Disciplinari di produzione - Domanda di annullamento del decreto ministeriale recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della IGT "Isola dei Nuraghi" - Domanda di annullamento della nota con cui la Regione Sardegna ha espresso parere favorevole alla modifica - Possibilità di indicazione di altri vitigni tra quelli dai quali ottenere il vino a IGT “Isola dei Nuraghi” e di indicazione dei nomi di tali vitigni nell'etichetta del prodotto - Modifica apportata al disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 2019/33 - Esclusione della violazione del Reg. (UE) n. 1308/2013.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, Consorzio di Tutela del Vermentino di Sardegna Doc, Consorzio di Tutela Vini di Alghero Doc, Consorzio di Tutela del Vino Carignano del Sulcis Doc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Putzu, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;
nei confronti
Associazione Regionale Produttori Vini Igt Isola dei Nuraghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisano, Rosaria Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosaria Tarantini in Cagliari, Palestrina n. 3;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confagricoltura Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 1249/GAB del 25.05.2016 (conosciuta dai ricorrenti in data 25.01.2019), con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione del vino a IGT “Isola dei Nuraghi”;
2) della nota prot. n. 20617 del 21.03.2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha respinto le osservazioni presentate dai consorzi ricorrenti ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.m. 7.11.2012;
3) di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
annullamento, previa sospensione dell'efficacia, (oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale):
1) del decreto del 31.07.2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo recante “Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 9.08.2019;
2) di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. n. 1507/Gab del 4.07.2019, con la quale l'assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agropastorale ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela presentata dai ricorrenti e confermato il già impugnato provvedimento prot. n. 1249/Gab.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Associazione Regionale Produttori Vini Igt Isola dei Nuraghi;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti consorzi creati con la finalità di proteggere e tutelare la produzione dei relativi vini DOC/DOCG.
Espongono che, con istanza prot. n. 20259 del 13.11.2013, l'Associazione regionale produttori vini IGT “Isola dei Nuraghi”, appositamente costituita, presentava alla Regione una proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a IGT “Isola dei Nuraghi”.
In tale proposta si prevedeva la possibilità di indicare, tra i vitigni dai quali ottenere il vino a IGT “Isola dei Nuraghi”, anche il Carignano ed il Vermentino (vitigni la cui indicazione non è invece consentita nel disciplinare vigente), nonché – per quanto qui interessa - la ulteriore possibilità di indicare i nomi di tali vitigni nella stessa etichetta del prodotto.
La modifica proposta dalla controinteressata veniva pubblicata sul B.U.R..
In data 27.05.2014 il consorzio di tutela del vino Carignano del Sulcis DOC, unitamente ad alcune cantine produttrici di tale vino protetto, presentava osservazioni a tale proposta di modifica, evidenziando violazioni di legge nelle quali la modifica proposta dalla controinteressata sarebbe incorsa se fosse stata approvata. Nelle medesime osservazioni si evidenziava il carattere decettivo della etichetta che riportasse la denominazione “Carignano” accanto alla denominazione “IGT Isola dei Nuraghi” (come consentito dalla proposta di modifica), con il conseguente rischio di confusione per il consumatore meno esperto.
Analoghe osservazioni, relative alle denominazioni di origine da essi protette, venivano presentate dagli altri consorzi ricorrenti.
Con nota prot. n. 26674/VII.5.2 del 29.12.2014 il direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'agricoltura trasmetteva al proprio direttore generale ed all'Assessorato stesso la relazione istruttoria sulla proposta di modifica del disciplinare alla luce delle osservazioni presentate in opposizione dai ricorrenti.
Tale relazione concludeva con le seguenti parole: “La presentazione della proposta di modifica ha, come dimostrano le opposizioni presentate, creato all'interno della Filiera vitivinicola, una frattura relativamente alla visione complessiva della gestione delle denominazioni nella loro generalità. Al riguardo, si ravvisa la necessità che siano intraprese le opportune iniziative a livello politico, al fine di una ricomposizione delle posizioni che superi le criticità venutesi a creare tra le parti delle interessate”. Lo stesso direttore del Servizio, nella lettera di trasmissione, evidenziava l'opportunità di avviare tali iniziative “volte a conciliare le posizioni delle parti in causa” e, a tal fine, trasmetteva, altresì, allo stesso assessore “una bozza di lettera di convocazione delle parti per il prossimo mese di gennaio da completare con l'indicazione della data che l'Assessore vorrà indicare”.
Espongono i ricorrenti che nessuna iniziativa veniva assunta e nessun incontro veniva fissato al fine di tentare la auspicata conciliazione.
Solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti, i ricorrenti venivano a conoscenza del fatto che, con la nota prot. n. 1249/GAB del 25.05.2016, l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esprimeva il proprio parere favorevole sulla proposta di modifica del disciplinare presentata dalla controinteressata.
In data 17.10.2018 la “Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” presentata dalla controinteressata veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con un testo differente da quello in precedenza pubblicato sul B.U.R..
Con p.e.c. del 15.12.2018 i consorzi ricorrenti presentavano le proprie osservazioni ex art. 8, d.m. 7.11.2012, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, evidenziando il contrasto tra il disciplinare proposto e la normativa sia nazionale, sia comunitaria, oltre al grave rischio di dequalificazione di prodotti protetti da Denominazioni di Origine Controllata e di decettività ed ingannevolezza delle modifiche proposte. Con l'occasione essi chiedevano la convocazione della conferenza di servizi prevista dallo stesso art. 8 cit..
Presso il Ministero veniva dunque avviata la conferenza di servizi, la quale, tuttavia, si concludeva con il rigetto delle osservazioni con il provvedimento prot. n. 20617 del 21.03.2019.
Nel frattempo, a seguito della avvenuta presentazione di una istanza di autoannullamento da parte dei consorzi ricorrenti alla Regione, avente ad oggetto il parere favorevole dell'Assessorato, lo stesso Ministero sospendeva il procedimento.
Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe insorgevano i ricorrenti deducendo le seguenti censure:
1) violazione dell'art. 6 del d.m. 7.11.2012, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 10, L. 241/1990;
2) violazione dell'art. 6, d.m. 7.11.2012, sotto altro profilo, violazione del principio del contraddittorio;
3) violazione degli artt. 6, 7 e 8, d.m. 7.11.2012, violazione dell'art. 30, d.lgs. 30/2005, degli artt. 41 e 44, l. 238/2016, degli artt. 100 e 120 del reg. (ue) n. 1308/2013, e dell'art. 50 del regolamento delegato (ue) n. 2019/33 della Commissione, violazione del principio di tutela della concorrenza.
Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituivano il Ministero delle Politiche agricole e forestali e l’associazione Regionale Produttori Vini IGT chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, con la nota prot. n. 1507/Gab del 4.07.2019, l'assessore dell'agricoltura ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 1249/Gab, con il quale la Regione aveva espresso parere favorevole alla modifica del disciplinare proposta dalla associazione controinteressata. Il rigetto è meramente confermativo del parere.
Il Ministero ha riaperto il procedimento di approvazione della modifica del disciplinare (procedimento che era stato sospeso in attesa dell'esito dell'istanza di autoannullamento) e l'ha concluso con la pubblicazione del decreto indicato in epigrafe.
A causa del nuovo disciplinare ed a conclusione delle vendemmie in corso, i ricorrenti affermano che, a breve verranno imbottigliati ed immessi nel mercato vini protetti dalla IGT “Isola dei Nuraghi” recanti, in etichetta, la dicitura “Carignano” o “Vermentino”, a prezzi di gran lunga inferiori rispetto ai vari Carignano e Vermentino prodotti nel rispetto delle rigide norme poste a tutela delle rispettive Denominazioni di Origine Protetta. Con conseguente grave danno, non solo per i produttori di tali vini protetti da DOP, ma anche per tutto il territorio regionale, la cui immagine verrebbe lesa dalla concorrenza di vini di qualità inferiore rispetto a quelli cui i consumatori di tutto il mondo erano sino ad oggi abituati.
Con il ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 100, 103 e 120 del reg. (ue) n. 1308/2013, violazione dell'art. 30, d.lgs. 30/2005, degli artt. 41 e 44, l. 238/2016, violazione del principio tempus regit actum, violazione del principio di tutela della concorrenza;
2) violazione dell'art. 105 del regolamento UE n. 1308/2013, eccesso di potere per sviamento;
3) violazione degli artt. 6 e 10 del d.m. 7.11.2012, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto;
4) violazione dell'art. 6 del d.m. 7.11.2012, violazione del principio del contraddittorio, invalidità derivata;
5) violazione dell'art. 6 del d.m. 7.11.2012, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 10, L. 241/1990, invalidità derivata.
Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21 novembre 2019 Confagricoltura Sardegna depositava atto di intervento ad adiuvandum.
In vista della camera di consiglio fissata per il 29 gennaio 2020 per la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata le parti hanno depositato memorie difensive e repliche.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
E’ utile una sintesi delle molteplici censure dedotte dai ricorrenti avverso gli atti impugnati.
Con il primo motivo i ricorrenti affermano che il parere favorevole del competente assessorato è in contrasto con l'art. 6 del d.m. 7.11.2012, recante la “procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di produzione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010”.
Il citato art. 6 impone alla Regione che abbia ricevuto una domanda di modifica del disciplinare:
a) di effettuare le opportune consultazioni sul territorio;
b) di verificare la rispondenza della proposta di modifica alle norme contenute nel reg. (CE) n. 1234/2007 (oggi sostituito dal reg. UE n. 1308/2013) e delle altre norme applicabili;
c) in caso di ricezione di osservazioni, di chiedere al soggetto richiedente la modifica di fornire adeguati elementi di risposta alle osservazioni stesse entro novanta giorni; con la precisazione che, in assenza di elementi di risposta o, comunque, in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi espressi con le osservazioni, la Regione è tenuta ad emettere parere negativo.
La Regione, pur avendo ricevuto motivate osservazioni in opposizione da parte di diversi produttori, tra le quali quelle dei ricorrenti, ha proseguito l'iter procedimentale come se tali osservazioni non fossero mai state presentate.
Pertanto, il predetto parere favorevole è affetto da violazione di legge con riferimento all'art. 6 del d.m. 7.11.2012.
Esso è inoltre viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché la Regione ha istruito la proposta senza tenere in alcuna considerazione gli elementi portati alla sua attenzione con le osservazioni dei ricorrenti.
Ancora, esso è affetto da contraddittorietà: la Regione ha adottato il parere favorevole sulla base di una relazione istruttoria che non tiene conto delle osservazioni dei ricorrenti, nonostante essa stessa avesse in un primo momento, proprio sulla base delle stesse osservazioni, ritenuto necessario un confronto tra tutte le parti coinvolte.
Infine, il parere favorevole della Regione è affetto da violazione degli artt. 3 e 10, l. 241/1990, in quanto carente della benché minima presa di posizione in merito alle osservazioni presentate dai ricorrenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che la violazione dell'art. 6, d.m. 7.11.2012, sussiste anche sotto altro profilo.
I consorzi ricorrenti hanno potuto presentare le proprie osservazioni sulla proposta di modifica del disciplinare trasmessa originariamente dalla controinteressata.
Nel caso di specie, tuttavia, il testo di proposta pubblicato sul B.U.R., in merito al quale i produttori sono stati ammessi a presentare le proprie osservazioni ai fini dell'istruttoria regionale è diverso da quello poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo il parere favorevole.
Con il terzo motivo i ricorrenti argomentano come segue.
L'art. 2 della proposta di modifica del disciplinare dispone che “i vini ad indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Girò, Nasco, Nuragus e Semidano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni” ed il successivo art. 7, comma 3, stabilisce che “nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” bianchi, rossi e rosati è consentito utilizzare il riferimento al nome di due, tre o quattro vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Girò, Nasco, Nuragus e Semidano”.
La citata norma, posta a tutela delle DOC già vigenti, rappresenta un principio cardine in materia di etichettatura dei prodotti, volto al duplice fine di tutelare la qualità di un prodotto protetto da una DOC o DOCG e di proteggere il consumatore da prodotti ingannevoli.
A riprova di ciò, l'art. 120, recante le “Indicazioni facoltative” dell'etichetta dei vini, nello stabilire che i prodotti possono indicare, nell'etichettatura, “il nome di una o più varietà di uve da vino” (par. 1, lett. b), al paragrafo 2 fa tuttavia salvo il sopra citato art. 100, par. 3, la cui clausola di protezione deve dunque ritenersi prevalente. Ancora, l'art. 50 del reg. delegato (UE) n. 2019/33 prevede che “i nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono possono figurare sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo sono quelli che figurano nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento”, il quale, tuttavia, non include né il Carignano, né il Vermentino, proprio in quanto tutelati dalle proprie DOC e/o DOCG.
A livello nazionale, poi:
- l'art. 30, d.lgs. 30/2005, prevede che “salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica”;
-l'art. 41, comma 1, lett. c, l. 238/2016, conferisce ai consorzi di tutela il compito di collaborare “alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge” ed il successivo art. 44, prescrive che le indicazioni riservate alle DO debbano essere usate in conformità a quanto stabilito nei rispettivi disciplinari di produzione, nella normativa comunitaria e nella legge stessa; inoltre e soprattutto, l'art. 30, comma 3, della medesima legge esclude la possibilità di impiegare il nome di una DO come IGT “fatti salvi i casi in cui i nomi delle DO e delle IG, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti ”, ipotesi, questa, da escludere nel caso di specie con riferimento alle DO tutelate dai consorzi ricorrenti.
Gli artt. 2 e 7 del nuovo disciplinare proposto dalla controinteressata, secondo i ricorrenti, sono in contrasto con tutte le disposizioni sopra richiamate.
In primo luogo, perché i vitigni quali il Carignano ed il Vermentino sono già legati ad apposite denominazioni di origine aventi ciascuna il proprio disciplinare di produzione, contenente rigide regole a garanzia della qualità dei prodotti.
Come tali, dunque, le denominazioni di origine che contengono tali vitigni sono destinatarie di norme di tutela da ritenere prevalenti su qualsivoglia disposizione che consenta di inserire il nome del vitigno nelle etichette di prodotti a IGT.
In secondo luogo, perché la violazione delle norme di tutela di tali denominazioni di origine ha una portata altamente decettiva per il consumatore e, per tale ragione, si pone in contrasto con le suindicate norme laddove vieta l'inserimento nel prodotto di indicazioni fuorvianti circa l'origine e/o la qualità dello stesso.
Le modifiche proposte consentono ai produttori di vini a IGT “Isola dei Nuraghi” di beneficiare della fama acquisita negli anni da prodotti come il Carignano ed il Vermentino tutelati da apposite DO ad uso di prodotti che non rispecchiano le qualità degli stessi, come prescritte dai rispettivi disciplinari.
E già per tale ragione gli artt. 2 e 7 del disciplinare proposto dalla controinteressata appaiono in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del consumatore e, precisamente, con il citato art. 30, d.lgs. 30/2005.
Con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti deducono molteplici censure non distinguendo tra quelle già dedotte e quelle nuove e ripetendo argomentazioni già contenute, anche sotto forma parzialmente diversa, nel ricorso introduttivo.
Di seguito si effettuerà una sintesi per ricostruire le censure nuove rispetto al ricorso introduttivo onde avere un quadro chiaro e ordinato della situazione.
Con il primo dei motivi aggiunti i ricorrenti argomentano come segue.
L'art. 2 del nuovo disciplinare dispone che “i vini ad indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Girò, Nasco, Nuragus e Semidano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni” ed il successivo art. 7, comma 3, stabilisce che “nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” bianchi, rossi e rosati è consentito utilizzare il riferimento al nome di due, tre o quattro vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Girò, Nasco, Nuragus e Semidano”.
Tali disposizioni, nel consentire ai produttori di vini a IGT “Isola dei Nuraghi” di inserire nell'etichetta il nome di vitigni protetti da specifica DOC quali il Carignano ed il Vermentino, violano l'art. 100 del regolamento UE n. 1308/2013, il quale, al paragrafo 3, al fine di proteggere dette DOC, stabilisce che “il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli”.
La citata norma - posta a tutela delle DOC già vigenti rappresenta un principio cardine in materia di etichettatura dei prodotti, volto al duplice fine di tutelare la qualità di un prodotto protetto da una DOC o DOCG e di proteggere il consumatore da prodotti ingannevoli.
A riprova di ciò, l'art. 120, recante le “Indicazioni facoltative” dell'etichetta dei vini, nello stabilire che i prodotti possono indicare, nell'etichettatura, “il nome di una o più varietà di uve da vino” (par. 1, lett. b), al paragrafo 2 fa tuttavia salvo il sopra citato art. 100, par. 3, la cui clausola di protezione deve dunque ritenersi prevalente.
Pertanto, vi è da presumere, secondo i ricorrenti, che la controinteressata abbia presentato la domanda celermente nel tentativo (inutile) di evitare l'applicazione dei citati artt. 100 e 120 del reg. 1308/2013.
Infatti, il previgente art. 118-undecies del reg. CE n. 1234/2007 (abrogato dall'art. 230 del reg. 1308/2013) prevedeva, anch'esso, una clausola di protezione delle denominazioni di origine ma – a differenza dell'art. 100 citato – era espressamente fatto “salvo” l'uso delle DO “se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione”.
Tale possibilità di deroga è scomparsa con l'adozione del nuovo regolamento n. 1308/2013, ossia con la normativa applicabile all'istanza della controinteressata.
Va inoltre precisato che, in attuazione del reg. 1234/2007 (non più in vigore all'epoca dell'adozione dei provvedimenti impugnati), a livello nazionale era stato adottato il d.m. 13.08.2012, il cui art. 6 e gli allegati 2 e 3 potrebbero essere interpretati nel senso di ammettere l'utilizzo dei nomi di alcuni vitigni protetti (tra i quali, comunque, non risulta il “carignano”) nelle etichette di altri vini protetti da DOP o IGP: sennonché, tale previsione dovrebbe comunque essere disapplicata in quanto in contrasto con la sopravvenuta normativa comunitaria di cui all'art. 100 del reg. 1308/2013, il quale pone una clausola di protezione inderogabile a tutela delle denominazioni di origine protette.
Per quanto riguarda la disciplina nazionale, i ricorrenti richiamano l'art. 30, d.lgs. 30/2005, l'art. 41, comma 1, lett. c, l. 238/2016 ed il successivo art. 44; l'art. 30, comma 3, della medesima legge esclude la possibilità di impiegare il nome di una DO come IGT “fatti salvi i casi in cui i nomi delle DO e delle IG, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti”, ipotesi, questa, da escludere nel caso di specie con riferimento alle DO tutelate dai consorzi ricorrenti.
I ricorrenti ripetono poi pedissequamente tutte le argomentazioni contenute nel terzo motivo del ricorso introduttivo.
Con il secondo dei motivi aggiunti i ricorrenti argomentano come segue.
Ai sensi dell'art. 105 del reg. 1308/2013, la modifica del disciplinare di produzione di un vino può essere richiesta esclusivamente “per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)”.
Al di fuori di tali ipotesi l'istanza di modifica del disciplinare non può essere accolta.
La domanda presentata dall'associazione controinteressata e poi approvata era giustificata dalla sola esigenza di inserire nell'etichetta i nomi di alcuni vitigni (tra cui, per quanto qui interessa, il “Carignano” ed il “Vermentino”) la cui menzione non era prima consentita.
E' evidente che non si tratta né di una esigenza dettata dalla “evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche”, né da una nuova “delimitazione della zona geografica” che, per quanto attiene alla IGT in questione, è rimasta invariata.
Né nelle diverse relazioni che la controinteressata ha trasmesso alla Regione ai fini dell'approvazione della modifica emerge la sussistenza alcuna delle esigenze tassativamente prescritte dall'art. 105 cit.
Pertanto, il decreto impugnato viola altresì tale art. 105.
Con il terzo dei motivi aggiunti i ricorrenti argomentano come segue.
L'art. 10 del d.m. 7.11.2012 prevede che la domanda di modifica del disciplinare debba essere avallata, in caso di vini IGP, da un “almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio”.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda l'associazione che richiede la modifica deve dimostrare di rappresentare una parte consistente dei produttori di vini a IGT “Isola dei Nuraghi”: almeno il venti per cento dei soggetti che lo producono e, allo stesso tempo, almeno il venti per cento dei terreni da cui detti vini provengono. Tale disposizione riprende l'analogo dettato dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 61/2010, oggi sostituito dall'art. 33, l. 238/2016.
Ebbene, tale dimostrazione è, secondo i ricorrenti, assente in questo caso.
Con il quarto motivo aggiunto i ricorrenti ripropongono, in sostanza, contestazioni già contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo.
Con il quinto motivo aggiunto, invece, andando a ritroso, i ricorrenti ripropongono contestazioni già contenute nel primo motivo del ricorso introduttivo.
Dopo aver ricostruito l’imponente mole di censure che i ricorrenti muovono agli atti impugnati ed individuato quelle che si ripetono tra il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti è possibile passare all’esame delle stesse.
Esame che può essere effettuato per punti tenuto conto che, la complessità e gli ampi svolgimenti con cui i ricorrenti hanno sostenuto le loro argomentazioni, non sono comunque idonei ad individuare vizi degli atti impugnati.
Vediamo perché, precisando che si prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalle parti costituite essendo il ricorso manifestamente infondato nel merito.
Quanto al primo motivo del ricorso introduttivo e il quinto dei motivi aggiunti è agevole osservare che la procedura di cui all’articolo 6 del DM 7.11.2012 è stata pedissequamente rispettata.
Riprendiamo il testo della disposizione.
“1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione, previa pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda nel B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività, con particolare riguardo, per i casi di cui all'art. 4, lettera d) ed all'art. 10, comma 6, alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe;
b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;
c) la rispondenza del disciplinare alle norme del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro novanta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.
3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1”.
La disposizione prescrive esattamente quello che la Regione ha fatto. Non qualcosa di più, non qualcosa di meno.
A parte il rispetto pedissequo della disposizione, anche in punto di fatto le contestazioni della ricorrente non corrispondono al reale evolversi degli eventi.
In realtà, nella relazione istruttoria della Regione le osservazioni dei ricorrenti sono state prese in considerazione (documento n. 4 pagina 2 produzioni della Regione).
Il citato art. 6 non prevede alcun apporto partecipativo se non da parte di chi propone l’istanza.
Le opposizioni possono certo essere presentate e sono state debitamente menzionate nella relazione istruttoria. Solo che non sono state ritenute pertinenti. I ricorrenti se ne possono dolere ma non possono affermare che la relazione sia carente o che il D.M. sia stato violato.
Non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione ha correttamente formato la propria volontà, e che si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa.
Di fronte a un procedimento pacificamente aderente al dettato normativo, le contestazioni dei ricorrenti non possono essere positivamente apprezzate da questo Collegio.
Anche tutta la ricostruzione in fatto dei ricorrenti omette alcuni particolari non di poco conto.
Particolari che, invece, fa correttamente notare la difesa della Regione a pagina 11 della memoria depositata il 23 novembre 2019.
I controinteressati hanno trasmesso al Ministero elementi di risposta alle opposizioni con una relazione (in particolare pagina 6 documento 29 della Regione).
Ed è vero che tale relazione è stata tra i documenti valutati dal MIPAAFT, dalla Commissione tecnica del comitato vini, dal Comitato vini e dalla Conferenza dei Servizi in tutte le fasi istruttorie successive.
Veniamo al secondo motivo del ricorso introduttivo e del quarto dei motivi aggiunti.
Anche qui l’infondatezza è manifesta.
E anche qui partiamo dal dato normativo.
L’art. 8 del D.M. 7/11/2012 così recita:
“1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero”.
La proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT Isola dei Nuraghi è stata ampiamente divulgata mediante:
a) pubblicazione in GU n. 242 del 17.10.2018;
a) pubblicazione di avviso sul B.U.R.;
b) pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.
Il Ministero ha correttamente attivato la procedura prevista dall’art. 8 del D.M. 7/11/2012, con la richiesta di controdeduzioni al soggetto richiedente e la convocazione di Conferenza di servizi.
Il Ministero ha poi adottato, in data 31 luglio 2019, il provvedimento definitivo.
Anche qui, nulla di illegittimo.
Veniamo dunque al terzo motivo del ricorso introduttivo e al primo dei motivi aggiunti.
Qui, in parte, si ripetono argomentazioni già ampiamente esposte nei motivi già esaminati.
Esaminiamo le argomentazioni nuove e cioè l’asserita violazione degli artt. 100, 103 e 120 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 50 del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione.
Le argomentazioni dei ricorrenti sono completamente fuori bersaglio e frutto di una distorta lettura delle disposizioni richiamate.
E anche qui è soprattutto in fatto che la ricostruzione proposta dai ricorrenti è distorta.
Soccorre una semplice quanto lineare ricostruzione operata dalla difesa del Ministero. Ricostruzione che, nella sua semplicità, aiuta a mettere ordine.
Il vitigno Vermentino come il vitigno Vernaccia sono indicati nell’elenco IV, parte B, del regolamento n. 33/2019 e possono figurare nella designazione dei vini DOP e IGP o IG di alcuni Paesi
a) per il Vermentino, Italia, Australia, USA e Croazia;
b) per la Vernaccia, Italia e Australia.
I vitigni Vermentino e Vernaccia, in base alla disposizione derogatoria, ed alla parte B del citato All. IV, sono utilizzati nella designazione di molti vini DOP e IGP italiani, nonché di altri Paesi.
Il vitigno Carignano come i vitigni Monica, Malvasia e Moscato, non sono stati inseriti in alcuno dei due elenchi (parte A e parte B) dell’allegato IV, né del preesistente all. XV, parte A e B, del Reg. CE n. 607/2009, in quanto il nome del vitigno, considerato a sé stante o non associato al nome geografico, non è stato ritenuto dalla Commissione UE quale denominazione di origine o indicazione geografica.
Questo il quadro.
E ancora, del tutto correttamente, la difesa erariale, con una sintesi di rara chiarezza (pagina 4 della memoria depositata il 23 novembre 2019) mette in evidenza ciò che è incontestabile.
L’uso dei vitigni Carignano, Monica, Malvasia e Moscato in etichetta è da intendersi libero, ovunque si producano vini derivati da questi vitigni, fatte salve eventuali restrizioni nazionali negli specifici disciplinari DOP e IGP, ai sensi dell’articolo 58, par. 1, del reg. UE n. 33/2019.
Ed è allora vero che l’opposizione dei ricorrenti si configurerebbe come una misura discriminatoria per i produttori dell’associazione proponente, nei confronti dei produttori di numerose altre IGP italiane che già utilizzano, senza alcuna limitazione di etichettatura, i vitigni in questione per la qualificazione dei loro vini.
Ma le contestazioni dei ricorrenti si spingono oltre affermando inesistenti violazioni di disposizioni o richiami di disposizioni che qui non trovano applicazione.
E anche qui soccorre una corretta quando condivisibile ricostruzione effettuata dalla difesa erariale.
Il Collegio non può che condividerla anche perché non vi è null’altro da osservare.
Cerchiamo di fare ordine:
a) l’art. 120 Reg. UE prevede disposizioni per l’etichettatura dei vini che non recano una DOP o IGP, e non per i vini IGP;
b) che la modifica del disciplinare della IGP “Isola dei Nuraghi” possa generare confusione nei confronti dei consumatori quanto al luogo d’origine ed alla qualità dei relativi vini, è una affermazione del tutto apodittica.
Nessun consumatore, anche il più sprovveduto, può essere tratto in inganno posto che i vini derivano dal territorio delimitato nel disciplinare della IGP Isola dei Nuraghi.
Si tratta di una scelta e di una opportunità del consumatore e tanto basta.
c) è un fuor d’opera il richiamo all’art. 30 del d.lgs. 30/2005 che fa salvi gli accordi internazionali e, com’è ovvio, il Trattato UE e i regolamenti che l’Unione ha il potere di adottare.
E’ appena il caso di ricordare che, come affermato dalla Corte di Giustizia per la prima volta nella sentenza Van Gend & Loos (5 febbraio 1963, C-26/62), l’Unione «costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini».
Per quello che qui interessa, si deve ancora rammentare che l’ordinamento comunitario si fonda su un proprio sistema di fonti di produzione del diritto articolato gerarchicamente e comprende:
1) le fonti di diritto primario, costituite dai Trattati istitutivi (TUE e TFUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) che «ha lo stesso valore giuridico dei Trattati» (ex art. 6 TUE) e dai principi generali del diritto comunitario;
2) le norme di diritto internazionale generale e gli accordi internazionali conclusi dall’Unione con Stati terzi;
c) le fonti di diritto secondario o derivato, costituite dagli atti che le istituzioni europee possono emanare in attuazione dei Trattati e che, ex art. 288 TFUE, sono rappresentate dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni.
A chiudere la disputa poi vale la considerazione che la modifica del disciplinare non può creare nessuna confusione in merito alla zona di produzione delle uve (la Sardegna) e alla qualità dei vini, che devono possedere le caratteristiche qualitative dei vini a IGP, così come previsto dalle norme nazionali e da quelle dell’Unione europea.
Soffermiamoci ora sull’asserita violazione dell’art. 105 del regolamento UE n 1308/2013.
E anche qui partiamo dal dato normativo.
L’art. 105 così recita:
“Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni”.
Una prima osservazione è d’obbligo.
I ricorrenti testualmente affermano che “A mente dell'art. 105 del reg. 1308/2013, la modifica del disciplinare di produzione di un vino può essere richiesta esclusivamente “per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)”.
Come si vede, l’avverbio “esclusivamente” non è scritto in nessuna parte della disposizione citata.
Abilmente i ricorrenti non riportano tra virgolette la disposizione ma argomentano come se la stessa quell’avverbio lo contenesse.
E non è così. “In particolare” non è sinonimo di “esclusivamente”.
Per il disciplinare di produzione della IGT Isola dei Nuraghi è stata apportata una modifica ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 2019/33 della Commissione, riguardante i tipi di modifiche del disciplinare di produzione, ai sensi dell’art. 105 del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Non si vede dove sia la violazione dell’art. 105 del Reg. (UE) n. 1308/2013 che è stato pedissequamente applicato.
Ancora alcune puntualizzazioni.
I ricorrenti deducono, tra le innumerevoli censure, uno sviamento di potere.
A supporto di tale grave vizio degli atti non forniscono alcun elemento utile.
Preme ricordare che il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza tra l'atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso.
In particolare si ha sviamento quando l'atto è stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; tuttavia, tale grave censura va supportata con precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua funzione tipica (da ultimo, in questo senso, T.a.r. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 17 giugno 2019, n. 89).
Veniamo, infine, alla censura inerente l’asserito difetto di rappresentatività dei proponenti.
Censura anch’essa del tutto infondata.
Anche qui, questo Collegio non può non rimarcare una parziale ricostruzione dei fatti da parte dei ricorrenti.
A pagina 28 della memoria della Regione depositata il 23 novembre 2019 si fa notare (e anche qui è vero) che i ricorrenti richiamano in modo parziale, la nota Regionale prot. 691 del 17.1.2018.
E la ricostruzione dei ricorrenti è talmente travisata da creare confusione che non è certo utile a far accogliere la censura che resta infondata.
Il numero dei rivendicanti e non quello delle rivendicazioni, è stato correttamente calcolato dalla Regione Sardegna che non ha tenuto conto delle diverse dichiarazioni fatte dal medesimo viticoltore. La questione è talmente scontata che il Collegio non ritiene di indugiare oltre sul punto.
Basta dire che i proponenti avevano (è sufficiente consultare gli atti di causa) la rappresentatività superiore al 20% dei viticoltori interessati, superiore al 20% della superficie totale dei viticoltori interessati e superiore al 20% della superfice totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva.
I calcoli sono stati estrapolati estrapolati dal SIAN.
Il motivo è completamente infondato in fatto.
Si deve concludere evidenziando:
a) che l’istruttoria condotta dalle amministrazioni competenti è stata accuratissima e completamente conforme alle norme attributive e regolative del potere;
b) che non è in alcun modo provato alcuno sviamento di potere;
c) che, come si è avuto modo di evidenziare, alcune delle censure dedotte sono infondate in fatto prima ancora che in diritto.
Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.
Le spese, stante la assoluta novità delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore