Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Noord-Holland].
(Comunicazione 05/11/2020, pubblicata in G.U.U.E. 5 novembre 2020, n. C 374)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«NOORD-HOLLAND»
PGI-NL-A0966-AM04
Data della comunicazione: 18.8.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. DESCRIZIONE E MOTIVI DELLE MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E AL DOCUMENTO UNICO PER L’IGP «NOORD-HOLLAND»
Descrizione e motivi
Descrizione: includere la possibilità di utilizzare una menzione aggiuntiva, riferita a una zona più circoscritta, insieme al nome della provincia dell’IGP. La zona di produzione resta invariata.
Motivi: offrire ai produttori la possibilità di specificare sull’etichetta anche una menzione aggiuntiva, riferita a una zona più circoscritta, accanto al nome della provincia, rafforzando altresì il carattere regionale.
La modifica riguarda il punto 9 (Ulteriori condizioni) del documento unico e l’aggiunta delle menzioni nel disciplinare di produzione. Di conseguenza, viene modificata anche la numerazione dei punti del disciplinare di produzione.
Si includono le menzioni seguenti:
— West-Friesland,
— Gooi en Vechtstreek.
Aggiornamento a seguito di modifiche alla legislazione nazionale
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.9 (Nome tradizionale con menzione della provincia), il riferimento alla legislazione nazionale è stato sostituito.
Motivi: a causa di una modifica del decreto neerlandese sul vino e l’olio d’oliva entrata in vigore nel settembre 2019, è stata apportata una piccola modifica al testo al punto 1.9 del disciplinare di produzione (Nome tradizionale con menzione della provincia) per sostituire il riferimento a detto decreto.
Formulazione precedente:
«I requisiti per l’uso di questo nome sono stabiliti nel decreto del ministro dell’Economia del 5 giugno 2014, n. WJZ/14070246 recante norme relative alla commercializzazione del vino e dell’olio d’oliva (decreto sul vino e l’olio d’oliva).»
Nuova formulazione:
«L’etichetta di un vino conforme ai requisiti del presente disciplinare di produzione può riportare le informazioni relative all’IGP utilizzando la menzione tradizionale “Landwijn Noord-Holland” o la dicitura “Beschermde Geografische Aanduiding Noord-Holland” [Indicazione geografica protetta “Noord-Holland”].
Aggiornamento in conseguenza della prassi
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.10 (AutoritĂ di controllo/procedura di controllo):
la descrizione della procedura eseguita dall’autorità di controllo è stata corretta per rispecchiare la prassi.
Motivi: per allineare i requisiti di controllo alla prassi, la formulazione del testo di cui al punto 1.10 del disciplinare di produzione è stata modificata. L’autorità di controllo non può fornire e approvare un elenco con un numero limitato di laboratori. Questa parte del testo è stata pertanto cancellata dal disciplinare.
Formulazione precedente
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende stesse devono far analizzare i campioni di ciascun vino da laboratori certificati (nei Paesi Bassi o all’estero); l’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo dei Paesi Bassi (NVWA) fornisce e approva un elenco di un numero limitato di laboratori. L’NVWA esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
Nuova formulazione
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende stesse devono far analizzare i campioni da laboratori certificati dell’UE (nei Paesi Bassi o all’estero). L’NVWA esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
DOCUMENTO UNICO
1. NOME DEL PRODOTTO
«Noord-Holland»
2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA
IGP – indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualitĂ
8. Vino frizzante
9. Vino frizzante gassificato
4. DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)
Categoria di vini 1: vino
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano una fresca aciditĂ , un carattere fruttato pieno e aromi verdi.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa e un carattere fruttato pieno.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo in volume,
— acidità volatile massima,
— tenore massimo di anidride solforosa totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo in volume (in % vol) |
6,5 |
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AciditĂ totale minima |
59,85 milliequivalenti per litro |
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AciditĂ volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Categoria di vini 4: Vino spumante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano una fresca aciditĂ , un carattere fruttato pieno e aromi verdi.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa e un carattere fruttato pieno.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo in volume,
— acidità volatile massima,
— tenore massimo di anidride solforosa totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo in volume (in % vol) |
6,5 |
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AciditĂ totale minima |
59,85 milliequivalenti per litro |
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AciditĂ volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Categoria di vini 5: Vino spumante di qualitĂ
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano una fresca aciditĂ , un carattere fruttato pieno e aromi verdi.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa e un carattere fruttato pieno.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo in volume,
— acidità volatile massima,
— tenore massimo di anidride solforosa totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo in volume (in % vol) |
6,5 |
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AciditĂ totale minima |
59,85 milliequivalenti per litro |
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AciditĂ volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Categoria di vini 8: vino frizzante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano una fresca aciditĂ , un carattere fruttato pieno e aromi verdi.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa e un carattere fruttato pieno.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo in volume,
— acidità volatile massima,
— tenore massimo di anidride solforosa totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo in volume (in % vol) |
6,5 |
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AciditĂ totale minima |
59,85 milliequivalenti per litro |
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AciditĂ volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Categoria di vini 9: vino frizzante gassificato
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi presentano una fresca aciditĂ , un carattere fruttato pieno e aromi verdi.
I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa e un carattere fruttato pieno.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— titolo alcolometrico totale massimo in volume,
— acidità volatile massima,
— tenore massimo di anidride solforosa totale,
— arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo in volume (in % vol) |
6,5 |
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AciditĂ totale minima |
59,85 milliequivalenti per litro |
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AciditĂ volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratiche enologiche specifiche
Bianchi => raccolta, selezione, pressatura, chiarificazione del mosto, fermentazione, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
Rossi => raccolta, selezione, pigiatura/diraspatura, fermentazione primaria, pressatura, fermentazione malolattica, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
b. Rese massime
Uve bianche
90 hl/ha
Uve rosse
75 hl/ha
6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
La provincia dell’Olanda settentrionale, delimitata dai confini provinciali stabiliti conformemente alla Costituzione.
7. VARIETĂ€ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO
Acolon
Auxerrois B
Bacchus B
Baco noir
Baron N
Bianca B
Birstaler muscat
Bronner B
Cabaret Noir N (VB-91-26-4)
Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)
Cabernet Cantor N
Cabernet Carbon N
Cabernet Carol N
Cabernet Cortis
Cabernet Cubin
Cabernet Dorio
Cabernet Dorsa
Cabernet Franc N
Cabernet Jura
Cabernet Mitos
Cabernet Sauvignon
Cabertin N (VB-91-26-17)
Calandro N
Carmenere
Chardonnay B
Dakapo
Domina N
Dornfelder N
Dunkelfelder N
Excelsior
Faber B
Florental N
FrĂĽburgunder N
Gamaret N
Gamay N
GewĂĽrztraminer Rs
Golubok N
Hegel
Helios
Hibernal B
Huxelrebe B
Hölder B
Johanniter B
Juwel B
Kerner B
Kernling B
Landal N
Léon millot N
Maréchal Foch N
Melody
Merlot
Merzling B
Meunier N
Monarch
Morio muscat B
Muscaris B
Muscat Blanc
Muscat Blue
MĂĽller thurgau B
Orion B
Ortega B
Palatina
Phoenix B
Pinot Gris G
Pinot blanc B
Pinot noir N
Pinotin N
Plantet N
Polo Muscat B
Portugiezer N
Prior N
Rayon d’or B
Reberger
Regent N
Riechensteiner B
Riesling B
Rondo N
Roter Elbling Rs
Ruländer G
Satin Noir N (VB-91-26-29)
Sauvignac B (Cal 6-04)
Sauvignon Blanc B
Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)
Scheurebe B
Schönburger Rs
Seyval B
Siegerrebe Rs
Silcher B
Sirius
Solaris
Souvignier Gris
St. Laurent
Staufer
Sylvaner B
Syrah
Tempranillo
Villaris B
Viognier B
WĂĽrzer B
Zweigeltrebe N
8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
«Zona geografica: descrizione e clima»
Nel sud-est sono presenti morene di spinta dell’ultima era glaciale, costituite principalmente da sabbia fluviale grossolana e fine (spesso ghiaiosa) (= ’t Gooi).
Intorno ad Amsterdam sono presenti depositi sparsi di torba su argilla.
Lungo le dune costiere (formate da sabbia) sono presenti depositi contenenti spesso strati di sabbia marina mista ad argilla o torba («Geest»).
Oltre alla sabbia delle dune, l’isola di Texel presenta anche depositi di argilla marina e sabbia con suolo franco argilloso.
Il clima è caratterizzato da:
— tasso medio delle precipitazioni di 868 mm/anno;
— 1 707 ore di insolazione all’anno (media su Schiphol e De Kooy);
— una temperatura media annua di 10,1 °C e di 16,6 °C durante l’estate;
— un’escursione termica pari a 7,4 °C a settembre.
«Legame causale»
Il clima permette di raggiungere le rese e la maturazione indicate, producendo un vino fresco, fruttato, pieno, con note verdi e, nel caso del vino rosso, frutti rossi.
9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)
Quadro normativo
Norme dell’Unione
Tipo di condizione supplementare
Eccezione relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Zona di prossimitĂ immediata interessata dalla produzione di vino
Per quanto riguarda la zona di produzione (vinificazione), tutte le province olandesi sono considerate «zona di prossimità immediata».
Se il vino base è prodotto nella zona IGP o in una zona di prossimità immediata, una parte o la totalità del volume di questo vino di base può essere imbottigliata da terzi come vino frizzante o spumante.
Ciò può avvenire al di fuori della zona IGP o della zona di prossimità immediata, pur mantenendo l’IGP. In questo caso deve essere indicato anche l’imbottigliatore terzo, eventualmente utilizzando un numero di codice (imbottigliato da … per …).
Quadro normativo
Norme dell’Unione
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le menzioni seguenti di zone più circoscritte che rientrano nella zona IGP «Noord-Holland» possono essere utilizzate insieme all’indicazione «Noord-Holland», a condizione che almeno l’85 % delle uve utilizzate provenga da tale zona:
— West-Friesland,
— Gooi en Vechtstreek.
LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/BGA%20Noord%20Holland%20productdossier%20v1.1.pdf