Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 14-09-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 14-09-2020
Numero gazzetta: 303

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Weinland].

(Comunicazione 14/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 14 settembre 2020, n. C 303)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO

«WEINLAND»

PGI-AT-A0212-AM01

Data della comunicazione: 24.6.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Weinland

2.   Tipo di indicazione geografica:

IGP – Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    11. Mosto di uve parzialmente fermentato

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l’indicazione geografica «Weinland» devono essere identificati sull’etichetta con il termine tradizionale «Landwein». Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l’acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L’indicazione geografica «Weinland» è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratica enologica specifica

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Per l’indicazione geografica «Weinland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del «Landwein» è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b.   Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

L’indicazione geografica «Weinland» comprende i vigneti dei Land austriaci dell’Austria inferiore, del Burgenland e di Vienna.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grüner Veltliner - Weißgipfler

Zweigelt - Blauer Zweigelt

Zweigelt - Rotburger

8.   Descrizione del legame/dei legami

Sui terreni degradati di roccia primitiva e sui terreni vulcanici dell’Austria inferiore si producono vini minerali e speziati, mentre i depositi di loess delle terrazze danno una tipologia di vino rotondo e più pieno. Il clima pannonico molto caldo e l’aria fresca proveniente dalla regione del Waldviertel, che rende le notti fresche, assicurano un’escursione termica tra giorno e notte che conferisce ai vini una spiccata struttura acida. Questo ricambio d’aria tra il giorno e la notte caratterizza anche i vini di Vienna e conferisce loro una notevole struttura acida combinata a note molto aromatiche.

I terreni di loess/argilla e di terra nera del Burgenland sono adatti alla produzione di vini rossi forti e densi. I terreni di sabbia, ardesia e ghiaia costituiscono inoltre la base per vini bianchi fruttati e corposi. Le caratteristiche aromatiche varietali dei vini sono particolarmente accentuate dal microclima del lago di Neusiedl, che assicura notti fresche anche in estate. Sui pendii dell’Eisenberg, nella parte meridionale del Burgenland, i vini acquistano una fine nota minerale.

Anche il mosto di uve parzialmente fermentato («Sturm») prodotto nella zona è molto speziato e minerale in ragione dei terreni degradati di roccia primitiva e dei terreni vulcanici.

Poiché le diverse categorie di prodotti vitivinicoli austriaci sono elaborate nel rispetto della normativa in materia di indicazioni, l’indicazione «Weinland» presenta il tipico carattere leggero, fruttato e spiccatamente acido dei «Landweine» prodotti nella zona.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei «Landweine» in conformità alle disposizioni stabilite dall’Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un’analisi analitica o un’analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.