Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-04-2020
Numero provvedimento: 5342
Tipo gazzetta: Nessuna

Attività degli Organismi di controllo durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19. Quesito in materia di applicabilità dell’articolo 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO

ALLE FRODI AGROALIMENTARI
PREF II - Vigilanza



Si fa riferimento ai quesiti posti dalle Camere di Commercio in indirizzo, circa l’applicabilità dell’articolo 103, comma 2, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 agli attestati di idoneità rilasciati per la certificazione di partite di vino a DOC e DOCG.

Specificatamente, il comma 2, dell’articolo 103, del citato decreto legge stabilisce che “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Al riguardo, posto che le certificazioni di idoneità per le singole partite di vino rilasciate dagli organismi di controllo e certificazione costituiscono certificati ufficiali, ai sensi del Titolo II, Capo VII, del regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE – rubricato “Certificazioni Ufficiali”, si ritiene applicabile ad essi la proroga di validità stabilita dal citato articolo 103, comma 2.

Pertanto, tutti i certificati in scadenza1 tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.


Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD


-----------
1 Articolo 3 D.M. 12 marzo 2019 7. “Allorché prevista in conformità ai commi 3, 4 e 6, la positiva certificazione analitica e organolettica è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi, per le partite allo stato sfuso. Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:
a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;
b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.