Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 23-07-2020
Numero provvedimento: 565
Tipo gazzetta: Nessuna

Finanziamenti a sostegno del settore vitivinicolo - Decadenza parziale dal contributo regionale relativo alla misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2016-2017 - Esclusione della strumentazione richiesta dal finanziamento perchè non ritenuta ammissibile in quanto non inserita su una linea di imbottigliamento dell’azienda - Necessità di un collegamento materiale con l’attività dell’azienda vitivinicola. 


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 824 del 2018, proposto da
BONFADINI SOCIETÀ SEMPLICE DI BONFADINI FRANCESCA E ANDREA, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via XX Settembre 8;

contro

REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente dell’UTR Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia di data 14 giugno 2018, con il quale è stata confermata la decadenza parziale dal contributo regionale relativo alla misura “Investimenti” del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2016-2017 (v. DGR 8 febbraio 2017 n. 10/6197);

- del provvedimento di decadenza parziale (mai comunicato);


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. Mauro Pedron;

Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18;

Considerato quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. La Regione, con DGR 8 febbraio 2017 n. 10/6197, ha approvato il bando dei finanziamenti regionali relativi alla misura “Investimenti” del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, per la campagna vitivinicola 2016-2017.

2. Quali tipologie di investimenti ammissibili il bando indicava, tra l’altro, l’azione B1 (Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse per la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti vinicoli, per interventi inferiori a € 200.000), l’azione B2 (Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse per la trasformazione e la commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli, per interventi inferiori a € 200.000), e l’azione C (Acquisto di recipienti per l’affinamento del vino).

3. Nel definire in via generale tutti gli interventi rientranti nell’azione B, il bando (v. pag. 3-4) precisava che per “dotazioni fisse” dovevano intendersi le strumentazioni “installate in modo permanente e difficilmente spostabili”, destinate alla produzione, alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti vinicoli, oppure alla trasformazione e alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli.

4. In data 10 marzo 2017 la società agricola ricorrente ha presentato domanda di finanziamento per l’azione B1 (spesa prevista pari a € 71.850), per l’azione B2 (spesa prevista pari a € 51.440), e per l’azione C (spesa prevista pari a € 75.500).

5. Con verbale dell’UTR di Brescia di data 3 luglio 2017 la domanda di finanziamento è stata accolta. La ricorrente ha ottenuto un contributo pari a € 28.740 per l’azione B1, un contributo pari a € 1.976 per l’azione B2, e un contributo pari a € 22.200 per l’azione C.

6. Successivamente, in data 11 settembre 2017, la Regione ha effettuato il collaudo tecnico e amministrativo delle dotazioni acquistate dalla ricorrente e già collocate in azienda (v. doc. 5). In tale occasione, computando gli sconti ottenuti dalla ricorrente in fase di acquisto, è stato riconosciuto un contributo pari a € 28.740 per l’azione B1, un contributo pari a € 1.976 per l’azione B2, e un contributo pari a € 18.200 per l’azione C.

7. L’OPR ha liquidato il finanziamento in data 28 settembre 2017.

8. Dopo un nuovo controllo, effettuato in data 19 aprile 2018, la Regione ha contestato alla ricorrente l’inammissibilità di una dotazione fissa rientrante nell’azione B1, e precisamente dell’etichettatrice automatica acquistata il 17 luglio 2017, con spesa ammessa pari a € 28.950 e contributo pari a € 11.580. Tale strumentazione non è stata ritenuta ammissibile perché non inserita su una linea di imbottigliamento dell’azienda.

9. La valutazione degli uffici regionali riprende l’indicazione fornita in precedenza con la risposta al quesito n. 16 (“Sono finanziabili le etichettatrici automatiche? Le etichettatrici sono finanziabili se presentano aspetti di innovazione e se sono inserite sulla linea di imbottigliamento”).

10. Su questo presupposto, il dirigente dell’UTR Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia, con nota di data 18 maggio 2018, ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza parziale dal contributo, prospettando la necessità di restituire all’OPR la somma di € 11.580.

11. La ricorrente ha inviato controdeduzioni in data 6 giugno 2018, precisando che l’etichettatrice “è installata permanentemente nella zona produttiva aziendale ed è destinata esclusivamente all’etichettatura delle bottiglie di vino spumante DOCG Franciacorta prodotte [dall’azienda], al termine del processo produttivo e di affinamento, al fine di renderle idonee alla commercializzazione finale. L’esclusività della destinazione produttiva è data sia dalla conformazione della dotazione, specifica ed esclusiva per le bottiglie [di] spumante, [sia dalla] peculiarità produttiva aziendale, che contempla solo la produzione e la commercializzazione di vini spumanti DOCG Franciacorta”.

12. Il dirigente dell’UTR Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia, con provvedimento di data 14 giugno 2018, ha ritenuto irricevibili le controdeduzioni, in quanto trasmesse oltre i 15 giorni concessi con la comunicazione di avvio del procedimento, e ha confermato la decadenza parziale dal contributo.

13. Contro la conferma di data 14 giugno 2018, e contro il presupposto provvedimento di decadenza, la ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando la violazione del bando e la difformità della risposta al quesito n. 16 rispetto al bando. La tesi del ricorso è che, se anche l’etichettatrice non è fisicamente inserita sulla linea di imbottigliamento, rimarrebbe comunque intatta la destinazione permanente alla preparazione delle bottiglie per la commercializzazione. Il disciplinare del Consorzio Franciacorta approvato con DM 1 settembre 1995 stabilisce, infatti, che il vino, dopo essere stato imbottigliato, rimanga per almeno 18 mesi in fase di affinamento sui lieviti (v. doc. 16 - punto 5.6). Al termine di questo periodo viene praticata la sboccatura, e solo successivamente le bottiglie sono etichettate e vendute. Non può quindi mai esservi contestualità tra l’imbottigliamento e l’etichettatura.

14. La Regione non si è costituita in giudizio.

15. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) il bando dei finanziamenti regionali a sostegno del settore vitivinicolo per il 2016-2017 ammette a contributo, attraverso l’azione B, solo investimenti consistenti in dotazioni fisse. La caratteristica di queste strumentazioni è il collegamento materiale con l’attività dell’azienda vitivinicola. L’enfasi posta dal bando sull’inidoneità allo spostamento fisico esprime la preoccupazione che i finanziamenti destinati al settore vitivinicolo finiscano in realtà per avvantaggiare altre tipologie di attività. Di qui un vincolo di connessione fisica con la linea di produzione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti vinicoli;

(b) le etichettatrici automatiche sono evidentemente una strumentazione che ricade nella materia del bando, in quanto l’etichettatura delle bottiglie è essenziale per la commercializzazione del vino;

(c) rispondendo al quesito n. 16, tuttavia, la Regione ha precisato che le etichettatrici automatiche sono ammesse a finanziamento solo se inserite sulla linea di imbottigliamento;

(d) questo chiarimento appare inutilmente restrittivo del bando, in quanto consente di finanziare le etichettatrici automatiche solo nelle linee produttive dove l’etichettatura sia immediatamente successiva all’imbottigliamento. Non vi è però alcuna ragione di discriminare le restanti produzioni, come quella in esame, dove l’etichettatura subentra a distanza di mesi, e solo dopo il completamento delle operazioni previste dal disciplinare di produzione del vino, a garanzia della qualità dello stesso;

(e) la risposta al quesito n. 16, se intesa letteralmente, è quindi in contrasto con le finalità del bando, in quanto esclude investimenti nel settore vitivinicolo che sono invece del tutto meritevoli di finanziamento. Viene in particolare pretermesso il collegamento tra l’etichettatrice automatica e la commercializzazione dei prodotti vinicoli, che giustifica l’ammissione a contributo indipendentemente dalla prossimità temporale tra l’etichettatura e altre fasi della produzione, tra cui l’imbottigliamento;

(f) per quanto riguarda il rilievo formale della risposta al quesito n. 16, si osserva che i chiarimenti dell’amministrazione forniscono un contributo interpretativo su questioni dubbie, e in questo senso possono giustificare l’affidamento dei privati, ma non sono una fonte pariordinata e idonea a restringere la portata del bando. È dunque necessario disporre la disapplicazione della suddetta risposta;

(g) in concreto, non vi è poi alcun rischio che l’investimento sia distratto a favore di altri settori produttivi. Come chiarito dalla ricorrente nelle controdeduzioni, l’etichettatrice automatica è installata permanentemente nello spazio produttivo aziendale, ed è al servizio dell’unica attività svolta, che consiste nella produzione e nella commercializzazione di vini spumanti DOCG Franciacorta.

16. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

17. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

18. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;

(b) condanna la Regione a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 2.500, oltre agli oneri di legge;

(c) pone il contributo unificato a carico della Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in videoconferenza ex art. 84 comma 6 del DL 18/2020, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere