Decisione n. 1/2021 del Consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 23 febbraio 2021 relativa alla data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2021/356].
(Decisione 23/02/2021, n. 1/2021, pubblicata in G.U.U.E. 26 febbraio 2021, n. L 68)
IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in particolare l’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), le parti hanno convenuto di applicare in via provvisoria detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione provvisoria. L’applicazione provvisoria deve cessare alla data anteriore fra le date seguenti: il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
(2) Poiché, a causa degli adempimenti interni, l’Unione europea non sarà in grado di concludere l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire al 30 aprile 2021 la data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il 30 aprile 2021.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles e a Londra, 23 febbraio 2021
Per il consiglio di partenariato
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE