Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Thermenregion].
(Comunicazione 31/08/2020, pubblicata in G.U.U.E. 31 agosto 2020, n. C 286)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Thermenregion»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0229-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Thermenregion
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Thermenregion» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene l’utilizzo per quest’ultima categoria sia decisamente marginale. Ulteriori dettagli in proposito figurano nel disciplinare di produzione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Thermenregion» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Thermenregion» comprende la città di Wiener Neustadt, nonché i distretti di Baden, Mödling, Neunkirchen e Wiener Neustadt nell’Austria inferiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
St. Laurent
Blauer Burgunder - Pinot Noir
Rotgipfler
8. Descrizione del legame/dei legami
La regione viticola della Thermenregion si estende a sud di Vienna, su una serie di colline, tra le quali l’Anninger raggiunge l’altitudine maggiore, fino a sud di Baden. Terreni pesanti, sabbiosi e argillosi, spesso anche di terra bruna calcarea e pietrosa e terreni ghiaiosi calcarei costituiscono il sottosuolo di questa regione viticola. La differenziazione dei suoli dei vigneti è tipica di questa zona: i terreni pesanti, a volte molto calcarei dei pendii nella parte nord-occidentale sono molto adatti alla produzione di vino bianco, in particolare a partire dai vitigni classici di Gumpoldskirchen, ossia Zierfandler, Rotgipfler e Neuburger, ma consentono di produrre anche Weißburgunder, Chardonnay e Traminer interessanti. Oltre alle zone viticole isolate di Sooß e Bad Vöslau, sono soprattutto il comune di Tattendorf e le località vitivinicole circostanti con i loro terreni magri ghiaiosi ad assicurare la produzione di vini rossi di qualità elevata. La Selva viennese protegge la Thermenregion dai venti freddi provenienti da nord. La temperatura media annuale è di poco meno di 10 gradi Celsius, le precipitazioni annue si attestano a 650 mm e il soleggiamento annuo dura 1 800 ore. Il clima è caratterizzato da inverni piuttosto freddi ed estati secche e molto calde.
La struttura produttiva nella regione viticola della Thermenregion è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo. Alcune grandi aziende (cantine e cooperative vinicole) completano la struttura costituita da aziende a conduzione familiare.
Le viti sono allevate quasi esclusivamente con forme a controspalliera.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Thermenregion», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Thermenregion» (cfr. disciplinare).
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.