Settore vinicolo - Revoca del sequestro probatorio di prodotto vinoso contenuto nei serbatoi con restituzione del vino alla Cooperativa - Sequestro disposto nell'ambito di un'indagine condotta in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, frode nell'esercizio del commercio, vendita di alimenti non genuini come genuini o con segni mendaci appartenenti a marchi di qualità, nonchè per i reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-quater cod. pen. e artt. 5, 6, L. n. 283 del 1962, per aver prodotto e posto in commercio ingenti quantità di vino adulterato e sofisticato, spacciato per genuino o con indicazioni false sull'origine e provenienza, sul marchio e sulla composizione - Inammissibilità del ricorso.
SENTENZA
(Presidente: dott. Aldo Aceto - Relatore: dott. Stefano Corbetta)
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Cooperativa produttori agricoli di San Pancrazio Salentino avverso l'ordinanza del 09/09/2020 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'opposizione proposta nell'interessedella Cooperativa produttori agricoli di San Pancrazio, il G.i.p. del Tribunale di Lecce revocava il sequestro probatorio di prodotto vinoso contenuto nei serbatoi n. 12, 17, 23, 38, 43 e 44, disponendone la restituzione alla Cooperativa medesima; il sequestro era stato disposto nel luglio 2019 nell'ambito di indagini svolte nei confronti di Giuseppe Caragnulo e Vincenzo Laera, in qualità di soci della Megale Hellas s.r.I., indagati in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, frode nell'esercizio del commercio, vendita di alimenti non genuini come genuini o con segni mendaci appartenenti a marchi di qualità, nonché ai relativi reati fine di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-quater cod. pen.l e 5, 6 I. n. 283 del 1962, per aver prodotto e posto in commercio ingenti quantità di vino adulterato e sofisticato, spacciato per genuino o con indicazioni false sull'origine e provenienza, sul marchio e sulla composizione.
2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che l'affermazione del G.i.p., secondo cui il vino in questione è di proprietà della Cooperativa, sarebbe errata ed immotivata, non essendo stati prodotti documenti per smentire che il vino sia di proprietà della Megale Hellas s.r.I.; parimenti errata sarebbe l'ordinanza, nella parte in cui afferma che l'autorità amministrativa avrebbe disposto la restituzione del vino alla Megale Hellas s.r.l. Aggiunge il ricorrente che il G.i.p. non avrebbe tenuto conto dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., di talché avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile, fermo restando il vincolo ablativo.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Giova premettere che, secondo il prevalente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov„ Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).
5. Nel caso di specie, pur formalmente deducendo la violazione di legge, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., le censure attaccano la motivazione, il che non è consentito, né può ritenersi che la motivazione sia del tutto mancante o inidonea a rendere comprensibile il ragionamento seguito dal giudice, il quale, richiamando l'informativa in atti e la documentazione prodotta dal difensore della Cooperativa, ha ritenuto che il vino in questione non sia riferibile alla Megale Hellas s.r.I., bensì, appunto, alla Cooperativa medesima, soggetto non interessato dalle indagini penali.
6. Anche la censura diretta a contestare l'affermazione del G.i.p., secondo cui l'autorità amministrativa ha, da tempo, disposto la restituzione del vino alla Megale Hellas s.r.I., oltre che assertiva, non introduce una violazione di legge, ma prospetta una differente interpretazione degli elementi di indagine.
7. Infine, non pertinente è il richiamo all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., posto che il G.i.p. ha ritenuto il vino in questione di proprietà della Cooperativa, di talché non appare prefigurabile alcuna controversia in tal senso, che, peraltro, il pubblico ministero nemmeno avrebbe interesse a far rilevare.
8. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 25/01/2021
Depositato in cancelleria l'11 maggio 2021