Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 30-06-2020
Numero provvedimento: 1172
Tipo gazzetta: Nessuna

Contributi nel settore vitivinicolo - Parziale revoca del contributo pubblico concesso sulla base del PIF 2886 “Consorzio vitivinicolo calabrese” nell’ambito del POR Calabria 2000-2006 Asse IV - Eccedenza del finanziamento erogato rispetto alle opere effettivamente realizzate - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2014, proposto da

Salvatore Lento, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Pullano in Catanzaro, via Purificato,18;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annapaola De Masi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Milano 28;
Dipartimento N 6 Agricoltura Foreste e Forestazione Settore N 3 della Regione Calabria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del d.d.g. n 9213/14 della regione calabria di revoca contributo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020 il dott. Gabriele Serra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Regione Calabria in epigrafe indicato, con il quale la stessa ha revocato parzialmente il contributo pubblico di euro 170.118,00, concesso con D.D.R. n. 20796 del 11.12.2007, ed i successivi decreti di liquidazione parziali ed i mandati di pagamento, sulla base del PIF 2886 “Consorzio vitivinicolo calabrese”, nell’ambito del POR Calabria 2000-2006 Asse IV.

Tale revoca è motivata in relazione all’accertata, in sede di verifica del lotto funzionale, eccedenza di euro 91.124,00, rispetto a quanto erogato, pari ad euro 135.059,97.

2. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, in quanto l’istruttoria sarebbe carente, la motivazione contraddittoria e illogica.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha richiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione e, in subordine, il rigetto nel merito.

4. A seguito di avviso di perenzione, il ricorrente ha depositato in data 20.04.2020 nuova istanza di fissazione udienza.

5. Il 30.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

6.1. Si precisa che tale questione è stata oggetto di specifica eccezione della parte resistente sin dalla memoria di costituzione in giudizio, perciò non necessita di apposito avviso a norma dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’avviso, infatti, mira a impedire che il giudice assuma decisioni sulle quali non si sia creato il contraddittorio processuale e sulle quali le parti non abbiano avuto la possibilità di difendersi, circostanza non ricorrente in questo caso.

6.2. Ciò posto, la presente domanda ha ad oggetto un provvedimento di revoca del contributo pubblico, già in parte erogato, derivante da una accertata eccedenza del finanziamento erogato rispetto alle opere poi effettivamente realizzate, per come accertate nel verbale di verifica del 14.10.2013 (cfr. doc. 3).

Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza unanime, già condivisa da questo Tribunale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 16/01/2019, n. 395; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) Sez. I, 05/12/2017, n.1888; Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2014, n. 6).

Orbene, nel caso di specie si controverte appunto su un provvedimento di revoca e ripetizione parziale del contributo per un asserito inadempimento del beneficiario, che avrebbe realizzato opere per un valore inferiore rispetto a quanto percepito a titolo di contributo pubblico.

Conseguentemente, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione rispetto alla contestazione di siffatto provvedimento, essendone munito il giudice ordinario, davanti al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Stante la natura formale della decisione, le spese di lite possono essere compensate.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Arturo Levato, Presidente FF

Martina Arrivi, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore