Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 08-06-2020
Numero provvedimento: 661
Tipo gazzetta: Nessuna

Sostegno all'agricoltura - Contributo finalizzato all’ammodernamento di azienda agricola per la produzione di uve da vino - Recupero di agevolazioni erogate e non dovute - Domanda di annullamento del decreto di concessione del contributo previa sospensione dell'efficacia.

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 721 del 2020, proposto da

Azienda Agricola Rosa Scuderi Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, non costituito in giudizio;

nei confronti

- Intesa San Paolo S.p.A. (a seguito di fusione per Incorporazione di Banca Nuova S.p.A. in Intesa San Paolo), non costituito in giudizio;
- Sikelia S.C.A.R.L., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto di concessione definitiva prot. MISE.AOO_IAI Registro Interno.R.0044797 del 23.12.2019 - reso a seguito della sentenza n. 1138/2019 del T.A.R. Palermo - con cui il Ministero delle Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – Divisione VIII – Grandi progetti d’investimento e sviluppo economico territoriale, ha erroneamente decretato la concessione in via definitiva in favore della Società Azienda Agricola Rosa Scuderi Società Semplice del contributo finalizzato all’ammodernamento dell’Azienda agricola per la produzione di uve da vino localizzata nel Comune di Trapani, c/da Portelli Sottana, nei termini ivi indicati, disponendo contestualmente nei confronti della stessa il recupero delle agevolazioni erogate e non dovute per un importo pari ad € 12.504,32, maggiorato interessi legali dalla data del 25.07.2013 fino alla data di effettiva restituzione, nella parte e nei termini specificati infra;

- della nota di trasmissione e notifica prot. MISE.AOO_IAI Registro Ufficiale.R.0006031, del 13.01.2020 a mezzo p.e.c., del Ministero delle Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – Divisione VIII – Grandi progetti d’investimento e sviluppo economico territoriale avente ad oggetto il Decreto di concessione definitiva prot. MISE.AOO_IAI Registro Interno.R.0044797 del 23.12.2019;

- dell’Aggiornamento della Relazione finale del 3.06.2014 del programma di investimenti realizzato redatto dalla Banca incaricata Intesa San Paolo – Gestione Finanza Agevolata Roma c/o Mediocredito Italiano S.p.A. in data 27.09.2019, assunto al prot. n. 0344050 del 1.10.2019 MISE, richiamato nel Decreto di concessione definitiva;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 30.07.2019 (prot. MISE 0304056) con cui il Ministero ha invitato la Banca incaricata di ottemperare alla intervenuta sentenza del T.A.R. Palermo n. 1138/2019 al fine di procedere a rideterminare il contributo concedibile all’impresa e di integrare la Relazione finale del 3.06.2014;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale di cui l’odierna ricorrente non ha conoscenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

RITENUTO
 

- che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito;

- che nemmeno sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, atteso che il disposto rimborso di € 12.504,32 (maggiorato degli interessi legali) non appare di così rilevante entità rispetto al complessivo ammontare del contributo invece percepito e che, peraltro, la ricorrente prospetta soltanto labialmente il rischio di fallimento che, ove in tesi sussistente, è inverosimile possa dipendere dalla restituzione del suddetto importo;

- che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

- che nulla deve essere disposto in ordine alle spese della presente fase cautelare, non essendosi costituita in giudizio né l’amministrazione né le altre parti intimate;


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia proposta con il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24/04/2020 n.27, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore