Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota
Data provvedimento: 29-04-2015
Numero provvedimento: 30793
Tipo gazzetta: Nessuna

Nota ministeriale n. 93871 del 31 dicembre 2014, concernente chiarimenti per assicurare il corretto uso in etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP italiani del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP. Chiarimenti integrativi in merito ad analoghe possibilità d'uso, anche nei riguardi di altri nomi geografici/ amministrativi.


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI IV


Con la nota di questa Direzione n. 93871del31 dicembre 2014 sono stati forniti agli Enti ed agli operatori del settore vitivinicolo dei chiarimenti per il corretto uso nel!'etichettaura e presentazione di vini DOP e IGP del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP, nei casi in cui detto nome geografico/amministrativo più ampio, anche qualora non espressamente contemplato dagli specifici disciplinari, venga utilizzato per indicare la collocazione tenitoriale delle relative aziende vitivinicole, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione delle DOP e IGP e di etichettattura.

A seguito della divulgazione della citata nota ministeriale sono pervenute da parte di tal une Organizzazioni di categoria vitivinicole delle istanze intese ad ottenere chiarimenti in merito all'uso dei nomi geografici più ampi di cui trattasi per particolari casi non illustrati nella predetta nota, nonché per l'uso di altri nomi geografici/amministrativi più piccoli o di altri nomi geografici riferiti ad elementi fisici del tenitorio (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.), alle medesime condizioni e finalità descrittive indicate nella stessa nota ministeriale.

Al riguardo, fatte salve le indicazioni e le condizioni illustrate nella richiamata nota ministeriale, in particolare quelle di cui al punto 2.2, al punto 3 ed al punto 4, connesse al rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione delle DOP/IGP e di etichettatura e presentazione, in ordine a specifici casr, si forniscono i seguenti chiarimenti integrativi alla stessa nota ministeriale:

1. Utilizzo del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) e di altri nomi geografici/amministrativi nell'ambito dell'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

Si ritiene che la definizione di "indirizzo ", così come prevista in maniera specifica per l'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli dall'articolo 56, par. l, lettera f) del Reg. CE n. 607/2009: "il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, ecc.... ", sia da intendere come indicazione obbligatoria minimale, nel cui ambito possono essere aggiunti altri elementi descrittivi veritieri riferiti all'indirizzo, quali la via e il numero civico, la località, la frazione, la Provincia e la Regione.

Pertanto si ritiene possibile l'uso dei nomi geografici in questione nell'ambito dell'indirizzo dell'imbottigliatore/produttore, alle analoghe condizioni illustrate al punto 2.2. della richiamata nota ministeriale.

2. Indicazione di altri nomi geografici riferiti ad elementi fisici territoriali (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.) riservati o meno ad altre DOP o IGP .

Si ritiene possibile l'uso dei nomi geografici in questione, limitatamente alle finalità ed alle analoghe condizioni illustrate ai puntiper 2.2. e 3. della citata nota ministeriale del 31 dicembre 2014.

3. Uso del nome di una unità geografica/amministrativa più piccola (Provincia o Comune), riserVata o meno ad altra DOP o IGP, ricadente nel territorio di altra DOP o IGP riferita ad un territorio di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale.

Si ritiene possibile l'uso del nome dell'unità geografica/amministrativa in questione, limitatamente alle finalità ed alle analoghe condizioni illustrate ai punti 2.2. e 3. della richiamata nota ministeriale del 31 dicembre 2014.

Pertanto, l'uso del nome di tale unità geografica/!Unministrativa può essere ammesso ai soli fini descrittivi, per chiarire nei confronti del consumatore la collocazione territoriale (provinciale o comunale) dell'azienda vitivinicola del relativo vino DOP o IGP (la cui zona di produzione è di ambito territoriale/amministrativo superiore), alle condizioni di etichettatura e presentazione illustrate ai punti 2.2. e 3. della citata nota ministeriale del 31 dicembre 2014, in particolare facendo precedere lo stesso nome geografico più piccolo dall'entità amministrativa "Provincia di ... " o "Comune di .... ".


IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto