Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-09-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-09-2020
Numero gazzetta: 298

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Steiermark].

(Comunicazione 08/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 settembre 2020, n. C 298)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

"Steiermark"

Numero di riferimento: PDO-AT-A0225-AM01

Data della comunicazione: 21.2.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Descrizione e motivi

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Steiermark

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

La denominazione di origine "Steiermark" può essere utilizzata per vini, anche con la specificazione "Qualitätsschaumwein" (vino spumante di qualità) o "Sekt" (spumante).

I vini "Steiermark" sono principalmente "Qualitätsweine" (vini di qualità); in tale contesto il succo delle uve deve avere un peso minimo del mosto di 15 gradi Babo (= 9,5 % vol): il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 9 % vol mentre l’acidità minima è pari a 4 g/l. Le ulteriori caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione.

I vini "Steiermark" sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio "Kabinett", "Spätlese", "Eiswein", ecc.). Nella regione vitivinicola della Stiria (Steiermark) si producono vini bianchi quasi al 70 %. In ragione delle differenze di esposizione e di terreno, si ottengono vini dal carattere diverso, dallo "Steirischer Junker" fresco e vivace fino a "Lagenweine" (cru) corposi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a)   Pratiche enologiche essenziali

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Per la denominazione di origine "Steiermark" sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. Per quanto concerne l’eventuale acidificazione, in merito decide il ministro federale dell’Agricoltura, delle regioni e del turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b)   Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La denominazione di origine "Steiermark" comprende l’intero Land austriaco della Stiria.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Zweigelt - Rotburger

Welschriesling

Sauvignon Blanc

Zweigelt - Blauer Zweigelt

8.   Descrizione del legame/dei legami

Le regioni vitivinicole della Stiria si trovano in una zona climatica che si situa in parte nell’area di influenza climatica adriatico-illirica. In considerazione della notevole frammentazione e della grande distanza tra le superfici vitate, i vini differiscono anche da una zona all’altra.

Nella regione vitivinicola della Stiria sud-orientale predominano i terreni vulcanici, i terreni di basalto e quelli argillosi pesanti e sabbiosi. Dal punto di vista climatico, nella regione si percepisce il passaggio dal clima pannonico molto caldo e secco a quello mediterraneo-illirico caldo e umido.

La Stiria meridionale si trova sul bordo meridionale del bacino di Graz, delimitato dalle alpi di Glein, di Stub e di Kor a ovest e dal Poßruck a sud. A sud-est è aperta. Le principali tipologie di terreno sono quelli ardesiaci, sabbiosi, marnosi e calcarei. Il clima è soggetto agli influssi del clima pannonico e dell’Europa meridionale.

Nella regione vitivinicola della Stiria occidentale predominano i terreni di roccia primitiva di gneiss e ardesia. Dal punto di vista climatico, si rileva un clima illirico con le tipiche precipitazioni relativamente elevate. Nella regione vitivinicola della Stiria quasi il 70 % delle viti coltivate produce uve per vini bianchi. In ragione delle differenze di esposizione e di terreno, si ottengono vini dal carattere diverso, dallo "Steirischer Junker" fresco e vivace fino a "Lagenweine" (cru) corposi. In considerazione dei diversi tipi di terreni e posizioni presenti, la variazione delle caratteristiche dei vini della Stiria è notevole. Si spazia da vini bianchi freschi e frizzanti, passando per "Lagenweine" (cru) corposi, fino a vini rossi vellutati, le cui uve vengono coltivateprincipalmente nella Stiria sud-orientale, dove il clima è leggermente più mite. Le marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte favoriscono la formazione di aromi nei vini e hanno un effetto positivo sulla struttura acida.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine "Steiermark", ad eccezione di quelli con la specificazione "Sekt" o "Qualitätsschaumwein", possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine "Steiermark". La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale ("Qualitätswein", "Spätlese", ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.