Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - Vendita di alimenti non genuini come genuini o con segni mendaci appartenenti a marchi di qualità - Produzione e messa in commercio di ingenti quantità di vino adulterato e sofisticato, spacciato per genuino o con indicazioni false sull'origine e provenienza, sul marchio e sulla composizione - Sequestro probatorio - Violazione del termine di durata massima delle indagini preliminari.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Grazie Lapalorcia - Relatore: dott. Stefno Corbetta)
sui ricorsi proposti da Megale Hellas s.r.l. Caragnulo Giuseppe, nato a San Donaci il 29/01/1961 Laera Vicenzo, nato a Martina Franca il 25/12/1981 avverso l'ordinanza del 06/02/2020 del Tribunale della libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Francesco Vergine del foro di Lecce e avv. Massimo Manfreda del foro di Brindisi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giuseppe Caragnulo, Vincenzo Laera e Megale Hellas s.r.l. avverso il decreto del pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce del 13 gennaio 2020 di convalida del sequestro probatorio di una notevole quantità di vino (18.467,59 hl., 14.596,25 hl., 77.382,37 hl. e 3.462 hl.), disposto nell'ambito di un procedimento e in cui Caragnulo e Laera, in qualità di soci della Megale Hellas s.r.I., sono indagati in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, frode nell'esercizio del commercio, vendita di alimenti non genuini come genuini o con segni mendaci appartenenti a marchi di qualità, nonché ai relativi reati fine di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-quater cod. pen. e 5, 6 I. n. 283 del 1962, per aver prodotto e posto in commercio ingenti quantità di vino adulterato e sofisticato, spacciato per genuino o con indicazioni false sull'origine e provenienza, sul marchio e sulla composizione.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Giuseppe Caragnulo, Vincenzo Laera e Megale Hellas s.r.I., per il tramite dei comuni difensori di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. e 240-bis disp. att. cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione in merito alla decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, avendo il pubblico ministero computato il periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen., che, per contro, non avrebbe dovuto essere conteggiato, in quanto le indagini riguardano il delitto ex art. 416 cod. pen., riconducibile nella nozione di "reati criminalità organizzata" - come interpretata da Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, Petrarca, e da Cass., Sez. Un., 15 luglio 2010, n. 37501 - per i quali, ai sensi del comma 2 del citato art. 240-bis, non opera la sospensione feriale, interpretazione peraltro accolta dal Tribunale del riesame di Lecce in tema di misure cautelari personali disposte nell'ambito del presente procedimento. Conseguentemente, il sequestro sarebbe nullo, essendo avvenuto quando i termini delle indagini preliminari erano già scaduti. Tale conclusione non muta considerando la produzione del pubblico ministero, da cui risulta che Caragnulo e Laera furono iscritti nel registro degli indagati rispettivamente il 26 settembre e il 13 settembre 2018, con la conseguenza che, anche il tal caso, la richiesta di proroga, che deve avvenire entro il primo semestre investigativo, è tardiva, essendo intervenuta solo il 9 agosto 2019. Il Tribunale cautelare avrebbe errato nel ritenere che il termine di indagine sia annuale, ai sensi dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., non rientrando la contestata ipotesi ex art. 416 cod. pen. tra quelle per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, ai norma dell'art. 380, comma 2, lett. m) cod. proc. pen. Sarebbe parimenti ininfluente la ritenuta permanenza del delitto associativo, in quanto la consumazione di tale delitto deve ritenersi cessata alla data dell'Il luglio 2019, data quando è stata data esecuzione alle misure cautelari personali, con la conseguenza che il decreto di sequestro probatorio, disposto dal pubblico ministero il 13 gennaio 2020, si pone al di fuori del semestre decorrente dall'11 luglio 2019.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Deducono i ricorrenti che sarebbe stato illegittimamente duplicato il vincolo cautelare, in quanto i beni aziendali della Megale Hellas s.r.I., tra cui il vino, erano stati sottoposti a sequestro preventivo, poi revocato con provvedimento del G.i.p., confermato dal Tribunale cautelare con ordinanza del 23 dicembre 2019; ad avviso dei ricorrenti, pertanto, l'imposizione del vincolo reale, pur sub specie di sequestro probatorio, nella sostanza prolungherebbe gli effetti del sequestro preventivo non più esistente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Secondi i ricorrenti, per un verso il vino in sequestro non sarebbe qualificabile quale "corpo del reato", non essendovi alcun elemento da cui desumere che esso sia presumibilmente alterato, e, per altro verso, non sarebbe dato comprendente la rilevanza probatoria di quel prodotto, considerando che il pubblico ministero non ha proceduto all'effettuazione di alcuna analisi, come emerge dal fatto che l'organo dell'accusa, opponendosi alla richiesta di incidente probatorio mediante perizia avanzata dalla difesa, ha ritenuto tale accertamenti del tutto inutili, e, in ogni caso, non più esperibili, essendo spirato il termine delle indagini.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale cautelare ha omesso di considerare il contenuto dell'ordinanza n. 974 del 2019 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come rappresentato nella memoria difensiva depositata in udienza (alle pagine 14 e ss.), da cui emerge che il vino, pari a 4.930 hl., è stato dissequéstrato, sul presupposto dell'esatta corrispondenza quantitativa e qualitativa tra quanto rinvenuto nel deposito di San Pancrazio e quanto dichiarato dalla società. Su tale aspetto, la motivazione sarebbe del tutto assente.
2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 362 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 197-bis e 63 cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che il pubblico ministero ha depositato in data 31 gennaio 2020 i verbali di sommarie informazioni di sei ex dipendenti della Megale Hellas s.r.I., a carico dei quali pendono procedimenti penali instaurati per fatti accaduti nel corso dell'espletamento dell'attività lavorativa, sicché essi 'avrebbero dovuto essere ascoltati ai sensi dell'art. 362, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., ossia quali persone imputate in un procedimento connesso; a tal proposito, la motivazione sarebbe del tutto assente.
2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240, comma 2, e 324, comma 7, cod. proc. pen. Evidenziano i ricorrenti che, per un verso, il G.i.p., nel disporre la revoca del sequestro preventivo, ha escluso la possibilità di procedere alla confisca dei beni, e, per altro verso, non risulta applicabile il divieto di revoca del sequestro sancito dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., secondo quanto affermato da Cass., Sez. Un., n. 40847 del 30 maggio 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati.
2. Il primo motivo è infondato.
3. Secondo quanto accertato dal Tribunale cautelare sulla base della documentazione fornita dal pubblico ministero, Giuseppe Caragnulo e Vincenzo Laera furono iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. in data 13 settembre 2018 in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. nella veste di collaboratori di Antonello Calò nella promozione, costituzione ed organizzazione del sodalizio criminoso dedito alla produzione di vino sofisticato o non genuino o di provenienza ignota, a differenza degli altri indagati, cui viene contestato il ruolo di meri partecipi. Ad avviso del Tribunale, quindi, nella specie trova applicazione l'art. 405, comma 2 cod. proc. pen, in forza del quale "il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)"; nella vicenda in esame, ricorrerebbe l'ipotesi di cui al n. 7, che considera il "delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza", e, tra questi, assume qui rilevanza l'ipotesi prevista dall'art. 380, comma 2, lett. m), cod. proc. pen., che contempla il delitto associativo con riferimento al ruolo di promotore e di organizzatore. Stante, dunque, la durata annuale del termine, decorrente dal 13 settembre 2018, la richiesta di proroga, presentata dal pubblico ministero il 9 agosto 2019, sarebbe tempestiva e, conseguentemente, il sequestro probatorio, disposto il 13 gennaio 2020, sarebbe stato legittimo perché eseguito nel corso delle indagini.
4. Si tratta di un'interpretazione errata, perché si fonda su una lettura parziale del dato normativo.
4.1. Ai fini che qui rilevano, è corretto il riferimento all'art. 380, comma 2, lett. m), cod. proc. pen., che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, per il quale è previsto il termine annuale di durata delle indagini, in relazione ai "delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 dei codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma". Come emerge dal chiaro dato letterale della disposizione, l'arresto obbligatorio è ammesso solo se vi è la concomitante presenza di due requisiti: a) deve trattarsi dei delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell'associazione per delinquere; b) l'associazione deve essere diretta alla commissione di più delitti fra quelli in essa specificatamente indicati.
4.2. Il Tribunale cautelare si è fermato alla verifica del primo dei due requisiti, senza procedere all'accertamento del secondo, che, nella specie, fa difetto, in quanto i delitti scopo dell'associazione in esame - ossia quelli di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-quater cod. pen. - non rientrano tra quelli previsti né dal comma 1, ossia i delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, né dal comma 2, lett. a), b), c), d), f), g), i), che danno rilevanza a peculiari figure delittuose, diverse da quelle contestate nel presente procedimento. Ne segue, come già affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 6 n. 9097 del 17/01/2013, dep. 25/02/2013, Lestingi, Rv. 254583), che il termine di durata delle indagini è di sei mesi anche in relazione al reato di associazione per delinquere, salvo che nei casi in cui questa sia diretta alla commissione dei reati previsti dall'art. 380, comma 2, lett. a), b), c), d), f), g) ed i) cod. proc. pen., e sia quindi obbligatorio l'arresto in flagranza: situazione, questa, che per i motivi appena indicati, non ricorre nel caso di esame.Da quanto precede, risulta pertanto che il termine semestrale delle indagini è spirato il 13 marzo 2019: prima della richiesta di proroga, avanzata dal pubblico ministero solo il 9 agosto 2019.
4.3. Ciò appurato, i ricorrenti, tuttavia, non si confrontano con l'affermazione del Tribunale cautelare secondo cui, in ogni caso, la tardività del compimento di un atto di indagine non rientra tra le ipotesi tassative di nullità.
4.4. E' ben vero che, secondo una più risalente decisione, dopo la scadenza dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari non è possibile disporre il sequestro ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., atteso che la scadenza del termine stabilito per le indagini inibisce il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione, riguardano le indagini o l'acquisizione delle prove (Sez. 3, n. 35060 del 02/07/2003, Vitali, Rv. 226163-01). Nondimeno, la successiva giurisprudenza, in adesione al quadro di principi delineato da Sez. Un., n. 5021 del 27/03/1996, dep. 16/05/1996, Sala, Rv. 204644, si è costantemente orientata nel ritenere che il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto e che la verifica sull'utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice il quale, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (così Sez. 3 n. 10477 del 21/02/2020, dep. 23/03/2020, Calò, non massimata; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459- 01, e Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238040-01). A fondamento di questo indirizzo, si osserva, innanzitutto, che "il compimento dell'atto oltre i termini di cui all'art. 407 cod. proc. pen., non può mai comportare l'invalidazione dell'atto stesso, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità", ma soltanto l'inutilizzabilità, e sempre ad istanza di parte (Sez. 6, n. 9664 del 2007, Guarischi, cit.). Si precisa, poi, che la verifica sulla inutilizzabilità "resta riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza del detto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga per lei pregiudizievole", in quanto, segnatamente, la violazione del termine non attiene "alla validità del titolo ma agli eventuali ipotetici effetti operanti solo mediatamente sul piano del possibile giuridico, anche in funzione del concreto interesse della persona attinta dalla misura" (Sez. 6, n. 9664 del 2007, Guarischi, cit.).
4.5. Si tratta di un'interpretazione che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità. Da un lato, la violazione del termine di durata massima delle indagini preliminari non può determinare alcuna nullità, stante il principio di tipicità di cui all'art. 177 c.p.p. e la non riconducibilità di tale fattispecie alle ipotesi di cui all'art. 178 c.p.p. o ad altre specificamente previste dal legislatore. Dall'altro, esclusa la configurabilità di una nullità, è fisiologico che la questione dell'inutilizzabilità di una prova debba essere esaminata solo nella sede in cui si intende fare uso dell'elemento conoscitivo che si trae dell'atto. A conferma di questo assunto, va evidenziato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 35847 del 16/05/2019, Cavalieri, Rv. 276618-01; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255650-01; Sez. 3, n. 5593 del 11/04/1995, Fucci, Rv. 202880- 01). Va inoltre osservato che, come rilevato da una recente decisione (Sez. 3 n. 10477 del 21/02/2020, cit.), "una declaratoria anticipata della inutilizzabilità è scarsamente coerente con l'architettura complessiva del sistema: non va trascurato, in particolare, che, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità c.d. relative, tra le quali appunto si ritiene rientri quella derivante dalla violazione del termine massimo di durata delle indagini preliminari (cfr., in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01)".
4.6. Si osserva, infine, che, nella specie, nemmeno un'eventuale dichiarazione di inutilizzabilità del sequestro comporterebbe, di per sé, la restituzione del bene su cui è stato apposto il vincolo. Il bene di cui è stato disposto il sequestro è prodotto vinoso che si assume essere oggetto di sofisticazione, annoverabile, allo stato, tra le "cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato", e delle quali, ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. deve essere sempre ordinata la confisca anche se non è stata pronunciata condanna; a ciò si aggiunge il fatto che è contestato, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 517-quater cod. pen., il cui comma 2 rinvia alle disposizioni di cui all'art. 474-bis cod. pen., il quale prevede la confisca obbligatoria "delle cose che servirono o furono destinato a commettere il reato e delle corse che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti" Nella specie, trova perciò applicazione la disposizione di cui all'art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. in forza della quale "la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240, comma 2, cod. pen.".
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premessa l'evidente differenza, di presupposti e di disciplina, tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, nella specie va evidenziato che il sequestro preventivo, poi revocato dal G.i.p. con ordinanza del 29 settembre 2019, divenuta definitiva per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero con decisione assunta da questa Corte all'udienza del 14 settembre 2020, riguardava l'azienda, ossia il complesso dei beni produttivi, mentre il sequestro probatorio ha come oggetto il vino che si assume sofisticato. Del resto, come emerge dal provvedimento impugnato (p. 2), il G.i.p. ha revocato il sequestro preventivo dell'azienda "a seguito delle assicurazioni fornite sulla ripresa di una lecita attività economica", a conferma evidentemente del giudizio di illiceità dell'attività pregressa, in conseguenza della quale è stato prodotto il vino oggetto del vincolo ablativo.
6. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati.
6.1. Invero, il pubblico ministero ha preceduto al sequestro probatorio sia di 18.467,59 hl. di vino - e ciò sulla base degli accertamenti effettuati dall'ufficio ICQRF Italia Sud-Est, da cui è emerso che quel quantitativo non trovava giustificazione nella documentazione ufficiale di cantina e, quindi, era detenuto in eccedenza, in violazione dell'art. 72, I. n. 238 del 2016, norma applicabile "salvo che il fatto non costituisca reato" -, sia di ulteriori ingenti quantitativi (14.596,56 hl, 77.383,37 hl e 3.462 h1), rinvenuti negli stabilimenti di San Pietro Vernotico e Manduria, di vino declassato - a seguito delle verifiche svolte dagli organi competenti - in vino rosso zona vinicola e quindi non inquadrabile nelle aree geografiche tipiche indicate dall'azienda (Brindisi rosso riserva, Primitivo di Manduria, Salice Salentino, ecc.).
6.2. Ciò posto, il Tribunale cautelare ha correttamente ravvisato alla sussistenza del fumus in relazione sia alla carenza di tracciabilità del prodotto, che potrebbe perciò essere adoperato per effettuare tagli in difformità al disciplinare o quale base per la sofisticazione, sia al declassamento del vino rispetto all'indicazione geografica riportata, potendo il vino declassato essere venduto con segni mendaci sulla qualità, sulla denominazione di origine controllata o sulla indicazione geografica tipica, come già accertato in relazione ad altro prodotto nel corso delle indagini preliminari. La Tribunale cautelare, pertanto, ha fatto buon governo dell'insegnamento, costantemente predicato da questa Corte, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, occorre specificare, sia pure per grandi linee, il fatto o i fatti per cui si procede all'apposizione del vincolo e, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire, quanto meno, l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (cfr., per tutte, Sez. U, n. 23 del 20/11/1997, Bassi, Rv. 206657-01). A fronte di tale motivazione, non assume rilevanza la circostanza che un certo quantitativo di prodotto, che si assume pari a 4.930 hl. rinvenuto nel deposito di San Pancrazio, sia stato dissequestrato dall'autorità amministrativa, stante la diversità, di presupposti e di finalità, tra sequestro amministrativo e sequestro penale.
6.3. Quanto poi alle finalità probatorie, il Tribunale ha correttamente evidenziato come il pubblico ministero le abbia indicate in riferimento all'esigenza di ricostruire l'origine del prodotto in eccedenza privo di tracciabilità, le eventuali attività di sofisticazione e adulterazione già eseguite, la natura nociva e pericolosa del prodotto per la salute dei consumatori. L'indicazione delle esigenze probatorie è chiara e congruente con le ipotesi di reato per cui il vincolo è stato apposto, e, quindi, soddisfa pienamente quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01, ma anche, in precedenza, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01, e Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Rv. 187861-01).
7. Il quinto motivo è inammissibile. Invero, è dirimente osservare che i verbali di sommarie informazioni di sei ex dipendenti della Megale Hellas s.r.I., depositati dal pubblico in data 31 gennaio 2020, nulla hanno a che vedere con il sequestro probatorio in eséme, sicché la doglianza relativa alla qualifica dei dichiaranti è del tutto eccentrica rispetto ai presupposti legittimanti l'adozione del vincolo ablativo.
8. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
8.1. Premessa la legittimità del vincolo apposto sui beni con il sequestro probatorio, appare corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui, allo stato, non si potrebbe procedere alla restituzione del vino, in quanto, come sopra anticipato al punto 4.6, vi osta il divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che, come affermato dalle Sezioni Unite, riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod.pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 - dep. 04/10/2019, Bellucci, Rv. 276690-02).
9. Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuale.
Così deciso il 17/09/2020.
Depositato in cancelleria il 29 dicembre 2020