Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Mittelburgenland].
(Comunicazione 31/08/2020, pubblicata in G.U.U.E. 31 agosto 2020, n. C 286)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Mittelburgenland»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0214-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Mittelburgenland
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Mittelburgenland» può essere utilizzata soltanto per vini della varietà Blaufränkisch con spiccate caratteristiche varietali fruttate e speziate. Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Mittelburgenland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Mittelburgenland» comprende il distretto di Oberpullendorf nel Burgenland.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Blaufränkisch - Frankovka
8. Descrizione del legame/dei legami
I suoli nel Mittelburgenland sono costituiti da terreni con rocce sedimentarie di Tegel, argillosi, sabbiosi e detritici, dai quali affiorano localmente antichi banchi corallini di calcare della Leitha. I terreni sono ideali per la produzione della varietà Blaufränkisch, non da ultimo in ragione della loro buona ritenzione idrica associata all’influenza termoregolatrice del vicino lago di Neusiedl.
La struttura produttiva nella regione viticola del Mittelburgenland è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Due cooperative moderne completano la struttura costituita da aziende a conduzione familiare. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo. Il vino deve presentare le seguenti caratteristiche tipiche: fruttato, speziato. La maturazione deve avvenire in grandi botti di rovere, in barrique usate o in serbatoi in acciaio. In caso di applicazione della menzione aggiuntiva «Reserve», il vino deve presentare le seguenti caratteristiche: fruttato, speziato, robusto. Maturazione in grandi botti di rovere o in barrique. I suoli sono costituiti da terreni con rocce sedimentarie di Tegel, argillosi, sabbiosi e detritici, dai quali sporgono localmente antichi banchi corallini in calcare della Leitha. I terreni di questa regione si dimostrano la base ideale per la produzione della varietà Blaufränkisch, in particolare per la loro buona ritenzione idrica associata all’influenza termoregolatrice del vicino lago di Neusiedl.
Nel Mittelburgenland predomina il clima pannonico. Grazie alla protezione offerta da tre catene di colline a nord, sud e a ovest e all’apertura sulla pianura pannonica, questa zona offre condizioni climatiche ideali per il vitigno Blaufränkisch. Almeno 300 giorni di sole e un livello di precipitazioni pari a circa 600 mm l’anno garantiscono uve e vino di qualità eccellente.
La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini del Mittelburgenland.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Mittelburgenland» può essere immesso in commercio soltanto il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Mittelburgenland» (cfr. disciplinare).
Chiunque intenda presentare domanda di attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per un vino con denominazione di vendita «Mittelburgenland DAC» deve comunicarlo per iscritto ogni anno al comitato vinicolo regionale del Burgenland.
La degustazione da parte della commissione nel contesto dell’iter per l’attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per il vino con denominazione di vendita «Mittelburgenland DAC» deve avvenire presso l’Ufficio federale per la viticoltura di Eisenstadt. La domanda per l’attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per un vino con denominazione di vendita «Mittelburgenland DAC» può essere presentata a partire del 1o gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html