministratore di fatto di F. s.r.l..

Tuttavia - per il caso in cui la corte avesse condiviso il giudizio del primo giudice in ordine alla accertata carenza di legittimazione passiva - il Ministero ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato ed ha chiesto che la sentenza impugnata fosse corretta nel capo relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società; accertata la carenza di legittimazione passiva di M.F., l'opposizione da questi proposta nell'interesse della società, più che tardiva avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto privo di legittimazione passiva.

L'appello incidentale è infondato: ed invero, è documentalmente provato che M.F., al momento dell'accertamento dell'illecito amministrativo non fosse il legale rappresentante della società, né vi è prova in atti che lo stesso abbia posto in essere atti gestori tali da fargli assumere la qualifica di amministratore di fatto. Nei suoi confronti, pertanto non poteva essere applicata in solido la sanzione amministrativa irrogata a F.V. s.r.l..

Anche l'appello incidentale condizionato è infondato: l'accertata intempestività del ricorso - proposto nell'interesse della società - preclude ogni altra valutazione in ordine al suo contenuto e alla regolare costituzione delle parti.

Le spese processuali di questo grado di giudizio devono essere integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.


P.Q.M.

 

La Corte,

rigetta l'appello principale;

rigetta l'appello incidentale;

dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;

dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Lecce, il 11 febbraio 2021

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2021