Settore enologico - Produzione e commercializzazione di vino realizzato con pratiche enologiche illecite - Misura cautelare - Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazone - Carenza di interesse a coltivare l'atto di impugnazione per ragioni sopravvenute alla proposizione del medesimo.
SENTENZA
(Presidente: dott. Giovanni Liberati - Relatore: dott. Antonio Corbo)
sul ricorso proposto da De Pirro Antonio Ilario, nato a Galatina il 27/10/1968
avverso l'ordinanza in data 02/08/2019 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza adottata in data 2 agosto 2019, e depositata in data 3 agosto 2019, il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nella parte in cui aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Ilario De Pirro per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere facente capo a tale Rocco Antonio Chetta e finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione di vino realizzato con pratiche enologiche illecite.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Francesco Vergine, difensore di fiducia di Antonio Ilario De Pirro, articolando cinque motivi, con i quali si denuncia:
a) violazione di legge, avendo riguardo al difetto di domanda cautelare da parte del Pubblico ministero;
b) violazione di legge, avendo riguardo al difetto di domanda cautelare per l'associazione per delinquere ritenuta nell'ordinanza impugnata;
c) violazione di legge, avendo riguardo alla inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 15 agosto 2018, per l'assenza di tempestiva richiesta di proroga dei termini per le investigazioni da parte del Pubblico ministero;
d) vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
e) violazione di legge nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
3. In data 14 gennaio 2020, l'avvocato Francesco Vergine ha presentato rinuncia al ricorso, allegando specifica procura speciale rilasciatagli da Antonio Ilario De Pirro, e deducendo la sopravvenuta carenza di interesse per l'avvenuta cessazione della misura cautelare per scadenza del termine di fase in data 11 ottobre 2019.
4. La rinuncia al ricorso è causa già da sola sufficiente a determinare l'inammissibilità dello stesso, atteso quanto previsto dall'art. 591 cod. proc. pen. L'oggettiva carenza di interesse a coltivare l'atto di impugnazione per ragioni sopravvenute alla proposizione del medesimo, però, preclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della cassa delle ammende (così, per tutte, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, nonché, più di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21 gennaio 2020
Depositata in cancelleria il 1° aprile 2020