Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 16-06-2020
Numero provvedimento: 6606
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura “Promozione sui Mercati di Paesi Terzi” - Procedura per l’assegnazione di misure di promozione di cui all’art. 45 del Regolamento UE n. 1308/2013 - Esclusione dalla graduatoria di assegnazione dei contributi - Diritto all’accesso degli atti con conseguente obbligo del MIPAAF di esibizione della documentazione - Interesse ostensivo individuato nella necessità di tutelare le proprie ragioni in eventuali azioni giudiziali relative alla graduatoria.


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2020, proposto da
Consorzio Tuscany & Co., in proprio e quale mandataria dell’ATI denominata “ATI ITALIAN SCENT”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soc. “Marchesi Frescobaldi Società Agricola” a r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

del silenzio-rigetto formatasi sull’istanza in tal senso presentato al MIPAAF dal Consorzio Tuscany & Co. in proprio e quale mandataria dell’ATI Italian Scent, in data 29.11.2019, reiterata con istanza del 13.12.2019

e per la declaratoria

del diritto del Consorzio ricorrente all’accesso degli atti, con conseguente obbligo del MIPAAF, ai sensi dell’art. 116 comma 4 CPA, di esibizione di tutta la documentazione presentata dalla costituenda ATI “Viticoltori Italiani e Tenute Agricole di Eccellenza” – società mandataria “Marchesi Frescobaldi società agricola srl” – per partecipare all’Avviso Pubblico di cui al Decreto Direttoriale MIPAAF n. 38781/19 per la presentazione dei Progetti Campagna 2019/2020 e ottenere il contributo a valere sui fondi della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e conseguente: “OCM Vino” Misura “Promozione sui Mercati di Paesi Terzi”.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

 

Il Consorzio Tuscany & Co, odierno ricorrente, ha partecipato, in Ati con le società Consorzio con Attività Esterna Italian Essence, Braida di Bologna Giacomo S.r.l., Cantina Vini J. Hofstaetter S.r.l., Marco Felluga S.r.l., MD Vini S.r.l. e Soc. Agr. Eredi di Inama Giuseppe S.S. (Ati Italian Scent) alla procedura per l’assegnazione di misure di promozione di cui all’art. 45 del Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicata con avviso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 38781 del 30.5.2019.

L’Ati Italian Scent, della quale il Consorzio ricorrente è mandataria, si collocava al nono posto della graduatoria provvisoria.

In data 29 novembre 2019, l’Ati, che il precedente 27 novembre aveva ricevuto, quale controinteressata, una nota del Mipaaf a mezzo della quale le veniva comunicata l’esistenza di una domanda di accesso della Marchesi Frescobaldi società agricola s.r.l. (quale mandataria della costituenda ATI “Viticoltori Italiani e Tenute Agricole di Eccellenza”, il cui progetto non era stato inserito nella graduatoria provvisoria), presentava sia una memoria con la quale si opponeva all’accesso sia una autonoma domanda di accesso con cui chiedeva l’ostensione dei seguenti documenti: a) “verbali del Comitato di valutazione che hanno portato all’esclusione della costituenda ATI Viticoltori Italiani e Tenute Agricole di Eccellenza”;

b) “Corrispondenza intercorsa tra il MIPAAF e la mandataria Marchesi Frescobaldi ai sensi degli artt. 10 e ss. L. 241/90”

L’interesse ostensivo era individuato nella necessità di tutelare le proprie ragioni in eventuali azioni giudiziali verificando la legittimità della domanda della Marchesi Frescobaldi.

L’istanza di accesso veniva sollecitata dal Consorzio ricorrente in data 13 dicembre 2019, dopo la comunicazione del Mipaaf delle ragioni per le quali l’istanza di accesso dell’odierna controinteressata era stata accolta.

Con ricorso presentato in data 23 gennaio 2020 e depositato il successivo 28 gennaio, la ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza del 29 novembre, con il quale ha articolato le censure di violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della l. 241/90, violazione dell’art. 53, comma 6, del d. lgs. 50/2016, violazione dell’art. 24 e 97 Cost; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento di potere.

La parte ricorrente, in sintesi, evidenziava come, alla luce dell’accesso già richiesto dalla Marchesi Frescobaldi funzionale all’impugnazione della graduatoria di assegnazione dei contributi (nelle more divenuta definitiva), sussisteva una necessità difensiva, anche al fine di valutare la proposizione di un ricorso incidentale.

Il Ministero si costituiva con memoria di stile, mentre il controinteressato non costituiva.

Con ordinanza collegiale n. 5070 del 12 maggio 2020 la Sezione chiedeva al Ministero specifici e dettagliati chiarimenti in ordine alle questioni prospettate in ricorso, assegnando quindici giorni per il deposito delle memorie.

L’ordinanza rimaneva inadempiuta.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2020, alla quale era stata rinviata la trattazione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nell’istanza di accesso del 29 novembre 2019 la ricorrente - richiamata l’esistenza dell’istanza di accesso della controinteressata, esclusa dalla graduatoria di assegnazione dei contributi - ha indicato gli atti oggetto della sua richiesta ostensiva e ha individuato la ricorrenza del suo interesse nella necessità di difendersi in eventuali azioni giudiziali relative alla graduatoria.

Tanto basta, in ragione del collegamento tra i documenti richiesti e la necessità di difendersi da possibili azioni volte a contestare la graduatoria, a radicare l’interesse all’accesso del Consorzio ricorrente.

“La richiesta di accesso è infatti sufficientemente supportata dalla necessità della difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, come previsto dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/90, fermo restando che il giudice dell'accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata e della pertinenza del documento, non potendo giungere fino a sindacare la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio (così Tar Campania, Napoli, sez. V, 9 ottobre 2019, n.4801, che richiama, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).

Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l'ostensione.

A tanto l'Amministrazione intimata provvederà nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero intimato di consentire al ricorrente, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, il richiesto accesso documentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario