Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Weinland].
(Comunicazione 14/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 14 settembre 2020, n. C 303)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO
«WEINLAND»
PGI-AT-A0212-AM01
Data della comunicazione: 24.6.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Weinland
2. Tipo di indicazione geografica:
IGP – Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
4. Descrizione del vino (dei vini)
Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l’indicazione geografica «Weinland» devono essere identificati sull’etichetta con il termine tradizionale «Landwein». Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l’acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L’indicazione geografica «Weinland» è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima: |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratica enologica specifica
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per l’indicazione geografica «Weinland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del «Landwein» è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b. Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
L’indicazione geografica «Weinland» comprende i vigneti dei Land austriaci dell’Austria inferiore, del Burgenland e di Vienna.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Grüner Veltliner - Weißgipfler
Zweigelt - Blauer Zweigelt
Zweigelt - Rotburger
8. Descrizione del legame/dei legami
Sui terreni degradati di roccia primitiva e sui terreni vulcanici dell’Austria inferiore si producono vini minerali e speziati, mentre i depositi di loess delle terrazze danno una tipologia di vino rotondo e più pieno. Il clima pannonico molto caldo e l’aria fresca proveniente dalla regione del Waldviertel, che rende le notti fresche, assicurano un’escursione termica tra giorno e notte che conferisce ai vini una spiccata struttura acida. Questo ricambio d’aria tra il giorno e la notte caratterizza anche i vini di Vienna e conferisce loro una notevole struttura acida combinata a note molto aromatiche.
I terreni di loess/argilla e di terra nera del Burgenland sono adatti alla produzione di vini rossi forti e densi. I terreni di sabbia, ardesia e ghiaia costituiscono inoltre la base per vini bianchi fruttati e corposi. Le caratteristiche aromatiche varietali dei vini sono particolarmente accentuate dal microclima del lago di Neusiedl, che assicura notti fresche anche in estate. Sui pendii dell’Eisenberg, nella parte meridionale del Burgenland, i vini acquistano una fine nota minerale.
Anche il mosto di uve parzialmente fermentato («Sturm») prodotto nella zona è molto speziato e minerale in ragione dei terreni degradati di roccia primitiva e dei terreni vulcanici.
Poiché le diverse categorie di prodotti vitivinicoli austriaci sono elaborate nel rispetto della normativa in materia di indicazioni, l’indicazione «Weinland» presenta il tipico carattere leggero, fruttato e spiccatamente acido dei «Landweine» prodotti nella zona.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei «Landweine» in conformità alle disposizioni stabilite dall’Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un’analisi analitica o un’analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.