Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 30-04-2020
Numero provvedimento: 13356
Tipo gazzetta: Nessuna

Accise - Sottrazione di alcool e bevande alcooliche al pagamento delle accise - Sequestro preventivo - Recupero delle accise evase - Apposizione di falsi visti di uscita dal territorio nazionale di carichi di alcool.

 

SENTENZA

(Presidente: dott. Luca Ramacci - Relatore: dott.ssa Donatella Galterio)

 

sul ricorso proposto da DI BLASI DANIELE, nato a Verona il 4.1.1969 avverso la ordinanza in data 9.9.2019 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, avv.A6berto Zaza, in sostituzione dell'avv. Riccardo Seibold che si è riportato ai motivi del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ordinanza in data 9.9.2019 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, adito in sede di riesame, ha confermato la misura del sequestro preventivo diretto della quota parte delle accise evase, pari ad C 1.512.619 quale profitto del reato, disposto nei confronti di Daniele Di Blasi, indagato in qualità di funzionario dell'Agenzia delle Dogane in servizio presso il Punto Franco del porto di Trieste, dei reati di cui agli artt. 43 d. Igs. 504 del 1995 e 479 cod. pen. per aver apposto falsi visti di uscita dal territorio nazionale di carichi di alcool provenienti dalla Ef Logistica & Drinks s.r.I., sia pur limitando il pignoramento, a modifica della misura originaria, alla trattenuta stipendiale mensile di cui all'art. 545 cod. proc. pen.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 324, settimo comma e 309, decimo comma cod. proc. pen. e 2 secondo comma L. 72/1969, la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare reale per essersi il Tribunale del Riesame pronunciato solo in data 9.9.2019 allorquando il termine di dieci giorni previsto dall'art. 324, quinto comma cod. proc. pen. era già ampiamente spirato stante il deposito della richiesta di riesame avvenuto in data 30.7.2019 e la ricezione degli atti trasmessi dall'autorità procedente da parte della Cancelleria del Tribunale adito avvenuta in data 5.8.2019.

Sostiene che non possa nel caso di specie trovare applicazione il termine di sospensione feriale in quanto escluso per espressa previsione di legge per i reati di criminalità organizzata, ovverosia il delitto ex art. 416 bis, da intendersi riferito non soltanto ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata previsti da norme incriminatrici speciali, ma ad ogni tipo di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, rispondendo la ratio della prevista deroga al particolare allarme sociale destato da qualunque struttura organizzata criminale ed alla conseguente necessità di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni. Conseguentemente, essendo stata contestata ad altri 15 indagati l'associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di sottrazione di alcool e bevande alcooliche al pagamento delle accise ex art. 416 cod. pen. ed essendo stati ipotizzati nei confronti del Di Blasi una serie di reati fine, ne consegue che debba, ad avviso della difesa, trovare applicazione la deroga alla sospensione dei termini per il periodo di sospensione feriale ex art. 2 L. 742/1969.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso deve ritenersi fondato. L'affermazione resa dalla ordinanza impugnata secondo cui la deroga al principio della sospensione feriale dei termini, essendo stata prevista in ragione del particolare allarme sociale che determina l'attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, non può essere estesa, in quanto di stretta interpretazione, a reati diversi rispetto a quelli per i quali il legislatore la ha espressamente codificata, non può essere condivisa. Va infatti rilevato che l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo in vigore dall'8/8/1992, prevede che "la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata" e che tale deroga deve ritenersi estensibile, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte ormai dal 2010, anche alle procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali (così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247993; conf. Sez. 3 n. 6797 del 16/12/2015 dep. il2016, Fiardi, non mass.): invero, se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all'attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all'attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione. D'altra parte, deve ritenersi invalso in seno a questa Corte il correlato principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., così come assume condivisibilmente il ricorrente, la locuzione "reati di criminalità organizzata", identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (così Sez. Un. n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca ed altri, Rv. 230895; nonché in motivaz. Sez. 4, n. 146 del 19/12/2018 - dep. 03/01/2019, Bolondi, Rv. 274830). I principi passati in rassegna devono perciò trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, non rilevando che nessun delitto di criminalità organizzata risulti essere stato mai contestato al ricorrente, indagato, come riconosce la stessa difesa, soltanto per una pluralità di diversi delitti, ricompresi nella previsione di cui all'art. 43 d. Igs. 504/1995, tenuto conto che la sua posizione fa parte di un unico procedimento in cui ad altri coimputati cui è stata provvisoriamente contestata l'associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di sottrazione di alcool e bevande alcooliche al pagamento delle accise.

Come puntualizzato dalla citata pronuncia a Sezioni Unite Donadio, ai fini dell'applicazione della norma di cui si discute "non conta la situazione specifica del singolo indagato, ma la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell'attività d'indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione dì procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all'attività d'indagine e ne influenzano la pronta definizione".

Pertanto, a fronte della richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal Gip depositata dalla difesa in data :30.7.2019, cui ha fatto seguito la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente pervenuta presso la cancelleria del giudice adito in data 5.8.2019, il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9.9.2019 risulta tardivo, in quanto reso, non ricorrendo la moratoria feriale, ben oltre il termine di dieci giorni, decorrente dalla trasmissione degli atti da parte del p.m., previsto, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 324, commi 5 e 7, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 luglio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti del ricorrente. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del decreto di sequestro nei confronti di Di Blasi Daniele, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

 

Così deciso il 18.2.2020