Organo: Comitato misto SEE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 31-05-2018
Numero provvedimento: 122
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 05-11-2020
Numero gazzetta: 368

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2018, del 31 maggio 2018, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2020/1624].

(Decisione 31/05/2018, n. 122/2018, pubblicata in G.U.U.E. 5 novembre 2020, n. L 368) 


IL COMITATO MISTO SEE,


visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Dopo il punto 15 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2147 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«16. 32017 R 2281: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).»


Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

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(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.