Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 27-04-2020
Numero provvedimento: 243
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda di aiuto relativa al programma nazionale di sostegno nel settore del vino - Ammissione al finanziamento - Rigetto della richiesta di differimento del termine di presentazione della domanda di pagamento - Esclusione dal contributo - Difetto di giurisdizione - Controversia avente ad oggetto questioni relative alla fase della esecuzione o attuazione del contributo finanziario pubblico concesso.


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2019, proposto da
Giuseppe Gabbas, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Argea Sardegna, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della Determina del Direttore di Servizio – Argea Reg. Det. R. 0007308 del 17 dicembre 2018 contenente il “Rigetto della richiesta di differimento termine di presentazione domanda di pagamento”. “Revoca determinazione del Direttore del Servizio territoriale del Nuorese n. 0003625 del 14/06/2018”. “Applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola. La penale decorre dal giorno 16/10/2018, data stabilita da AGEA”;

della determinazione del Direttore Generale di ARGEA, Reg._Det. R. n.0001310 del 13 marzo 2019 di “RIGETTO ricorso gerarchico Ditta GABBAS GIUSEPPE. Reg. (UE) n.1308/2013, Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino. Bando Pubblico per la presentazione di aiuto per la Misura “Investimenti”. Annualità 2017 – Investimento Biennale”;

- nonché, di ogni atto connesso precedente e conseguente anche non conosciuto.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 22 aprile 2020 - convocata con le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 - il dott. Tito Aru;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

 

1. Il sig. Gabbas Giuseppe, in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta vitivinicola GABBAS GIUSEPPE, in data 5 maggio 2017 inoltrava all’ARGEA domanda di aiuto relativa al Programma Nazionale di Sostegno nel settore del Vino (Bando Pubblico per la presentazione di aiuto per la Misura “Investimenti”. Annualità 2017 – Investimento Biennale).

2. La domanda aveva esito positivo e la Ditta Gabbas veniva ammessa al finanziamento con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n. 3625 del 14 giugno 2018, con cui veniva concesso un contributo a fondo perduto di euro 49.572,32 pari al 40% della spesa ammessa di euro 123.930,80.

3. La richiesta di pagamento, come prescritto dal Bando, doveva essere inoltrata tramite il portale SIAN entro e non oltre il 31 agosto 2018,

4. Con nota del 31 agosto 2018 la ditta Gabbas Giuseppe comunicava ad ARGEA che “Nel termine previsto (31/08/2018) non è stato possibile portare a compimento tutte le opere in programma, anche perché in pieno periodo estivo molte aziende fornitrici hanno sospeso o rallentato le attività. In data odierna, relativamente alle opere già eseguite e rendicontate (per l’importo di euro 73273,30) si è provveduto tramite CAA Confagricoltura di Nuoro ad inoltrare domanda di pagamento. L’operazione di pagamento non veniva portata a termine per verificarsi di blocchi di sistema che impedivano che la domanda stessa andasse a buon fine nei termini previsti. Per quanto sopra e al fine di consentire la definizione della procedura, si chiede il differimento del termine di presentazione della domanda di saldo finale nella misura massima consentita.”.

5. Con nota prot. n. 83232 del 22 ottobre 2018 ARGEA inviava alla ricorrente il preavviso di rigetto della richiesta di differimento del termine di presentazione della domanda di pagamento di cui alla nota del 31 agosto 2018.

6. A tale comunicazione la ditta Gabbas non faceva pervenire osservazioni.

7. Seguiva pertanto la determinazione n. 7308 del 17 dicembre 2018 con la quale il direttore del Servizio competente revocava la determinazione di concessione n. 3625 del 14 giugno 2018.

8. Avverso il provvedimento di revoca la ditta presentava in data 15 gennaio 2019 un ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA che tuttavia, con determinazione n. 1310 del 13 marzo 2019, lo rigettava.

9. Con il ricorso in esame il ricorrente ha quindi impugnato le anzidette determinazioni negative di Argea lamentandone l’illegittimità per i motivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio e chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, con vittoria delle spese.

10. Per resistere al ricorso si è costituita Argea che, con difese scritte, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nell’odierna controversia, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese.

11. Con ordinanza n. 127 del 6 giugno 2019 il Tribunale, ritenuti non sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare anche in ragione della necessità di definire, in via pregiudiziale, la questione sollevata dall’Agenzia resistente in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda in esame, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, fissando direttamente l’udienza di trattazione del ricorso.

12. All’udienza del 22 aprile 2020 la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che ha per oggetto questioni relative alla fase della esecuzione o attuazione del contributo finanziario pubblico concesso, e che – per tale ragione - appartiene alla giurisdizione ordinaria.

2. Ed invero, come emerge dall’esposizione in fatto, con il ricorso in esame sono stati impugnati diversi atti con i quali è stata revocata l’agevolazione finanziaria a suo tempo concessa alla società ricorrente a causa di inadempimenti verificatisi nel corso dell’attuazione del programma oggetto del finanziamento, addebitandosi alla ricorrente l’inadempimento di specifici doveri appartenenti, tipicamente, alla fase di attuazione del rapporto originato dalla determinazione di concessione del contributo pubblico.

3. - Precisato quanto sopra, come anche recentemente statuito da questo Tribunale (TAR Sardegna, Sezione I, n. 769 del 5 settembre 2018), la questione di giurisdizione deve essere risolta alla luce dell’orientamento espresso in diverse occasioni dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (si veda, ex multis, Cassazione Sezioni Unite Civili 17 febbraio 2016, ord. n. 3057, secondo cui la “controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa "an", "quid" e "quomodo" dell'erogazione”; e in precedenza Cassazione Sezioni Unite Civili, 1 dicembre 2009, n. 25261: “In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguito dell'emanazione dell'atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto soggettivo, mentre rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici ed alla impugnativa degli atti relativi all'istruttoria amministrativa e all'emissione del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare, in questa fase, solo di un interesse legittimo»; nonché, di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata” (Cons. St., Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6; in precedenza, Adunanza Plenaria n. 13 del 2013).

4. Pertanto, qualora la controversia, come nel caso di specie, abbia per oggetto la violazione di obblighi concernenti la fase di esecuzione del rapporto di agevolazione nato dal provvedimento di concessione del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, posto che - in tal caso – “il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto” (così, ancora, la decisione della Plenaria sopra richiamata).

5. Il Tribunale deve quindi declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, potrà essere riproposta in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a..

6. - Le spese giudiziali debbono essere integralmente compensate tra le parti, considerate le residue incertezze in materia.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere