Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Burgenland].
(Comunicazione 08/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 settembre 2020, n. C 298)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
"Burgenland"
Numero di riferimento: PDO-AT-A0207-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Burgenland
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine "Burgenland" può essere utilizzata per vini, anche con la specificazione "Qualitätsschaumwein" (vino spumante di qualità) o "Sekt" (spumante). I vini "Burgenland" sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio "Kabinett", "Spätlese", "Eiswein", ecc.). Le relative caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. L'interazione di clima, suolo, posizione e soleggiamento intensivo fa sì che l'offerta di vini del Burgenland sia ampia e diversificata. Si spazia da vini bianchi frizzanti e fruttati, passando per vini rossi forti e corposi, fino a "Prädikatsweine", vini dolci botritizzati.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all'elaborazione
Per la denominazione di origine "Burgenland" sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l'Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l'arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine "Burgenland" comprende l'intero Land austriaco del Burgenland.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Zweigelt - Rotburger
Welschriesling
Grüner Veltliner - Weißgipfler
Zweigelt - Blauer Zweigelt
8. Descrizione del legame/dei legami
Nella regione vitivinicola del Burgenland, in particolare sulla sponda nord-orientale del lago di Neusiedl, si trovano terreni di loess e di terra nera. Nel Seewinkel sono presenti anche terreni ghiaiosi, sabbiosi e salini. Sui pendii delle montagne della Leitha vi sono terreni calcarei e ardesiaci, mentre nel Mittelburgenland i terreni sono caratterizzati da suoli argillosi pesanti.
Il clima si contraddistingue per estati calde e secche ed inverni freddi e poco nevosi. L'elevata umidità dell'aria e le nebbie autunnali favoriscono, in particolare nel Seewinkel e nella zona intorno a Rust, la formazione di botrite per la produzione di "Prädikatsweine" (vini di qualità), come i "Beerenauslese" e i "Trockenbeerenauslese". Il lago di Neusiedl con la sua superficie d'acqua e di canneti di 300 km2 svolge un ruolo importante di regolatore del clima e garantisce un microclima speciale. Nella regione vitivinicola del Burgenland si producono vini bianchi e vini rossi in quantitativi approssimativamente uguali. Per quanto concerne i vini bianchi le varietà principali sono il Welschriesling e il Grüner Veltliner. Tra i vini rossi predomina la varietà Zweigelt, sia nella versione classica invecchiata e fruttata oppure come vino rosso forte e denso. Un ruolo importante è svolto anche dall'affinamento di "Prädikatsweine" quali i "Trockenbeerenauslese" e l'"Eiswein". Dal punto di vista organolettico, si spazia da vini bianchi freschi e fruttati, passando per quelli rossi corposi, fino a "Prädikatswein" dolci botritizzati. I terreni di loess/argilla e di terra nera sono molto adatti alla produzione di vini rossi forti e densi. I terreni di sabbia, ardesia e ghiaia costituiscono inoltre la base per vini bianchi fruttati e corposi. Le caratteristiche aromatiche varietali dei vini sono particolarmente accentuate dal microclima del lago di Neusiedl, che assicura notti fresche anche in estate. Sui pendii dell'Eisenberg, nella parte meridionale del Burgenland, i vini acquistano una fine nota minerale.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine "Burgenland", ad eccezione di quelli con la specificazione "Sekt" o "Qualitätsschaumwein", possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l'ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine "Burgenland". La prova sensoriale è effettuata da un'apposita commissione d'assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d'assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale ("Qualitätswein", "Spätlese", ecc.), alla varietà e all'annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell'annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un'altra commissione d'assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.