Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Kamptal].
(Comunicazione 07/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 7 settembre 2020, n. C 295)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Kamptal»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0209-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Kamptal
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Kamptal» può essere utilizzata soltanto per vini della varietà Grüner Veltliner o Riesling. Dal punto di vista organolettico, i vini sono prevalentemente fruttati e minerali. Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Kamptal» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Kamptal» comprende i comuni di Etsdorf-Haitzendorf, Hadersdorf-Kammern, Langenlois, Lengenfeld, Schönberg am Kamp e Straß im Straßertale nell’Austria inferiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Weißer Riesling - Rheinriesling
Grüner Veltliner - Weißgipfler
Weißer Riesling - Riesling
8. Descrizione del legame/dei legami
Il terreno della valle del Kamp (Kamptal) risale al periodo permiano, 270 milioni di anni fa. Le formazioni del terroir sono costituite da terreni di loess, ghiaia, roccia primitiva e a volte elementi vulcanici.
Il clima nella valle del Kamp è influenzato, da un lato, dal clima molto caldo e pannonico e, dall’altro, dalle fresche correnti d’aria provenienti dalla regione del Waldviertl. Il livello delle precipitazioni è compreso tra 550 e 600 mm l’anno. La temperatura media annuale è superiore a 9 °C. Nei fondivalle possono verificarsi gelate tardive fino a metà maggio. Il vino presenta le seguenti caratteristiche tipiche:
Grüner Veltliner: note fruttate e di spezie delicate;
Riesling: profumato, elegante, minerale.
I vini riserva presentano uno stile forte e un aroma varietale marcato. A volte questi vini sono caratterizzati anche da delicate note di botrite e legno. Le ripide terrazze, dove non possono accumularsi strati di loess, consentono la produzione di un Riesling potente, minerale e longevo. Le terrazze più larghe di argilla e loess sono ideali per la produzione di Grüner Veltliner forte e fruttato. Il forte caldo diurno influenzato dal clima pannonico e le fresche notti assicurano ai vini una notevole finezza aromatica e una vivace acidità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Kamptal» può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Kamptal» (cfr. disciplinare).
La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici per l’origine della regione vitivinicola e atti alla commercializzazione (privi di difetti).
La degustazione da parte della commissione nel contesto dell’iter per l’attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per il vino con denominazione di vendita «Kamptal DAC» deve avvenire presso la sede distaccata dell’Ufficio federale per la viticoltura di Krems. I requisiti per un vino «Kamptal DAC» devono essere confermati da almeno quattro degustatori. Se il risultato della degustazione è 3:3, non è necessario effettuare alcuna ripetizione.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.