Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 23-03-2020
Numero provvedimento: 10477
Tipo gazzetta: Nessuna

Sofisticazione alimentare - Sofisticazione e commercializzazione irregolare di vini - Sequestro di vino da parte della polizia giudiziaria - Ricorso avverso ordinanza cautelare - Esigenze probatorie individuate nella necessità di accertare l'origine e la genuinità di vino rinvenuto presso l'azienda agricola privo di rintracciabilità - Vino generato dal taglio di vini - Mancanza di annotazioni sui registri dell'azienda e di congruenti documenti di accompagnamento del prodotto - Assenza di attestazione di conformità ai sensi della normativa vigente nel campo vitienologico - Necessità di procedere ad accertamenti tecnici per verificare la provenienza del prodotto.

SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Elisabetta Rosi - Relatore: dott. Antonio Corbo)

sui ricorsi proposti da

Calò Antonello, nato a Sorgono il 22/07/1955

Calò Giovanni Luca, nato a Copertino il 11/10/1969

avverso l'ordinanza in data 23/10/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la questione formulata con il primo motivo, e, in subordine, per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l'avvocato Vincenzo Cellamare, in sostituzione dell'avvocato Francesco Vergine, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 23 ottobre 2019, e depositata in data 25 ottobre 2019, il Tribunale di Lecce, pronunciando sull'istanza di riesame presentata da Antonello Calò e Giovanni Calò, il primo quale amministratore di fatto ed il secondo quale legale rappresentante della "Agrisalento s.r.l.", ha confermato il decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che aveva convalidato il sequestro probatorio ex art. 355 cod. proc. pen. di 5.409 ettolitri di vino rinvenuti nell'azienda della precisata società. Il vino è stato sequestrato dalla polizia giudiziaria in data 3 ottobre 2019 in quanto corpo del reato, in relazione alle fattispecie di illecito penale contestate ai due indagati nell'ordinanza cautelare e riguardanti la sofisticazione e la commercializzazione irregolare di vini.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Antonello Calò e Giovanni Calò, il primo quale amministratore di fatto ed il secondo in proprio e quale legale rappresentante della "Agrisalento s.r.l.", con un unico atto sottoscritto dagli avvocati Francesco Vergine, per entrambi, Dario Blandamura per il primo, e Donata Perrone per il secondo, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325 e 407, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inutilizzabilità dell'atto. Si deduce che il sequestro è atto inutilizzabile, come si era dedotto con memoria presentata al Tribunale del riesame, perché effettuato oltre un anno dopo il 15 agosto 2018, data in cui, secondo quanto ha riconosciuto la stessa ordinanza impugnata, era scaduto definitivamente il termine per le indagini preliminari, per l'assenza di richiesta di proroga dello stesso da parte del Pubblico ministero. Si segnala che, nel verbale di sequestro del 3 ottobre 2019, la polizia giudiziaria dava atto di procedere anche in relazione ad attività di perquisizione e sequestro disposte dal Pubblico ministero in data 5 luglio 2019.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 325 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata indicazione delle ragioni giustificatrici del mantenimento del vincolo probatorio. Si deduce che il Tribunale ha omesso di fornire qualunque comprensibile indicazione, anche trascurando di confrontarsi con le indicazioni della difesa, veicolate mediante deposito di consulenza tecnica, e limitandosi a valorizzare le divergenze delle annotazioni contabili della "Agrisalento s.r.l.", ditta acquirente del vino in sequestro, rispetto a quelle della "Fine Red Wine", ditta fornitrice del medesimo prodotto. Si precisa, in particolare, che la consulenza tecnica ha rintracciato tutte le operazioni di acquisito e cessione del prodotto, in quanto ufficialmente registrate nel SIAN, ed ha evidenziato, mediante analisi chimica effettuata in un laboratorio pubblico, la genuinità del prodotto; si aggiunge che eventuali irregolarità di annotazioni contabili non sono idonee ad escludere la genuinità del vino o a mettere in dubbio la sua provenienza, a maggior ragione perché "Agrisalento s.r.l." è stata sottoposta a sequestro preventivo ed opera con amministratore giudiziario.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325 e 355, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata indicazione dei reati per i quali si procede a sequestro e delle esigenze probatorie. Si deduce che il decreto di convalida di sequestro ha operato un indistinto richiamo ai reati contestati nel procedimento, sebbene quest'ultimo riguardi un elevatissimo numero di persone fisiche e giuridiche e di fattispecie delittuose, e non ha indicato le esigenze probatorie, se non operando una parafrasi del testo normativo. Si segnala che, come hanno osservato anche le Sezioni Unite, la rilevanza probatoria del corpo del reato non può ritenersi immanente, ma richiede esplicita motivazione, e che la necessità di quest'ultima è tanto più evidente se si considera che, nella specie, non risulta compiuta alcuna descrizione, sia pur succinta, del fatto per il quale si è proceduto a sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati.

2. Infondate sono le censure formulate nel terzo motivo, da esaminare in via preliminare siccome relative ad una questione logicamente preliminare, e che contestano la legittimità del decreto di convalida del sequestro probatorio, deducendo che tale provvedimento sarebbe privo di indicazioni sia sui fatti per cui si è proceduto all'apposizione del vincolo, sia sulle finalità probatorie perseguite.

2.1. Indubbiamente, come insegnano le Sezioni Unite, il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01, ma anche, in precedenza, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01, e Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Rv. 187861-01). Inoltre, la necessità di indicare la finalità probatoria perseguita implica e presuppone, indefettibilmente, l'esigenza di specificare, sia pure per grandi linee, il fatto o i fatti per cui si procede all'apposizione del vincolo; del resto è insegnamento indiscusso che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire, quanto meno, l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (cfr., per tutte, Sez. U, n. 23 del 20/11/1997, Bassi, Rv. 206657-01). 

Tuttavia, l'indicazione dei fatti per cui si è proceduto all'apposizione del vincolo, e delle finalità probatorie perseguite può essere fornita mediante motivazione per relationem. Come osserva la giurisprudenza, infatti, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01, specificamente relativa a fattispecie di sequestro probatorio, nonché Sez. 2, n. 49506 del 29/10/2019, Romano, in corso di massimazione).

2.2. Nella specie, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che il Pubblico ministero ha disposto la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria di «prodotto vinoso per hl 5.409,00», indicando, anche per relationem, i reati per cui si procede e le ragioni istruttorie perseguite. Per quanto riguarda i reati ipotizzati, il decreto del Pubblico ministero ha fatto riferimento a quelli «per i quali si procede nell'ambito del fascicolo n. 1180/18 R.G.N.R. (reati indicati in maniera dettagliata nei provvedimenti emessi ed eseguiti cui si rinvia e che si intendono integralmente richiamati in questa sede)». L'ordinanza impugnata in questa sede ha precisato che ai due ricorrenti, nell'ambito del procedimento n. 1180/18, sono individualmente contestate «ipotesi delittuose [...] molto specifiche», mediante ordinanza applicativa di misure cautelari personali, e che riguardano condotte relative alla sofisticazione e commercializzazione irregolare di vini. Per quanto concerne le esigenze probatorie, il decreto di convalida, così come evidenziato dal Tribunale del riesame, ha indicato che le stesse si individuano nella necessità di accertare l'origine e, quindi, la genuinità di vino rinvenuto presso l'azienda della "Agrisalento s.r.l.", privo di rintracciabilità, perché solo apparentemente proveniente dalla "Red Wine s.r.l." e dalla "Fine Red Wine s.r.l.", entrambe facenti capo ad un coindagato, tale Luigi Ricco.

2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, le conclusioni dell'ordinanza impugnata sulla legittimità del decreto di convalida del sequestro quanto ad indicazione dei reati per cui si procede e delle esigenze istruttorie perseguite sono immuni da vizi. Ed infatti, l'indicazione dei reati per cui si procede è avvenuta mediante il richiamo ad atti ben noti agli indagati, perché agli stessi personalmente notificati, in quanto costituiti da provvedimenti cautelari personali. L'indicazione delle esigenze probatorie, poi, è sì succinta, ma chiara e congruente con le ipotesi di reato per cui il vincolo è apposto, essendo queste ultime relative alla sofisticazione e commercializzazione irregolare di vini.

3. Infondate sono anche le censure esposte nel primo motivo, che contestano la legittimità del sequestro, deducendo che lo stesso è stato effettuato oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari, come riconosce lo stesso provvedimento impugnato.

3.1. La questione sollevata dai ricorrenti ha effettivamente ricevuto, in giurisprudenza, risposte di contenuto opposto. Secondo una più risalente decisione, dopo la scadenza dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari non è possibile disporre il sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p., atteso che la scadenza del termine stabilito per le indagini inibisce il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione, riguardano le indagini o l'acquisizione delle prove (Sez. 3, n. 35060 del 02/07/2003, Vitali, Rv. 226163-01). La successiva giurisprudenza, però, si è orientata nel ritenere che il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto e che la verifica sull'utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice il quale, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (così Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459-01, e Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238040-01). A fondamento di questo indirizzo, si osserva, innanzitutto, che «il compimento dell'atto oltre i termini di cui all'art. 407 c.p.p., non può mai comportare l'invalidazione dell'atto stesso, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità», ma soltanto l'inutilizzabilità, e sempre ad istanza di parte (le espressioni tra virgolette sono tratte da Sez. 6, n. 9664 del 2007, Guarischi, cit.). Si precisa, poi, che la verifica sulla inutilizzabilità «resta riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza del detto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga per lei pregiudizievole», in quanto, segnatamente, la violazione del termine non attiene «alla validità del titolo ma agli eventuali ipotetici effetti operanti solo mediatamente sul piano del possibile giuridico, anche in funzione del concreto interesse della persona attinta dalla misura» (le espressioni tra virgolette sono tratte ancora da Sez. 6, n. 9664 del 2007, Guarischi, cit.). Il Collegio condivide l'orientamento della più recente, e prevalente, giurisprudenza, ritenendo che le ragioni da questa addotte a proprio fondamento siano persuasive ed escludano la necessità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Da un lato, infatti, la violazione del termine di durata massima delle indagini preliminari non può determinare alcuna nullità, stante il principio di tipicità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. e la non riconducibilità di tale fattispecie alle ipotesi di cui all'art. 178 cod. proc. pen. o ad altre specificamente previste dal legislatore. Dall'altro, poi, esclusa la configurabilità di una nullità, è fisiologico che la questione dell'inutilizzabilità di una prova debba essere esaminata solo nella sede in cui si intende fare uso dell'elemento conoscitivo medesimo. A conferma di questo assunto, va innanzitutto evidenziato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (cfr., tra le tante: Sez. 1, n. 35847 del 16/05/2019, Cavalieri, Rv. 276618-01; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255650-01; Sez. 3, n. 5593 del 11/04/1995, Fucci, Rv. 202880-01). Va inoltre osservato che una declaratoria anticipata della inutilizzabilità è scarsamente coerente con l'architettura complessiva del sistema: non va trascurato, in particolare, che, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina «la non rilevabilità» delle inutilizzabilità c.d. relative, tra le quali appunto si ritiene rientri quella derivante dalla violazione del termine massimo di durata delle indagini preliminari (cfr., in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01).

3.2. Per completezza, occorre aggiungere che, nella specie, neanche una eventuale dichiarazione di inutilizzabilità del sequestro comporterebbe, di per sé, la restituzione del bene su cui è stato apposto il vincolo. In effetti, il bene di cui è stato disposto il sequestro è prodotto vinoso che si assume essere oggetto di sofisticazione. Lo stesso, quindi, salvo accertamenti conducenti ad esiti diversi, è sussumibile, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., tra le «cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato», e delle quali deve essere sempre ordinata la confisca anche se non è stata pronunciata condanna. La circostanza appena indicata implica anche l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen., in forza della quale «la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale».

4. Manifestamente infondate, infine, sono le censure esposte nel secondo motivo, che contestano la mancata indicazione delle ragioni giustificatrici del mantenimento del vincolo probatorio, deducendo che il provvedimento impugnato ha basato le sue conclusioni sul mero rilievo di discrasie contabili, senza confrontarsi con la relazione del consulente tecnico della difesa. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). L'ordinanza impugnata rappresenta, in particolare, che il vino sottoposto a sequestro risulta generato dal taglio di vini in gran parte provenienti, secondo le annotazioni sui registri della "Agrisalento s.r.l.", dalla ditta "Fine Red Wines s.r.l." e che, però, presso i registri di questa ditta non risulta alcuna annotazione relativa a tali forniture, né sono reperibili congruenti documenti di accompagnamento del prodotto. Osserva, poi, che le deduzioni contrarie del consulente tecnico della difesa non sono supportate da elementi documentali. Segnala, in particolare, che non solo non è possibile individuare l'esatta provenienza, e, quindi, la genuinità del vino, ma che la relazione del consulente tecnico della difesa non riesce ad attestare nemmeno la conformità del prodotto alla normativa vigente, in quanto gli stessi rapporti di prova delle analisi da questi allegati precisano espressamente che la nota non costituisce «attestazione di conformità ai sensi della normativa vigente nel campo vitienologico». Conclude, quindi, che è necessario procedere ad accertamenti tecnici per verificare la provenienza del prodotto, anche al fine di accertare «se si tratti o meno di vino adulterato e sofisticato, potenzialmente anche nocivo per le persone». Posta questo apparato argomentativo, deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa in una motivazione meramente apparente o lacunosa rispetto alle deduzioni ed osservazioni della difesa. 

5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 febbraio 2020

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2020