OCM Vino - Revoca totale del finanziamento concesso per la campagna 2012/2013 per la ristrutturazione di vigneto - Richiesta di restituzione del contributo percepito dal ricorrente in forma anticipata - Irregolarità riscontrata sulla somma da restituire all'Amministrazione - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - Petitum sostanziale attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione dell’aiuto finanziario - Giurisdizione del giudice ordinario.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2020, proposto da
Gennaro Antonio Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piermassimo Chirulli in Cisternino, via Quattro Novembre, n. 95;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Volini e Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Cooperativa Produttori Agricoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Azione competitività delle filiere agroalimentari del 3 settembre 2020, prot. n. 10344, avente a oggetto “OCM Vino – Misura «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti» del PNSV – Reg.(CE) 1234/07, modificato con Reg. (CE) 491/09 e Reg.(CE) 555/08 – Campagna 2012/2013 – Domanda di pagamento 35380038329. Esito ricorso Gerarchico presentato da Gennaro Antonio Giuseppe”;
- del Verbale della Commissione permanente istituita con determinazione dirigenziale n. 139 del 26 giugno 2018, allegato alla nota della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale – Azione competitività delle filiere agroalimentari del 3 settembre 2020, prot. n. 10344;
- nonché, ove occorrer possa, delle note della Regione Puglia n. 15787 dell’8 aprile 2020 e n. 19709 del 14 maggio 2020;
- del verbale AGEA del 14 ottobre 2016 di estremi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;
Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2021 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente impugna la nota della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Azione competitività delle filiere agroalimentari del 3 settembre 2020, prot. n. 10344, avente a oggetto “OCM Vino – Misura «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti» del PNSV – Reg.(CE) 1234/07, modificato con Reg. (CE) 491/09 e Reg.(CE) 555/08 – Campagna 2012/2013 – Domanda di pagamento 35380038329. Esito ricorso Gerarchico presentato da Gennaro Antonio Giuseppe”, il Verbale della Commissione permanente istituita con determinazione dirigenziale n. 139 del 26 giugno 2018, allegato alla nota della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale – Azione competitività delle filiere agroalimentari del 3 settembre 2020, prot. n. 10344, nonché, ove occorrer possa, le note della Regione Puglia n. 15787 dell’8 aprile 2020 di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis L. n. 241/1990 di revoca totale del contributo e n. 19709 del 14 maggio 2020, con cui la Regione Puglia ha confermato la revoca totale del finanziamento concesso per la campagna 2012/2013 per la ristrutturazione di 16.300 mq. di vigneto (da eseguire entro il termine del 31 luglio 2016) e ha chiesto la restituzione del contributo percepito dal ricorrente in forma anticipata, pari a Euro 22.005,00, maggiorato del 20% pari a Euro 4.401,00, per un totale di Euro 26.406,00, il verbale AGEA del 14 ottobre 2016 e ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti e, per l'effetto, chiede di dichiarare che nulla deve restituire all'Amministrazione. In subordine, chiede di ridurre proporzionalmente all'irregolarità riscontrata la somma da restituire all'Amministrazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1.- Violazione degli artt. 1, 7, 8 e 10 della L. n. 241 del 1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dei princìpi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio. Violazione del principio del legittimo affidamento.
2.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti.
3.- In subordine. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 27/11/2020, si è costituita in giudizio l’AGEA, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 29/12/2020, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando un atto di costituzione per impugnare e contestare il contenuto dell’avverso ricorso, siccome inammissibile ed infondato, chiedendone l’integrale rigetto.
Il 21/01/2021, il ricorrente ha notificato alle parti resistenti e depositato in giudizio un’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a seguito della trasmissione, in data 12 gennaio 2021, da parte di AGEA a Groupama Assicurazioni S.p.A. della richiesta di escussione della polizza fideiussoria prestata dal ricorrente in favore di AGEA per un importo pari al 120% dell’importo del contributo concesso.
Il 19/02/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio (tra gli altri documenti) la relazione tecnica di AGEA.
Il 19/02/2021, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, in via subordinata, difeso la legittimità dell’operato della Regione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso proposto, nonché la reiezione dell’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
Il 20/02/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, evidenziando l’infondatezza in punto di fatto delle avverse deduzioni, insistendo, anche alla luce della documentazione prodotta e dalla relazione di AGEA, per il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare.
Il 20/02/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rilevato l’irricevibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa regionale e, nel merito, ribadito la fondatezza del ricorso, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.
Il 22/02/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio note d’udienza ex D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020 con richiesta di passaggio in decisione, insistendo per il rigetto della domanda cautelare e del ricorso (nei limiti dell’interesse) per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto.
In pari data 22/02/2021, anche la Regione Puglia ha depositato in giudizio note di udienza ai sensi del D.L. n. 28/2020 e del D.L. n. 137/2020, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Non si è costituita in giudizio la intimata Cooperativa Produttori Agricoli.
Nella Camera di Consiglio del 23 Febbraio 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la causa è stata introitata per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
2. - Il ricorso va dichiarato inammissibile per evidente difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, come correttamente eccepito dalla difesa della Regione Puglia.
2.1. - Anzitutto deve essere disatteso il rilievo sollevato da parte ricorrente nella memoria difensiva del 20/02/2021 circa l’asserita infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa regionale, incentrato sulla previsione dell’art. 23 dell’Allegato A (“OCM Vino - Campagna 2012/2013 Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” …Disposizioni regionali di attuazione”) alla determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura della Regione Puglia 15 gennaio 2013, n. 8 (“OCM Vino - Campagna 2012/2013. Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Reg. (CE) n. 1234/07, modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n. 555/08. Decreto Dipartimentale n. 3905 del 28/06/2012. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto”), secondo la quale (in tesi di parte ricorrente) “[...] Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili: - ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso gerarchico”.
Invero - a ben vedere - il predetto art. 23 (rubricato “Ricorsi”) invocato da parte ricorrente, ove esaminato nella sua interezza, si applica alla sola presentazione di ricorsi avverso l’esito di fasi procedimentali (ossia l’esito istruttorio e/o di controlli), ma non anche alla presentazione di ricorsi avverso il provvedimento finale di revoca totale del contributo finanziario (come nella specie), in quanto prevede testualmente che: “La presentazione di ricorsi contro l’esito di fasi procedimentali è sempre possibile ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.
Avverso le notifiche dell’esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:
- ricorso gerarchico all’Ente istruttore, o riesame entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, ove
previsto dalle disposizioni regionali;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.
L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell’Amministrazione che devono essere comunicate all’interessato.
La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.
Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell’esito del ricorso gerarchico”.
In ogni caso, comunque, la citata previsione dell’Avviso pubblico non potrebbe giammai modificare il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo (art. 103 della Costituzione), che, nella specie, deve essere attuato sulla base del criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia della natura della situazione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente.
2.2. - Ciò premesso, nella concreta fattispecie di causa, parte ricorrente impugna l’esito negativo del ricorso gerarchico (che, notoriamente, è un rimedio amministrativo “giustiziale”, ammesso per motivi di legittimità e di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi) esperito avverso il provvedimento di revoca totale del contributo finanziario concessogli a valere sull’Avviso per la presentazione delle domande d’aiuto di cui alla determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura della Regione Puglia 15 gennaio 2013, n. 8, a causa della mancata realizzazione entro il termine stabilito delle opere approvate e finanziate, così come accertato in sede di sopralluogo del 14.10.2016 dai tecnici incaricati dall’AGEA e, mediatamente, per quanto occorrer possa, il suddetto provvedimento di revoca totale del finanziamento (peraltro, facendo valere, in sede giurisdizionale, motivi di gravame diversi rispetto a quelli rappresentati in sede di ricorso gerarchico).
Pertanto, trattasi, nella specie, con ogni evidenza, di controversia in cui il petitum sostanziale è un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione e, in particolare, all'asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione del contributo.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, «il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di sovvenzioni pubbliche va attuato nel senso che: “la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione atteso che in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; appartiene, invece, al giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (C.d.S, V, 28.10.2015, n. 4931)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 11/08/2020, n. 922).
Pertanto, attenendo, nella fattispecie per cui è causa, il petitum sostanziale alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione dell’aiuto finanziario, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per evidente difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
4. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parti resistenti costituite, liquidate in euro 500,00 (Cinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Puglia e in ulteriori euro 500,00 (Cinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
L'ESTENSORE
Anna Abbate
IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe