Attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986.
(Decreto 08/07/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell’ambito della sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2019;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, recante “OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019 n. 8677, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2019 al n. 1-902, recante “Modifiche al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, con cui è stata disposta, esclusivamente per l’annualità 2019/2020, la proroga del termine, previsto all’articolo 6 del citato decreto del Ministro, di stipula dei contratti tra AGEA e i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020 al n.75, con il quale al Dott. Francesco Saverio Abate è stato conferito l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell’ippica e della pesca;
VISTO l’articolo 2, comma 4, della Direttiva del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica prot. n. 805 del 12 marzo 2020 registrata all’UCB al n. 222 del 13 marzo 2020 ai sensi della quale “I dirigenti degli uffici dirigenziali di livello non generale delle DG PEMAC e PQAI sono delegati alla stipula dei contratti di competenza, senza limite di importo, degli atti costituenti le determine a contrarre, i bandi di gara, gli inviti alla presentazione dei progetti, i decreti di graduatoria relativi alla concessione di contributi nonché le risposte a pareri tecnici di carattere generale. La firma dei decreti di approvazione dei contratti è riservata al Capo Dipartimento”;
VISTA la Direttiva del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica prot. n.1483 del 21 aprile 2020 registrata all’UCB al n. 327 del 22 aprile 2020 che ha modificato il comma 4 dell’articolo 2, ed ha aggiunto il comma 5 al medesimo articolo della citata Direttiva Dipartimentale n. 805 del 12/03/2020;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, in corso di registrazione presso gli organismi di controllo, recante “Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»”, con cui, a fronte dell’emergenza derivante causata dall’epidemia da COVID-19, sono state introdotte disposizioni finalizzate alla tutele della capacità di utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura promozione dell’OCM Vino per l’annualità 2019/2020 e alla elaborazione di indicazioni circa l’annualità 2020/2021;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, dispone che con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica siano individuate le modalità operative di presentazione delle varianti che riducono i costi totali del progetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 2;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 12, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, dispone che con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica siano individuate le modalità operative di presentazione delle variazioni straordinarie di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 16, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, dispone che con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica sia individuate il numero massimo di istanze di variante presentate ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del a aprile 2019, n. 3893, così come modificato per l’annualità 2019/2020 dall’articolo 2 comma 15 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 16, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, dispone che con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica siano fornite indicazioni sulle procedure per la proposizione di voci di costo non contenute nell’allegato M del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 16, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, dispone che con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica siano predisposti i massimali di investimento previsti per alcune voci di costo contenute nell’allegato M del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781;
RITENUTO necessario ottemperare a quanto predisposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, tramite l’emanazione di un decreto direttoriale che fornisca le disposizioni ivi richieste;
DECRETA
Articolo 1
1. La variante che riduce i costi totali del progetto, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, deve essere presentata entro e non oltre il 20 luglio 2020 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato A al presente decreto, debitamente compilato. Tale istanza viene valutata dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.
2. La variante di cui al comma 1 può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale. Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante di cui al comma 1 può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per uno o più dei Paesi target previsti.
3. Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.
Articolo 2
1. La variazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, deve essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre 2020 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato B al presente decreto, debitamente compilato. Tale istanza viene valutata dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.
2. Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.
Articolo 3
1. I soggetti beneficiari, nel corso dell’esecuzione dei programmi di promozione, possono presentare massimo numero 5 varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificate dall’articolo 2, comma 15, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986. Tali istanze sono valutate dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.
2. Le istanze di variante sono presentate all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato C al presente decreto debitamente compilato, che sostituisce l’allegato Q al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019.
3. Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.
Articolo 4
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, si dispone che gli importi progettuali relativi alla voce di costo EXPERTISE, di cui ai codici A1 e C1 riportati nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, possono essere al massimo pari al 20% dell’importo totale dell’azione di riferimento.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, si dispone che gli importi progettuali relativi alla voce di costo PUBBLICHE RELAZIONI, di cui ai codici A6, B5 e C6 riportati nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, possono essere al massimo pari al 20% dell’importo totale dell’azione di riferimento.
Articolo 5
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, i soggetti beneficiari possono proporre, nell’ambito delle azioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, la realizzazione di sub-azioni non contenute nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019.
2. Le sub-azioni di cui al comma 1 possono essere proposte tramite apposita istanza di variante ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 oppure tramite presentazione di istanza di variazione straordinaria ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.
3. Nel caso di richiesta di introduzione di sub-azioni non contenute nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, il soggetto beneficiario, deve presentare una dettagliata descrizione delle attività e dei costi, comprensiva dell’indicazione dei costi unitari di ciascuna voce di spesa e dei relativi indicatori di processo e di risultato.
Articolo 6
1. Si precisa che tra le spese già sostenute di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, vi sono anche le spese effettuate in preparazione di eventi successivamente cancellati a causa dell'epidemia da Covid-19 e per le quali è possibile attestare che non sia stato ricevuto un risarcimento in alcuna forma.
2. Il presente provvedimento viene emanato nelle more della registrazione da parte dei organi di controllo del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986.
Il Dirigente
M. Isabella Verardi
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
ALLEGATI
Allegato A - Richiesta variante di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. del 2 luglio 2020, n. 6986
Allegato B - Richiesta variante di cui all’art. 2, comma 6, del D.M. del 2 luglio 2020, n. 6986