Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 15-01-2021
Numero provvedimento: 598
Tipo gazzetta: Nessuna

Agevolazioni nel settore vinicolo - Domanda di ammissione alle agevolazioni alla microimpresa previste dal D.Lgs. n. 185/2000 allo scopo di intraprendere una attività di servizio di imbottigliamento, infusione e confezionamento di generi alimentari per conto terzi - Contestazione basata sul fatto che la parte ricorrente non svolge soltanto attività di imbottigliamento per conto di terzi ma produce anche il vino in proprio - Esclusione dagli incentivi alla microimpresa, secondo l’intento del legislatore, soltanto di attività di produzione in senso stretto di beni in agricoltura e del commercio, con ammissione, quali attività finanziabili, di tutte quelle riconducibili alla produzione di beni diversi da quelli agricoli e alla fornitura di servizi - Illegittima assimilazione dell’attività di imbottigliamento del vino con la attività di produzione agricola in senso stretto e con il commercio.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2013, proposto da
Soc Iovino di Montespina Sas di Iovino Antonio C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Carbone, Francesco Trascente, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Carbone in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

Agenzia Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Matteo Masoni, Damiano Pallottino, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Ripa Di Meana in Roma, p.zza dei Caprettari, 70;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della delibera del 06.11.2012 di non ammissione della ricorrente alle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185/2000 titolo II - misura microimpresa – per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 20.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Invitalia S.p.A. e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020, tenutasi con modalità telematiche ai sensi dell’art. 4 comma 5 del d.l. n. 28/20 e dell’art. 25 del d.l. n. 137/20, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 

La società ricorrente, in data 2.10.2011, presentava domanda di ammissione alle agevolazioni alla Microimpresa previste dal D. Lgs. n. 185/2000 allo scopo di intraprendere una attività di servizio di imbottigliamento, infusione e confezionamento di generi alimentari per conto terzi.

Con lettera protocollata al n. 11047 /FIMP-SPER, del 07/05/2012, la Invitalia spa comunicava alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 bis della legge n. 241/90, che la domanda non poteva essere accolta in quanto il settore indicato nell'istanza si riferiva alla produzione e trasformazione di beni agricoli, prodotti direttamente dai soci. Con memoria del 18.06.2012, la società ricorrente inviava le proprie osservazioni e controdeduzioni ed insisteva per l’accoglimento della domanda.

Con delibera prot.llo 25850/FIMP-DEL del 06/11/2012, comunicata il 15/11/2012, Invitalia spa ribadiva il rigetto dell’istanza alla luce di quanto previsto dell'art. 20 del D. lgs. n. 185/2000 in quanto “il settore di attività indicato si riferisce alla produzione di beni in agricoltura; il settore di attività indicato nella stessa si riferisce al commercio”.

La ricorrente ha impugnato la suddetta delibera deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.lgs n. 185/2000, violazione del D.m. 28.05.2001 n. 295, violazione della delibera CIPE n. 5 del 14.02.2002, eccesso di potere e difetto di motivazione e di istruttoria.

Più nel dettaglio, la ricorrente faceva rilevare come la società, composta da due soci, di cui uno maggiorenne e disoccupato e residente nel territorio italiano, svolgeva attività di supporto alle imprese consistente nella fornitura di servizi a sostegno delle attività commerciali ovvero di servizi di imballaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari. La delibera impugnata, quindi, era illegittima non avendo correttamente valutato la sussistenza, in capo alla società istante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art 20 del citato D.lgs n. 185/2000 e non avendo tenuto in alcuna considerazione il fatto che la ricorrente possedeva tutti i requisiti previsti dalla suddetta disposizione normativa.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.

In particolare, Invitalia faceva rilevare come la ricorrente non si limitava a svolgere attività di imbottigliamento per conto di terzi ma produceva il vino in proprio; l’imbottigliamento del vino, inoltre, doveva intendersi come attività riconducibile ai “settori della produzione di beni in agricoltura”, in quanto ad essa strettamente connessa e, come tale, non poteva essere finanziata ai sensi dell’art. 20 del citato D.lgs n. 185/2000. Ad ogni modo, l’attività di imbottigliamento del vino era da intendersi come una fase della commercializzazione del prodotto, anch’essa esclusa dal menzionato art. 20.

Alla pubblica udienza del 27 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.

L’art. 20 del D.lgs n. 185/2000, dettato in materia di “Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, include, tra le attività finanziabili a norma del citato decreto legislativo, “le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi” ed esclude, all’apposto, dal finanziamento le iniziative che si riferiscono ai “settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie”.

Ebbene, la domanda proposta dalla società ricorrente veniva respinta ritenendosi l’attività in essa indicata riconducibile al novero delle attività non finanziabili a norma dell’art. 20 sopra indicato. Più nel dettaglio, Invitalia spa riteneva che il settore di attività indicato nella domanda si dovesse intendere riferito alla “produzione di beni in agricoltura” in quanto il vino veniva prodotto direttamente dalla società; nell’ambito della “produzione di beni in agricoltura”, poi, si doveva far rientrare anche la fase dell’imbottigliamento del vino, trattandosi di fase strettamente connessa alla sua produzione. In ogni caso, l’attività di imbottigliamento del vino era da intendersi come una fase della commercializzazione del prodotto, anch’essa esclusa dal menzionato art. 20.

Ciò detto, il Collegio è dell’avviso che le ragioni del diniego poste a sostegno della determina gravata non possano essere condivise e che, pertanto, la determina vada annullata.

Ed invero, partendo dal presupposto che nella nozione di “settori della produzione di beni in agricoltura” debbano ricomprendersi anche tutti i settori ad essa connessi e complementari, l’Amministrazione intimata giunge alla conclusione secondo cui l’attività di imbottigliamento del vino costituirebbe una attività non finanziabile per espressa disposizione normativa in quanto fase essenziale del processo enologico. L’imbottigliamento dei vini, in sostanza, rientrerebbe anch’esso nel settore della produzione dei beni in agricoltura in quanto attività strettamente connessa e complementare alla produzione del vino in senso stretto.

Tale affermazione, tuttavia, ad avviso del Collegio, non assolve in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva all’onere motivazionale prescritto dall’art. 3 della legge n. 214/90 in quanto, a fronte di una previsione dal significato dubbio ed indefinito, quale quella contenuta nell’art 20 del D.lgs n. 185/2000, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire meglio il significato attribuito alla nozione di “produzione in agricoltura” , specificando, quindi, le ragioni per cui dovrebbero farsi in essa rientrare anche tutte quelle attività che risultino in qualche modo connesse con la produzione agricola in senso stretto. Analogamente avrebbe dovuto chiare, a fronte di una previsione che nulla chiarisce al riguardo, perché l’imbottigliamento del vino debba essere assimilato alla produzione in agricoltura, trattandosi di attività evidentemente del tutto distinte da un punto di vista ontologico e strutturale.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per ciò che concerne l’ulteriore affermazione secondo cui, anche a non voler considerare l’imbottigliamento del vino come settore della produzione di beni in agricoltura, lo stesso rientrerebbe comunque nella nozione di “commercio”, come tale escluso dalle attività finanziabili ai sensi dell’art. 20 sopra citato. Ancora una volta, infatti, l’Amministrazione non chiarisce perché l’attività di servizi di supporto alle imprese indicata nella domanda della società istante, e cioè l’attività di imbottigliamento del vino, dovrebbe essere automaticamente assimilata alla commercializzazione dei prodotti alimentari e, quindi, come tale, essere esclusa dal finanziamento.

Ma anche a voler attribuire all’art. 20 sopra indicato un significato chiaro ed univoco circa l’ambito di delimitazione delle attività finanziabili rispetto a quelle non finanziabili, la determina impugnata non supererebbe, comunque, le censure che in questa sede vengono proposte.

Sul punto, è sufficiente rilevare come l’art. 20 del D.lgs n. 185/2000 include nel novero dei progetti finanziabili i settori “della fornitura di servizi” genericamente intesi mentre, al contrario, esclude dai finanziamenti le sole attività della “produzione agricola e del commercio”. L’intento del legislatore, quindi, appare chiaro nel senso di escludere dagli incentivi alle Microimprese soltanto le attività di produzione in senso stretto di beni in agricoltura e del commercio, ammettendo, quali attività finanziabili, tutte quelle riconducibili alla produzione di beni diversi da quelli agricoli e alla fornitura di servizi. Ciò detto, quanto sostenuto da Invitalia si mostra non in linea con l’art. 20 così inteso in quanto basato sulla illegittima assimilazione dell’attività di imbottigliamento del vino con la attività di produzione agricola in senso stretto e con il commercio.

In conclusione, per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della determina impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna Invitalia spa alla refusione delle spese in favore della ricorrente nella misura di euro 2500,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Compensa le spese tra le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore